PROPOSTE PROGRAMMATICHE PER IL RILANCIO E LA SOSTENIBILITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PROPOSTE PROGRAMMATICHE PER IL RILANCIO E LA SOSTENIBILITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PROPOSTE PROGRAMMATICHE PER IL RILANCIO E LA SOSTENIBILITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
INDICE
- Premessa: la nostra posizione sul servizio sanitario a copertura universale
- Primo ambito – Il sistema di governance
- 1. Riforma costituzionale del Titolo V per il passaggio allo Stato della competenza primaria in materia sanitaria
- 2. Centralizzazione regionale dei dipartimenti di prevenzione
- 3. Istituzione di un centro servizi regionale condiviso (Shared Service Center)
- 4. Realizzare un modello di sistema sanitario regionale uniforme in tutto il Paese
- Secondo ambito – Pianificazione, programmazione e monitoraggio
- 1. Definizione di una struttura di piano sanitario regionale e di una metodologia di elaborazione omogenea
- 2. Obbligo, per tutte le regioni, di adottare il piano sanitario regionale (PSR)
- 3. Definizione di un modello comune di rilevazione delle attività, delle prestazioni erogate e dei costi
- 4. Commissariamento effettivo delle regioni che non assicurano livelli sufficienti dei servizi sanitari
- Terzo ambito – Presa in carico del paziente e appropriatezza delle prestazioni
- 1. Proposta di riforma della Medicina Generale
- 1.1 Introduzione strutturale della Medicina Generale nel corso di laurea in medicina e chirurgia
- 1.2 Inserimento della formazione specialistica in Medicina Generale nelle specializzazioni universitarie
- 1.3 Creazione dell'Unità Operativa territoriale di Medicina Generale (UOMG)
- 1.4 Redistribuzione degli studi dei MMG e PLS
- 1.5 Abilitazione dei MMG e dei PLS all'esecuzione di esami diagnostici di primo livello
- 1.6 Evoluzione del rapporto contrattuale dei MMG e dei PLS
- 1.7 Piattaforma informatica unica e interoperabile per tutti i MMG e PLS
- 2. Introduzione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) omogenei a livello nazionale
- 3. Potenziamento delle attività dei Pronto Soccorso
- 4. Potenziamento delle attività di prevenzione
- 5. Attuazione del Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale e integrazione sociosanitaria
- 1. Proposta di riforma della Medicina Generale
- Quarto ambito – Razionalizzazione organizzativa e contenimento dei costi
- 1. Revisione dei processi di gestione in ambito sanitario e amministrativo
- 2. Centralizzazione delle sedi ed estensione degli orari di attività delle apparecchiature diagnostiche
- 3. Centralizzazione dei laboratori di analisi
- 4. Dismissione obbligatoria di tutte le società in house
- 5. Cessione di tutti gli immobili non strumentali
- 6. Efficientamento energetico delle aziende sanitarie e autoproduzione di energia
- Quinto ambito – Fascicolo sanitario elettronico, information technology, telemedicina e intelligenza artificiale
- Sesto ambito – Politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane
- 1. Progressivo incremento dei livelli retributivi del personale sanitario
- 2. Incrementi retributivi condizionati a un sistema di valutazione delle performance
- 3. Facilitare l'assunzione a tempo indeterminato dei medici specializzandi
- 4. Facoltà di rinunciare in modo permanente all'ALPI a favore dell'attività pubblica
- 5. Divieto di esercitare l'intramoenia al di fuori delle strutture pubbliche nelle quali si opera
- 6. Abolizione della responsabilità penale per l'attività sanitaria, mantenendo la responsabilità civile
- 7. Divieto di ricorso alle cooperative di gettonisti
- Settimo ambito – Politiche di partnership con le aziende della filiera sanitaria
- Il finanziamento
PREMESSA: LA NOSTRA POSIZIONE SUL SERVIZIO SANITARIO A COPERTURA UNIVERSALE
La possibilità di poter contare su servizi sanitari adeguati, a prescindere dalle proprie condizioni economiche, è uno dei principali baluardi del welfare. Esso contribuisce in modo significativo alla serenità delle famiglie e dei lavoratori, conferisce maggiore capacità di lavoro ai cittadini, è un elemento irrinunciabile del contratto sociale degli italiani e rappresenta un punto di forza per l’intero Paese. Tale possibilità è oggi assicurata dall’esistenza del servizio sanitario nazionale (SSN) a copertura universale.
La gestione del SSN comporta costi pubblici assai significativi, finanziati attraverso l’imposizione fiscale. La rinuncia al SSN permetterebbe, nel breve termine, un risparmio significativo per le casse pubbliche ma comporterebbe maggiori oneri, più che proporzionali, a carico dei cittadini. A tal proposito è utile ricordare che, mentre nei paesi europei occidentali, caratterizzati da sistemi sanitari a copertura universale, la spesa sanitaria complessiva in rapporto al PIL si aggira tra l’8 e il 12-13%, negli Stati Uniti, che rappresentano l’esempio più emblematico di gestione privatistica dei servizi sanitari, con copertura prevalentemente assicurativa, la spesa nazionale complessiva si aggira intorno al 17% del PIL. Nonostante questo livello di spesa complessiva, importanti fasce di popolazione non possono permettersi le cure mediche e sono escluse dai programmi di prevenzione. La verità è che i sistemi sanitari pubblici a copertura universale sono in grado di garantire elevati risultati di salute per la popolazione e, se ben gestiti, sono quelli che permettono di limitare la spesa sanitaria complessiva e, può sembrare controintuitivo, anche la quota pubblica di spesa sanitaria.
Date queste premesse, la salvaguardia del sistema sanitario rappresenta per il Partito Liberaldemocratico una priorità. Oggi tuttavia il nostro SSN non è sempre in grado di rispondere ai bisogni degli assistiti.
Mai, come negli ultimi anni, il nostro SSN ha subito una così grave crisi di fiducia da parte dei cittadini!
A questo punto, è ancora possibile salvarlo?
Secondo noi del Partito Liberaldemocratico è ancora possibile, alle seguenti condizioni:
- Che si razionalizzi il sistema di governance, nazionale e regionale
- che si metta in campo una capacità gestionale decisamente più elevata, ai diversi livelli: ministero, assessorati, direzioni aziendali. Oggi l’appartenenza politica prevale sulle competenze gestionali;
- che si introducano alcuni correttivi all’attuale modello di sistema sanitario, nato dal D.Lgs. 502 del 1992, alla luce delle criticità emerse nei primi trent’anni di esercizio;
- che il ministero della salute garantisca il monitoraggio continuo del livello di servizio nelle diverse regioni e, laddove necessario, assuma i poteri sostitutivi necessari per garantire il diritto alla salute e l’equità di accesso ai servizi, ai cittadini di tutte le regioni.
Noi del Partito Liberaldemocratico non ci limitiamo alle dichiarazioni di principio, ma lavoriamo in modo costruttivo alla ricerca delle migliori soluzioni, sia sul tema sanitario, sia su tutti gli altri temi centrali per lo sviluppo sociale ed economico del Paese.
Abbiamo costituito quindi il Dipartimento Sanità: un gruppo di studio specifico che sulla base di analisi approfondite individua soluzioni efficaci. Dal lavoro di questo gruppo di studio nascono le nostre proposte programmatiche, periodicamente aggiornate e integrate. Si tratta di una serie di misure in grado di migliorare notevolmente l’efficacia e l’efficienza (e quindi la sostenibilità nel tempo) del nostro SSN. Per l’adozione di alcune di esse sarebbe necessario un apposito intervento normativo, ad integrazione del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., per altre sarebbero invece sufficienti delle semplici linee guida.
Su queste proposte intendiamo ingaggiare un dibattito con le altre forze politiche, che non hanno idee in proposito, che fingono uno scontro, ma che in realtà propongono la stessa cosa: aumentare la spesa, come se l’aumento della spesa a carico dei contribuenti fosse in grado, da sola, di risolvere i problemi organizzativi e gestionali che affliggono l’efficienza del sistema. Peraltro esse non indicano dove intendono prendere i soldi, posto che la spesa pubblica supera già ampiamente le entrate e che il nostro debito pubblico è già tra i più alti del mondo.
Anche noi del PLD siamo consapevoli che è necessario incrementare il fondo sanitario nazionale, ma non senza intervenire, contestualmente, su tutti i meccanismi che impediscono il buon funzionamento del SSN, che generano sprechi e disservizi. Spendiamo meglio i fondi già attualmente disponibili, solo così le maggiori risorse investite sul servizio sanitario potranno produrre risultati tangibili.
Le numerose proposte formulate sono ordinate e classificate nei seguenti ambiti di intervento:
- sistema di governance
- pianificazione, programmazione e monitoraggio;
- presa in carico del paziente, appropriatezza, assistenza territoriale e attuazione del DM 77/2022;
- razionalizzazione organizzativa e contenimento dei costi;
- sviluppo dell’Information technology, del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dell’intelligenza artificiale;
- politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane;
- sviluppo di politiche di partnership con le aziende dell’indotto del SSN, in particolare case farmaceutiche, produttori di dispositivi medici, operatori privati convenzionati;
- il finanziamento.
PRIMO AMBITO – IL SISTEMA DI GOVERNANCE
In questo ambito vengono argomentate le seguenti proposte:
- riforma costituzionale del Titolo V, attraverso la quale la competenza primaria in materia sanitaria torni allo Stato;
- centralizzazione regionale dei Dipartimenti di Prevenzione;
- istituzione di un centro servizi regionale condiviso (Shared Service Center) per l’espletamento di tutte le attività amministrative e di supporto;
- realizzazione di un modello di sistema sanitario regionale uniforme in tutto il Paese.
1. Riforma costituzionale del Titolo V per il passaggio allo Stato della competenza primaria in materia sanitaria
Il Titolo V della Costituzione attribuisce infatti competenza concorrente a Stato e regioni in materia sanitaria. Ne consegue che lo Stato si limita a disciplinare e aggiornare i LEA, mentre le regioni legiferano liberamente nei rispettivi territori. Da ciò deriva la necessità di rimettere mano al Titolo V, per rafforzare le competenze nazionali di indirizzo, monitoraggio e intervento sostitutivo.
Occorre tuttavia tenere conto che la gestione unitaria necessita comunque di un coordinamento a livello locale e regionale, e riconoscere che alcune regioni hanno sviluppato negli anni modelli virtuosi. La sfida consiste dunque nel conciliare l’esigenza di ricostruire un servizio sanitario omogeneo su base nazionale, valorizzando le esperienze regionali positive già esistenti.
Una possibile soluzione, in grado di conciliare le due opposte esigenze, consiste nel prevedere che la competenza primaria torni allo Stato, il quale conferisce delega alle regioni per la gestione operativa. Nei casi di grave inadempienza di una regione, lo Stato toglierebbe la delega e assumerebbe, per un periodo definito, la gestione diretta del sistema sanitario regionale.
Questa soluzione garantirebbe ai cittadini delle regioni virtuose di mantenere la gestione regionale, mentre offrirebbe una prospettiva di rilancio alle regioni in difficoltà.
La nostra proposta
Riportare allo Stato la competenza originaria in materia sanitaria. Lo Stato conferisce alle regioni la delega per la gestione operativa nel proprio ambito territoriale. Le regioni vengono sottoposte a monitoraggio continuo, sulla base di indicatori sanitari ed economici definiti dal ministero. In caso di grave inadempienza, accertata attraverso la verifica degli indicatori, lo Stato revoca la delega e assume la gestione diretta del sistema sanitario nella regione per un periodo di cinque anni, nomina i manager chiave (direttori generali, sanitari e amministrativi) e adotta le misure necessarie per riportare il livello delle prestazioni a standard accettabili e/o per risanare l’assetto economico-organizzativo.
Benefici attesi
I cittadini delle regioni incapaci di gestire adeguatamente il proprio servizio sanitario verrebbero protetti grazie all’intervento sostitutivo dello Stato.
I cittadini delle regioni virtuose avrebbero la garanzia della continuità del servizio poiché tali regioni manterrebbero la gestione del proprio servizio sanitario.
Questa possibilità rivestirebbe un carattere di forte deterrenza nei confronti delle giunte regionali che non pongono la necessaria attenzione alla buona gestione dei propri servizi sanitari.
Equità di accesso ai servizi sanitari da parte dei cittadini di tutte le regioni.
2. Centralizzazione regionale dei dipartimenti di prevenzione
Ogni ASL dispone di un Dipartimento di Prevenzione (DIP) la cui organizzazione si articola nei seguenti servizi specialistici:
- Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP);
- Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL);
- Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN);
- Servizi dell’area veterinaria.
Questi servizi vengono poi articolati in numerose strutture, servizi e attività di dettaglio. Si tratta di attività che non ha senso duplicare in ogni ASL perché produce risultati disomogenei e moltiplica i costi. Si rende quindi necessario passare ad un modello più efficiente e più uniforme, basato su un unico dipartimento di prevenzione regionale centralizzato, con funzioni operative distribuite sul territorio. Le attività operative continuerebbero ad essere svolte a livello locale, attraverso le strutture territoriali delle ASL, in prossimità dei cittadini, ma sotto la direzione di un unico Dipartimento regionale.
Dal punto di vista del servizio, la gestione regionale favorirebbe una maggiore omogeneità, evitando le disuguaglianze oggi riscontrabili tra le diverse ASL. La concentrazione delle funzioni strategiche ed epidemiologiche permetterebbe inoltre di rafforzare la capacità tecnica e scientifica, migliorando la sorveglianza dei fenomeni sanitari e la gestione coordinata delle emergenze.
Dal punto di vista economico, la centralizzazione genererebbe significative economie di scala, eliminando duplicazioni amministrative e organizzative tra le diverse aziende. Laboratori, sistemi informativi, attività di formazione e funzioni di programmazione potrebbero essere gestiti in modo condiviso, anche attraverso una maggiore integrazione con laboratori e attrezzature dell’ARPA, ove tecnicamente e organizzativamente appropriato, in un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento del servizio e di migliore utilizzo delle risorse professionali e tecnologiche. Ai fini della razionalizzazione delle attività del DIP regionale, si propone una struttura organizzativa a “matrice”, cioè una struttura di comando regionale che coordini le risorse operative distribuite nelle ASL. Le persone che lavorano in ambito DIP nelle ASL risponderebbero, gerarchicamente, alla Direzione della ASL, funzionalmente, al DIP regionale, secondo modalità organizzative e responsabilità predefinite.
La nostra proposta
Passare dall’attuale modello, nel quale il Dipartimento di prevenzione è replicato integralmente in tutte le aziende sanitarie della regione, a un nuovo modello basato su un dipartimento di prevenzione centralizzato a livello regionale, con funzioni operative distribuite sul territorio attraverso le strutture delle ASL e, ove appropriato, mediante le strutture territoriali di prossimità rappresentate dalle Case della comunità.
Benefici attesi
Pianificazione delle attività su scala regionale.
Implementazione immediata dei piani di prevenzione nazionali in modo uniforme su tutto il territorio regionale.
Maggiore omogeneità dei servizi di prevenzione, sia tra le diverse regioni sia tra i territori della stessa regione.
Rafforzamento della capacità tecnica e scientifica grazie alla concentrazione delle competenze.
Condivisione di laboratori e servizi specialistici.
Eliminazione delle duplicazioni amministrative.
Riduzione dei costi grazie alla realizzazione di economie di scala.
3. Istituzione di un centro servizi regionale condiviso (o Shared Service Center)
Ogni azienda sanitaria e ospedaliera include, al suo interno, una serie di uffici amministrativi e di supporto, quali: la contabilità generale, il bilancio, la gestione dei pagamenti e degli incassi, l’amministrazione del personale, il provveditorato, l’ufficio tecnico e così via, che impiegano parecchio personale. Una soluzione organizzativa di grande efficacia sarebbe l’istituzione di un centro servizi unico, (o shared service center), condiviso a livello regionale, che assicuri tali servizi di supporto a tutte le aziende sanitarie della regione.
Alla medesima struttura verrebbe affidata la gestione centralizzata degli acquisti e delle procedure di gara, con l’obiettivo di incrementare la forza negoziale, grazie ai più elevati volumi di acquisto.
La nostra proposta
Istituzione di un centro servizi condiviso (shared service center) in ogni regione, nel quale concentrare le attività di natura amministrativa, contabile e di supporto, oggi replicate in ciascuna azienda sanitaria. Alla medesima struttura verrebbe affidata la gestione centralizzata degli acquisti e delle procedure di gara.
Benefici attesi
Maggiore focalizzazione delle aziende sanitarie sulla gestione delle attività di cura.
Miglioramento della qualità dei dati gestionali e delle capacità di monitoraggio della spesa.
Uniformità dei processi contabili e amministrativi.
Riduzione del fabbisogno di personale amministrativo e conseguimento di economie di scala.
Incremento della capacità negoziale con i fornitori, grazie all’incremento della domanda aggregata gestita.
4. Realizzare un modello di sistema sanitario regionale uniforme in tutto il Paese
Nel tempo, ciascuna regione ha sviluppato un proprio modello di servizio sanitario, sempre più differenziato rispetto alle altre. Questa evoluzione rende diseguale il livello di servizio sul territorio nazionale.
Considerata la complessità dei sistemi sanitari regionali, è ragionevole ritenere che esistano modelli organizzativi più efficienti di altri. Dal momento che tutti svolgono sostanzialmente le stesse funzioni (con maggiore o minore successo), una volta studiata l’organizzazione regionale più efficiente, sarebbe auspicabile replicarla in ogni regione.
la soluzione più efficiente consiste nel collocare il centro servizi condiviso e il dipartimento di prevenzione regionale dentro una entità giuridica sovra-aziendale. Questa entità potrebbe svolgere il ruolo di capogruppo, della quale il Centro servizi e il DIP costituirebbero semplicemente delle unità organizzative complesse. Funzione della capogruppo sarebbe il coordinamento delle aziende sanitarie e ospedaliere della regione, il monitoraggio e controllo sul loro operato e sugli indicatori di esito, analogamente a quanto avviene nei gruppi aziendali privati. La direzione generale della capogruppo verrebbe affidata a un manager con adeguate competenze gestionali, in stretto raccordo con la Direzione regionale competente in materia di sanità.
Alla direzione afferirebbero anche alcune funzioni di staff, fondamentali per il funzionamento del sistema: uno staff epidemiologico regionale, uno staff di controllo di gestione e uno staff di internal audit di gruppo.
La capogruppo dovrebbe essere responsabile della redazione del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale, cioè del bilancio complessivo di tutte le aziende del servizio sanitario regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
La nostra proposta
Si propone di istituire, in ogni regione, un modello organizzativo basato su un’azienda capogruppo, con funzioni di coordinamento delle aziende sanitarie territoriali e ospedaliere. La capogruppo includerebbe alcune unità operative complesse che opererebbero a beneficio di tutte le aziende del gruppo:
- UOC centro servizi condiviso;
- UOC dipartimento regionale di prevenzione;
- staff epidemiologico regionale;
- staff di controllo di gestione di gruppo;
- staff di internal audit.
Benefici attesi
Uniformità organizzativa e razionalizzazione dei servizi sanitari regionali su tutto il territorio nazionale.
Maggiore efficacia operativa.
Contenimento dei costi.
SECONDO AMBITO – PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
In questo ambito vengono argomentate le seguenti proposte:
- definizione, da parte del ministero, di una struttura di piano sanitario regionale e di una metodologia di elaborazione omogenea, comune a tutte le regioni;
- obbligo, per tutte le regioni, di adottare il piano sanitario regionale (PSR), pena la trattenuta di una quota dei fondi spettanti alla regione, fino all’adozione dello stesso;
- definizione, da parte del ministero, di un modello comune di rilevazione delle attività e prestazioni erogate, dei costi e della rendicontazione degli stessi, per aree gestionali omogenee, ai fini del controllo di gestione e della comparabilità dei dati a livello interaziendale;
- commissariamento effettivo delle regioni che non sono in grado di assicurare livelli sufficienti dei servizi sanitari e capacità gestionali adeguate.
1. Definizione, da parte del Ministero, di una struttura di piano sanitario regionale e di una metodologia di elaborazione omogenea, comune a tutte le regioni
Ciascun servizio sanitario regionale è costituito da un gruppo complesso di aziende sanitarie locali (ASL) e di aziende ospedaliere (AO), coordinate a livello regionale. Il volume di risorse gestito annualmente da ciascun servizio sanitario regionale è dell’ordine dei miliardi o delle decine di miliardi di euro. Il D. Lgs.502/92 ha aziendalizzato gli enti del SSN per permetterne una gestione più snella ed efficiente, anche attraverso l’introduzione di metodologie derivate dalla gestione aziendale. Il D.Lgs. 502/92 prevede che ciascuna regione rediga un piano pluriennale: il cd. Piano Sanitario Regionale (PSR), o socio-sanitario. Questo deve avere cadenza triennale.
Nell’applicazione della norma, si verificano le seguenti criticità:
- il PSR è spesso interpretato come un puro atto burocratico formale, senza una vera valenza gestionale;
- ciascuna regione oggi predispone il PSR sulla base di proprie modalità, che non ne consentono il confronto nello spazio (con quello delle altre regioni) e nel tempo (tra periodi diversi);
- molte regioni trascurano di rinnovare il proprio PSR alla scadenza, e alcune di esse sono oggi prive di un Piano Sanitario in vigore;
- talvolta importanti investimenti in strutture e/o tecnologie rispondono più a esigenze di consenso locale che a reali fabbisogni epidemiologici;
- l’assenza di un PSR produce notevoli inefficienze gestionali, dovute all’incoerenza delle azioni intraprese (per esempio, opere di manutenzione straordinaria su immobili destinati alla dismissione). Non è pensabile che sistemi complessi come quello di un sistema sanitario regionale, possano essere gestiti “a vista”, senza un piano strategico pluriennale.
La nostra proposta
Il Ministero della salute, in collaborazione con la Conferenza Stato-Regioni, deve farsi promotore della definizione di una metodologia standardizzata per l’elaborazione dei PSR, comune a tutte le regioni, e della loro formalizzazione secondo uno schema comune.
La metodologia deve partire dall’analisi dei fabbisogni dei cittadini, effettuata per aree territoriali omogenee (ad esempio, per distretti sanitari). La definizione dei fabbisogni deve essere effettuata sulla base di analisi demografiche ed epidemiologiche, tenendo conto della situazione logistica e della disponibilità di infrastrutture di trasporto e di comunicazione che permettano la mobilità dei pazienti e l’impiego di soluzioni di telemedicina.
Benefici attesi
Trasformazione dei piani sanitari regionali, da atti burocratici formali, in veri piani strategici pluriennali, in grado di guidare la gestione delle aziende sanitarie in modo coerente con gli obiettivi del piano.
Conoscenza della distribuzione dei servizi esistente, su tutta la regione, e della distribuzione dei servizi necessaria.
Possibilità di misurare il differenziale tra fabbisogno di servizi e offerta effettiva in ogni area territoriale della regione.
Possibilità di quantificare il fabbisogno economico necessario per soddisfare i bisogni non coperti.
Sulla base delle risorse disponibili, stabilire una scala di priorità di intervento, evitando il rischio che le scelte operative vengano orientate agli interessi dei politici locali e alla ricerca del consenso.
Possibilità di comparare centralmente, a livello ministeriale, la situazione esistente nelle diverse regioni italiane.
2. Obbligo, per tutte le regioni, di adottare il piano sanitario regionale (PSR), pena la trattenuta di una quota dei fondi spettanti alla regione, fino all’adozione dello stesso
L’obbligo di adozione del PSR, pur previsto dal D.Lgs. 502/92, è disatteso da diverse regioni, senza che questo comporti alcun richiamo da parte del Governo nazionale.
La nostra proposta
Per rendere effettivo tale obbligo, si propone di trattenere una quota del finanziamento sanitario spettante alla regione, fino a quando essa non avrà adempiuto all’obbligo di dotarsi di un piano sanitario.
Benefici attesi
Effettiva adozione dei piani sanitari da parte delle regioni, pena la perdita di una quota del fondo sanitario regionale.
Gestione più ordinata delle risorse a disposizione, evitando azioni incoerenti tra loro e conseguente spreco di denaro.
Certezza dei tempi di compimento delle azioni previste dal piano regionale, sulla base di cronoprogrammi precisi e dell’assegnazione delle relative responsabilità.
Disponibilità, per le singole ASL e AO, di un piano regionale al quale far riferimento per il proprio piano aziendale pluriennale e per il proprio budget, cioè programma e bilancio di previsione aziendali.
Assicurare continuità alle azioni pluriennali già intraprese, anche in caso di cambio di maggioranza, al fine di evitare sprechi per interruzione di percorsi già avviati.
3. Definizione, da parte del Ministero, di un modello comune di rilevazione delle attività e prestazioni erogate, dei costi e della rendicontazione degli stessi, per aree gestionali omogenee, ai fini del controllo di gestione e della comparabilità dei dati a livello interaziendale
Uno dei nodi critici nei processi direzionali riguarda la capacità delle regioni di produrre una rendicontazione omogenea e quindi la possibilità, da parte del Ministero, di esercitare un monitoraggio efficace. Oggi queste funzioni risultano compromesse dall’assenza di criteri uniformi di rilevazione dei dati, dalla qualità spesso inadeguata dei sistemi informatici in uso e dalle limitate competenze di molti operatori. Per ovviare a queste lacune è necessario definire, a livello centrale, un modello condiviso di rilevazione delle attività, delle prestazioni erogate e dei relativi costi, articolato per aree gestionali omogenee.
La nostra proposta
Questa soluzione richiede un percorso di implementazione che deve partire dall’emanazione di apposite linee guida da parte del Ministero della salute, che presentino:
- l’indicazione delle aree omogenee rilevanti ai fini della comparazione;
- l’emanazione di regole rigorose sulle modalità di rilevazione dei dati (attività e costi) per area omogenea, attraverso lo sviluppo di un vero sistema di contabilità analitica. Oggi pochissime aziende sanitarie pubbliche sono in grado di produrre report di contabilità analitica infrannuali affidabili. I sistemi informatici devono essere in grado di supportare le regole contabili stabilite dal ministero.
Si tratta quindi di avviare un percorso culturale-manageriale che richiede tempo e competenze tecniche.
La funzione di Controllo di Gestione deve essere in grado di misurare la quantità, la tipologia e la valorizzazione delle prestazioni erogate, per grandi aree organizzative omogenee, e di rilevare le risorse assorbite da ciascuna area di responsabilità e dalle principali prestazioni, lasciando alle singole aziende la libertà di procedere ad ulteriori “esplosioni di dettaglio” per uso interno. Il modello di rendicontazione deve riflettere quello del budget. In questo modo i dati saranno omogenei e comparabili, tra azienda e azienda, anche di regioni diverse. Questo standard permetterebbe, tra l’altro, di identificare le best practice, di studiarne le caratteristiche e di poterle replicare.
Benefici attesi
Introduzione di un vero sistema di contabilità dei costi, uniforme, che permetta la comparazione di indici di efficienza tra aziende diverse, sia nell’ambito della stessa regione, sia tra regioni diverse.
Possibilità di individuare le soluzioni organizzative che danno origine ai risultati migliori.
Maggiore trasparenza, accessibilità e possibilità di interpretazione dei dati.
4. Commissariamento effettivo delle regioni che non sono in grado di assicurare livelli sufficienti dei servizi sanitari e capacità gestionali adeguate
Tutte le regioni ricevono una quota del fondo sanitario nazionale proporzionale al numero dei propri assistiti, e in linea con le regole di riparto. Ciò nonostante, vi sono differenze notevoli tra le performance realizzate dai diversi sistemi sanitari regionali. Per garantire a tutti i cittadini equità di accesso all’assistenza sanitaria su tutto il territorio nazionale, lo Stato deve avere la potestà di intervenire direttamente nella gestione dei SSR che non siano in grado di garantire livelli adeguati di assistenza e di governo del sistema, attraverso l’esercizio dei poteri sostitutivi, avocando a sé la nomina dei direttori generali e la realizzazione di progetti di adeguamento e di razionalizzazione gestionale. Fino ad oggi il commissariamento di un servizio sanitario regionale è stato attuato solo in caso di elevato disavanzo economico. È necessario estendere la possibilità di commissariamento, per almeno un quinquennio, anche ai casi di manifesta incapacità della regione di garantire ai propri cittadini l’accesso alle prestazioni sanitarie previste dai LEA e un adeguato livello di governo del proprio servizio sanitario regionale.
La nostra proposta
Le regioni incapaci di garantire adeguati livelli di assistenza o di assicurare un governo efficiente del proprio SSR devono essere sottoposte a commissariamento attraverso l’esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato. Il commissario straordinario deve essere una figura esterna alla Giunta Regionale, così da assicurare indipendenza e competenza tecnica. È necessario prevedere la costituzione di un nucleo tecnico presso il Ministero, in grado di affiancare l’assessorato regionale con un proprio team di comprovata competenza ed esperienza.
Benefici attesi
Possibilità di assicurare adeguati livelli di servizio a tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione di residenza, garantendo l’equità di accesso anche dal punto di vista geografico.
Funzione di deterrenza nei confronti delle giunte regionali che non perseguono i più elevati standard gestionali del proprio servizio sanitario.
TERZO AMBITO – PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE E APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI
In questo ambito vengono argomentate le seguenti proposte:
- proposta di riforma della medicina generale;
- introduzione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) omogenei a livello nazionale;
- potenziamento delle attività dei Pronto Soccorso;
- potenziamento delle attività di prevenzione.
1. Proposta di riforma della Medicina Generale
Dal punto di vista organizzativo, il distretto sanitario è responsabile della programmazione operativa dei servizi territoriali, del coordinamento delle strutture e della presa in carico della popolazione. Tuttavia, questa funzione di governo non è definita attraverso processi organizzativi chiari ed espliciti. È evidente che la presa in carico del paziente non può prescindere dall’impiego ottimale dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS), ma il rapporto tra la nuova infrastruttura territoriale e l’organizzazione professionale della medicina generale resta in larga misura affidato alle scelte organizzative delle singole regioni e delle aziende sanitarie, contribuendo una volta di più alla disomogeneità del servizio sanitario sui territori.
La medicina generale continua ad essere esercitata prevalentemente in forma individuale, negli studi medici convenzionati. Alla luce del DM 77/22, la presa in carico richiede un soggetto clinico organizzato, responsabile della gestione dell’assistenza su una popolazione definita. Questa funzione, oggi implicita nella medicina generale, richiede una esplicitazione organizzativa coerente, che può trovare una configurazione adeguata in una Unità Operativa di Medicina Generale (UOMG), evoluzione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali in senso multiprofessionale. Fermo restando il rapporto fiduciario dell’assistito con un MMG scelto, la UOMG, nel suo complesso, garantirà la continuità assistenziale, il governo dei percorsi di cura nel rispetto dei PDTA e l’utilizzo delle strutture introdotte dal DM 77 come piattaforme operative. Occorre prevedere un responsabile dell’UO di medicina generale, scelto tra i MMG che risponda al direttore di distretto e coordini i MMG facenti capo ad una Casa di Comunità (CdC). L’UO di medicina generale potrà essere assegnataria di obiettivi di budget. Questa soluzione richiede il varo di un’apposita riforma della Medicina Generale, che viene tratteggiata nel box successivo. Per completare questa possibile riforma, occorre intervenire anche sul percorso formativo dei medici di medicina generale, attualmente organizzato a livello regionale, auspicando che la formazione specialistica della medicina generale venga ricondotta all’interno delle università, con pari dignità rispetto alle altre specializzazioni mediche.
| Articolazione della nostra proposta di riforma della Medicina Generale
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| 1.1 Introduzione strutturale della Medicina Generale nel corso di laurea in medicina e chirurgia
In seguito alla riforma di cui al DM 77/2022, la medicina generale è oggi asse portante dell’assistenza territoriale. È necessario che l’insegnamento di questa disciplina diventi parte integrante del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia.
Benefici attesi Ampliamento delle competenze cliniche trasversali di tutti i laureati. Maggiore consapevolezza del ruolo della medicina generale nell’assistenza territoriale. Maggiore attrattività della futura formazione specialistica in medicina generale.
1.2 Inserimento della formazione specialistica in Medicina Generale nel sistema delle specializzazioni universitarie La formazione dei medici di medicina generale dovrebbe essere ricondotta nell’ambito delle scuole di specializzazione universitarie, superando l’attuale gestione regionale e adeguando il valore delle borse di studio (che oggi hanno un valore inferiore alla metà di quello delle borse di studio delle altre specializzazioni mediche).
Benefici attesi Standardizzazione nazionale dei contenuti formativi. Equiparazione rispetto alle altre specializzazioni. Maggiore attrattività della disciplina, anche grazie all’adeguamento delle borse di studio.
1.3 Creazione dell’Unità Operativa territoriale di Medicina Generale (UOMG) Si tratterebbe di una soluzione nuova ed efficace per rompere l’isolamento del medico di famiglia. L’UOMG opererà sotto la guida di un responsabile di unità operativa scelto tra i MMG (equivalente al primario). Sarà la struttura di coordinamento dei MMG e di integrazione con quella degli altri professionisti operanti nella Casa di Comunità. Garantirà l’assistenza alla popolazione che fa capo alla casa di comunità. Fermo restando il rapporto fiduciario dell’assistito con il MMG scelto, la UOMG garantirà la continuità assistenziale anche nelle ore notturne e festive, secondo l’organizzazione territoriale prevista, e il coordinamento dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) e i Piani Assistenziali Individualizzati (PAI).
Benefici attesi Completare e dare concretezza alla previsione del DM 77 di gestione dell’assistenza sulla popolazione che fa riferimento alla CdC, che tuttavia il decreto non disciplina in modo esplicito. Superare le AFT, rivelatesi inadeguate, evitando inutili sovrapposizioni. Superare l’isolamento del medico di famiglia. Contribuire a decongestionare i pronto soccorso.
1.4 Redistribuzione degli studi dei MMG e PLS, tenendo conto della distribuzione della popolazione assistita e favorendo l’aggregazione di medici che facciano capo alle Case della Comunità Gli studi dei MMG e PLS devono essere distribuiti sul territorio per assicurare un servizio di prossimità agli assistiti. La Casa della Comunità potrà ospitare una parte degli studi, compatibilmente con la distribuzione della popolazione assistita. Ciascun MMG e PLS, a prescindere dalla localizzazione fisica del proprio studio, farà capo all’UOMG con sede presso la CdC. Alla CdC il MMG e il PLS dovranno garantire una parte delle proprie ore di lavoro per attività comuni e per contribuire alla copertura della continuità assistenziale h24, 7 giorni su 7. In tutti questi casi, l’ubicazione dello studio dovrebbe essere definita in accordo con il direttore del distretto, tenendo conto delle esigenze complessive del bacino di utenza. Le AFT sono state disciplinate con atti legislativi nel 2012, in un’epoca in cui non esistevano le Case della Comunità. Alla luce della riforma dell’assistenza territoriale, esse vengono superate e le loro funzioni assorbite dall’UOMG. Gli obiettivi attribuiti alle AFT, come aggregazioni virtuali, possono più efficacemente essere conseguiti dalle UOMG.
Benefici attesi Reale continuità assistenziale in assenza del medico titolare. Integrazione multiprofessionale e superamento dell’isolamento professionale. Promozione del lavoro d’équipe. Migliore pianificazione territoriale.
1.5 Abilitazione dei MMG e dei PLS all’esecuzione di esami diagnostici di primo livello Previo percorso formativo certificato, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta devono poter eseguire direttamente esami di primo livello nelle Case di Comunità, anche con il supporto della telerefertazione.
Benefici attesi Maggiore tempestività diagnostica e continuità assistenziale. Riduzione delle prescrizioni e maggiore appropriatezza clinica. Riduzione delle liste d’attesa.
1.6 Evoluzione del rapporto contrattuale dei MMG e dei PLS L’attuale regime convenzionale appare sempre meno coerente con la crescente integrazione del medico di famiglia nell’organizzazione del SSN. Si propone l’assunzione dei nuovi MMG e PLS con contratto di lavoro subordinato, senza oneri aggiuntivi, garantendo possibilità di sviluppo professionale e accesso progressivo ai ruoli dirigenziali interni. Ai medici già in servizio potrebbe essere lasciata facoltà di opzione (convenzione – vs – rapporto di lavoro subordinato). L’orario di lavoro sarà pari a 38 ore settimanali per tutti i MMG, come per gli altri medici dipendenti. Almeno 20 ore saranno ore di studio (oggi sono al massimo 15, o 18 per i medici che superano il tetto dei 1.500 assistiti), al servizio dei propri pazienti, le restanti ore saranno a disposizione della Casa della Comunità e/o del distretto. Resta immutata la possibilità di scelta del medico di medicina generale da parte degli assistiti e il mantenimento del rapporto fiduciario continuativo dell’assistito con il proprio MMG. Una quota della retribuzione del MMG deve essere ancorata al numero di assistiti che lo hanno scelto, e avrà carattere premiale.
Benefici attesi Maggiore integrazione organizzativa. Migliore adesione ai principi della riforma dell’assistenza territoriale.
1.7 Piattaforma informatica unica e interoperabile, per tutti i MMG e PLS
La frammentazione dei sistemi informativi regionali rappresenta un ostacolo all’efficienza operativa. Si propone l’adozione di una cartella clinica elettronica unica per i MMG e PLS, interoperabile con tutti gli applicativi regionali e con il Fascicolo Sanitario Elettronico. La cartella clinica elettronica deve essere certificata dal Ministero e acquisita dalla regione attraverso procedura di gara pubblica.
Benefici attesi Riduzione delle attività amministrative manuali. Miglioramento della qualità e completezza del dato clinico. Maggiore integrazione informativa tra livelli assistenziali. Più tempo disponibile per l’assistenza ai pazienti. |
2. di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) omogenei a livello nazionale
I percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) sono uno strumento avanzato per la gestione clinica del paziente, sulla base delle evidenze scientifiche, adattate al contesto di risorse tecniche e di distribuzione dei servizi presenti sul territorio. Si tratta quindi del percorso che il paziente dovrà seguire, sulla base dei suoi bisogni, dal momento in cui entra in contatto con il servizio sanitario, fino alla diagnosi e cura, agli eventuali follow up e ai supporti multidisciplinari e socio-sanitari conseguenti.
La nostra proposta
Elaborazione, a livello nazionale, di linee guida di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), da adottarsi da parte di tutti i sistemi sanitari regionali, in collaborazione con le proprie aziende sanitarie e ospedaliere, per tutti gli adattamenti necessari, tenendo conto delle peculiarità territoriali, al fine di garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità di cura, indipendentemente dalla regione e dal distretto sanitario di residenza.
I PDTA vengono progettati anche tenendo conto delle linee guida emanate dalle società scientifiche e sono soggetti al continuo monitoraggio di appropriatezza ed efficacia, in coerenza con le nuove scoperte e conoscenza scientifiche e con le nuove tecnologie disponibili.
Benefici attesi
Uniformità di trattamento del paziente, in linea con il miglior risultato atteso, a parità di patologia o di gruppo di patologie, a prescindere dal distretto sanitario di provenienza o dal punto di primo contatto con il sistema sanitario.
Massima efficacia sulla base delle evidenze scientifiche disponibili.
Riduzione dei rischi di errore clinico.
Riduzione dei costi legati a diagnosi e cure inappropriate o errate e a conseguenti ripetizioni di prestazioni.
Miglior rapporto costo-efficacia.
Limitazione della cd. “medicina difensiva” e delle relative prestazioni inappropriate, in quanto il PDTA rappresenta un valido scudo a sostegno dell’operato del medico.
Razionalizzazione dell’impiego delle risorse a disposizione e riduzione degli sprechi.
3. Potenziamento delle attività dei Pronto Soccorso
Oggi chi si reca nei pronto soccorso è generalmente costretto a lunghe attese, talvolta intere giornate o nottate, prima di essere visitato. Questo è dovuto fondamentalmente a due concause. Da un lato una domanda eccessiva, spesso inappropriata, dall’altro un sottodimensionamento dei pronto soccorso, che non di rado operano sotto organico.
L’inappropriatezza della domanda è ascrivibile anche al fatto che talvolta il cittadino si reca al P.S. perché non trova altre modalità rapide di risposta ai propri bisogni.
Un ulteriore elemento critico è la scarsità di personale sanitario disponibile. Il personale impiegato nei P.S. è sottoposto a forte stress, a fronte di una remunerazione analoga a quella degli altri colleghi. Questo ne demotiva l’accesso. Il ricorso ai cosiddetti gettonisti, oltre ad essere particolarmente oneroso, è poco efficace perché i medici reclutati dalle cooperative possono essere frequentemente spostati tra diversi pronto soccorso, in base alle esigenze della cooperativa. Hanno quindi difficoltà ad integrarsi nei team ed a prendere familiarità con le attrezzature presenti in ciascun sito e con le cartelle cliniche in uso.
La nostra proposta
La nostra proposta di risoluzione del problema si articola nei seguenti quattro punti:
- prevedere, presso il pronto soccorso, un percorso parallelo per gli assistiti che, in seguito al triage, vengono classificati come codici bianchi. In questo caso, senza dover attendere gli specialisti dell’emergenza, gli assistiti dovrebbero accedere all’ambulatorio di medici MMG e PLS, che abbiano volontariamente aderito alla possibilità di erogare presso un pronto soccorso le proprie ore aggiuntive. L’assistito potrà così essere visitato più rapidamente, e sarà tenuto al pagamento del ticket, in quanto codice bianco. Il MMG che lo visiterà avrà la possibilità di accedere a servizi diagnostici rapidi già disponibili per l’area dell’emergenza. Se necessario, potrà comunque contare sul supporto del personale medico specialista dell’area di emergenza (anche a garanzia per l’assistito di un servizio adeguato al livello di complessità del suo caso). Qualora il MMG/PLS lo ritenesse necessario, potrebbe cambiare il codice dell’intervento e reindirizzare l’assistito nel canale principale del P.S.;
- liberare i Pronto Soccorso dall’incombenza di gestire pazienti già destinati al ricovero ma ancora presenti in Pronto Soccorso per mancanza di posti letto presso i reparti di competenza. Si stima che l’assistenza ai pazienti impropriamente ricoverati, anche per diversi giorni, distragga il personale sanitario del P.S. per una quota di tempo rilevante. Questo tempo potrebbe essere più utilmente impiegato nelle attività di emergenza, tipiche del dipartimento. Il tempestivo ricovero presso i reparti, a seconda dei casi specifici, può essere realizzato attraverso miglioramenti organizzativi e/o attraverso l’incremento dei posti letto nei reparti e/o la realizzazione di una “astanteria”, laddove non sia già presente, gestita da infermieri che, ove necessario, ricorrono agli specialisti del Pronto Soccorso;
- realizzare un efficace filtro ai pazienti che si recano in P.S. grazie allo sviluppo dei servizi nelle case di comunità che operano 24 ore al giorno, e alla presenza presso le CdC dei medici di continuità assistenziale;
- vietare il ricorso alle cooperative di gettonisti. I medici non inseriti organicamente nel SSN, devono essere valutati e selezionati da apposite commissioni pubbliche, istituite in ogni regione con personale delle aziende sanitarie.
Benefici attesi
Riduzione dei tempi di attesa presso i Pronto Soccorso.
Miglioramento del servizio per gli assistiti che devono essere trattenuti e ricoverati in ospedale.
Maggiore integrazione e scambio di competenze tra i medici di MMG e i medici dell’emergenza, con indubbie opportunità di crescita professionale reciproca.
4. Potenziamento delle attività di prevenzione
Oggi le attività di prevenzione differiscono molto da regione a regione e, talvolta, da un’azienda sanitaria ad un’altra, pur nell’ambito della stessa regione. Esistono talune attività di prevenzione che sarebbe necessario estendere a tutto il Paese, in modo omogeneo. Si tratta tipicamente di campagne di vaccinazione in grado di prevenire il possibile sviluppo di patologie, o di screening in grado di rivelare la presenza delle patologie in fase embrionale, prevenendone lo sviluppo o rendendole facilmente curabili. In molti casi, il costo della prevenzione sarebbe ampiamente compensato dai risparmi derivanti dalla riduzione delle patologie e delle loro conseguenze.
La nostra proposta
Per tutti questi casi, proponiamo di investire quote aggiuntive di fondo sanitario nazionale per finanziare programmi di prevenzione uniformi, su scala nazionale, gestiti direttamente dal Ministero, che si raccordi direttamente con i dipartimenti di prevenzione su tutto il territorio nazionale. A questo proposito sarebbe molto più efficace l’interlocuzione diretta con i dipartimenti di prevenzione regionali, come da nostra proposta n.2 del primo ambito. Il finanziamento verrebbe erogato ai dipartimenti di prevenzione secondo una tariffa predefinita per ciascuna prestazione (vaccinazioni o screening) effettivamente erogata.
L’elenco delle attività di prevenzione che è opportuno rendere omogenee su tutto il territorio nazionale deve essere definito dall’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con le società scientifiche.
Benefici attesi
Miglioramento della qualità della vita dei cittadini, grazie alla prevenzione o all’individuazione precoce di importanti patologie.
Risparmio economico per il SSN che, grazie ad un investimento iniziale limitato, si assicura un risparmio certo per il futuro, grazie al gran numero di patologie che secondo la statistica medica saranno evitate o ridimensionate.
5. Attuazione del Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale e integrazione sociosanitaria
La legge 180/1978, disponendo la chiusura degli ospedali psichiatrici, ha superato il sistema separato dell’assistenza psichiatrica consentendo l’integrazione della tutela della salute mentale nel Servizio Sanitario Nazionale.
Nel nuovo assetto, i servizi di salute mentale hanno dovuto assumere fin dall’origine funzioni più ampie di quelle specialistiche, non solo unificando prevenzione, cura e riabilitazione ma anche facendosi carico, per i disturbi gravi, delle problematiche di socializzazione. I Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) hanno dovuto confrontarsi con i limiti del sistema delle cure primarie e con la separatezza dei servizi sociali degli enti locali. La riforma dell’assistenza territoriale introdotta dal DM 77/2022 e da ultimo il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale 2025–2030 (PANSM) offrono oggi l’occasione di potenziare l’azione dei DSM integrandola pienamente nella Medicina Distrettuale e tramite le Case della Comunità sviluppando le necessarie connessioni con il lavoro sociale degli operatori degli enti locali nelle forme più avanzate. Del resto, i DSM rappresentano per tradizione un terreno di esperienze avanzate di integrazione tra trattamenti sanitari, riabilitazione e inclusione sociale, orientate a valorizzare le risorse e le capacità delle persone oltre che a compensarne le condizioni di vulnerabilità: una prospettiva coerente con i principi del welfare generativo.
La nostra proposta
L’organizzazione della salute mentale territoriale può essere letta lungo due assi complementari: il DSM, polo specialistico unitario e integrato, e il Distretto, con le Case della Comunità come sede operativa dell’integrazione tra medicina generale, psicologia, infermieristica, servizi sociali, DSM e risorse della comunità.
Proponiamo di:
1.generalizzare su tutto il territorio nazionale il modello dipartimentale a matrice integrata e inclusiva descritto nel PANSM, comprendente salute mentale dell’adulto, neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, dipendenze e un’Unità Operativa di Psicologia;
2.rafforzare l’integrazione tra DSM, Distretto e Case della Comunità (CdC), prevedendo anche attività ambulatoriali del DSM nelle CdC e percorsi condivisi con medicina generale, infermieristica, servizi sociali e comunità, senza creare nuovi contenitori di prestazioni e personale;
3.assumere recovery e welfare generativo come criteri di orientamento dei servizi, valorizzando psicoeducazione, Utenti Esperti in Supporto tra Pari, autonomia e inclusione lavorativa, abitativa e sociale;
4.adeguare prioritariamente gli organici dei servizi di salute mentale agli standard nazionali AGENAS del 2022, condizione necessaria per rendere effettiva l’attuazione del PANSM.
Benefici attesi
Rendere più omogenea, sul territorio nazionale, l’organizzazione dei servizi di salute mentale, favorendo continuità tra età evolutiva, età adulta, dipendenze e psicologia.
Rendere concreta l’integrazione sociosanitaria tra DSM, cure primarie, servizi sociali e comunità, utilizzando Distretto e Case della Comunità come luoghi di raccordo operativo.
Ridurre frammentazione, duplicazioni, invii impropri e vuoti assistenziali attraverso un migliore coordinamento delle risorse e dei percorsi.
Rafforzare autonomia, partecipazione e inclusione sociale, sviluppando un modello di welfare generativo trasferibile ad altre aree di bisogno complesso, come disabilità, cronicità e non autosufficienza.
QUARTO AMBITO– RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E CONTENIMENTO DEI COSTI
In questo ambito vengono argomentate le seguenti proposte:
- revisione dei processi di gestione;
- centralizzazione delle sedi ed estensione degli orari di attività delle apparecchiature diagnostiche;
- centralizzazione dei laboratori di analisi;
- dismissione obbligatoria delle società in house per la produzione di servizi a favore delle aziende sanitarie;
- cessione degli immobili non strumentali;
- efficientamento energetico delle aziende sanitarie e autoproduzione di energia.
1. Revisione dei processi di gestione, sia in ambito sanitario, sia in ambito amministrativo, verso modalità più efficaci e più efficienti.
Chi conosce le aziende sanitarie sa che i processi organizzativi interni sono spesso poco razionali. Ogni nuova direzione aziendale tende a introdurre nuove procedure di controllo, dimenticando non di rado di cancellare le precedenti. Capita così di rilevare una stratificazione di procedure, la cui ratio è difficilmente comprensibile, che genera lungaggini burocratiche, ripetizioni di attività e spreco di ore di lavoro. In alcuni casi sono ancora presenti procedure di controllo tipiche della vecchia contabilità finanziaria, ormai in disuso nelle aziende sanitarie dagli anni ’90. Per elevare la produttività dell’area amministrativa è necessario razionalizzare i processi.
Anche nell’area sanitaria, l’organizzazione e i processi sono spesso poco razionali. Ne deriva, tra l’altro, una scarsa produttività di diverse unità organizzative e, spesso, disservizi per gli utenti.
La nostra proposta
È necessario procedere ad un’analisi critica di tutti i processi gestionali, sia in ambito amministrativo, sia in ambito sanitario, e sviluppare e sperimentare un modello pilota, replicabile a livello nazionale. L’obiettivo deve essere quello di razionalizzare le attività, alleggerendo il personale sanitario di attività burocratiche e trasferendo al personale amministrativo, ove possibile, alcune incombenze di carattere gestionale. Il modello pilota potrebbe essere sviluppato presso due o tre aziende e successivamente replicato in tutte le altre, su scala nazionale.
Benefici attesi
Riduzione dei tempi di evasione delle pratiche amministrative.
Aumento della produttività.
Riduzione dei costi.
2. Centralizzazione delle sedi ed estensione gli orari di attività delle apparecchiature diagnostiche, con particolare riferimento a quelle più costose, quali risonanze magnetiche, TAC, PET e altre tecnologie avanzate, su più turni, per almeno 12 – 18 ore giornaliere.
È noto che l’orario di apertura dei servizi diagnostici è piuttosto limitato. Generalmente tali servizi operano su un unico turno giornaliero, con un’estensione che non supera le 6-8 ore. Questa consuetudine appare particolarmente incongrua, soprattutto alla luce dei notevoli investimenti necessari per l’acquisizione delle apparecchiature.
L’elevato costo dei macchinari e la rapidità del progresso tecnologico suggeriscono, a parità di produzione, di limitare il numero di apparecchiature acquistate e di massimizzarne il grado di utilizzo, estendendone l’operatività su più turni giornalieri, per almeno 12-18 ore di attività al giorno. Un ampliamento dell’orario di attività sarebbe di grande beneficio per gli assistiti, che potrebbero accedere ai servizi anche al di fuori dal proprio orario di lavoro. Lo scarso utilizzo delle apparecchiature diagnostiche determina una serie di effetti negativi sull’organizzazione complessiva del sistema. Esso impone l’acquisto di più macchine, l’impiego di maggiori superfici, distribuite su varie strutture, e l’utilizzo di maggiori quantità di personale, inclusi i dirigenti responsabili delle strutture. Ne consegue un maggiore fabbisogno finanziario, maggiori costi di ammortamento e manutenzione, maggiori costi di climatizzazione dei locali e una minore produttività del personale e del capitale impiegato. In sintesi, maggiori costi per prestazione erogata.
La nostra proposta
Un intervento potenzialmente rapido da attuare consiste nel centralizzare le sedi, laddove ciò sia compatibile con le esigenze assistenziali e territoriali, e di estendere l’orario di funzionamento delle grandi apparecchiature diagnostiche, con particolare riferimento a quelle a più elevata intensità di capitale, quali risonanze magnetiche, tomografie computerizzate, PET e altre tecnologie avanzate. L’attività operativa deve essere organizzata su più turni, per un arco temporale non inferiore alle 12-18 ore giornaliere.
Benefici attesi
Aumento della capacità produttiva e del numero di prestazioni prodotte.
Riduzione del numero di dirigenti responsabili di struttura e dei conseguenti costi del personale.
Riduzione del fabbisogno finanziario legato all’acquisto delle apparecchiature.
Riduzione dei costi di ammortamento e dei canoni di manutenzione delle apparecchiature.
Riduzione degli spazi necessari allo svolgimento delle attività, con risparmi significativi in termini di costi di climatizzazione, illuminazione, pulizie e gestione degli ambienti.
3. Centralizzazione dei laboratori di analisi
Analogamente a quanto osservato per le grandi apparecchiature, è necessario riconsiderare l’assetto dei laboratori di analisi, oggi frammentati e distribuiti su un eccessivo numero di strutture. Una strategia orientata alla concentrazione delle attività in un numero limitato di grandi siti, operativi su più turni giornalieri, consentirebbe di conseguire rilevanti benefici, sia sul piano organizzativo sia su quello economico.
La nostra proposta
Procedere, ove organizzativamente ed economicamente conveniente, alla centralizzazione dei laboratori di analisi biochimiche, molecolari e di anatomia patologica, presso un numero limitato di strutture di riferimento, garantendo la necessaria distribuzione territoriale dei punti prelievo. Le apparecchiature di laboratorio, che possono operare efficacemente per almeno dieci ore al giorno su due turni, permetterebbero così un utilizzo più razionale delle risorse tecnologiche, del personale specializzato e dei reagenti, con evidenti benefici in termini di efficienza e sostenibilità economica.
Benefici attesi
Riduzione del fabbisogno di personale, a parità di prestazioni erogate, grazie all’aumento della produttività, e del numero di dirigenti responsabili di struttura.
Maggiore specializzazione del personale, con effetti benefici sulla qualità e sull’affidabilità delle prestazioni erogate.
Riduzione del fabbisogno finanziario legato all’acquisto e dei costi di manutenzione delle apparecchiature.
Riduzione degli spazi necessari allo svolgimento delle attività, con risparmi significativi in termini di costi di climatizzazione, illuminazione, pulizie e gestione degli ambienti.
Gestione più razionale e integrata dei processi di laboratorio, con riduzione dell’utilizzo di reagenti e altri materiali di consumo, limitazione degli sfridi e ulteriore contenimento dei costi complessivi del sistema.
4. Dismissione obbligatoria di tutte le società in house per la produzione di servizi a favore delle aziende sanitarie
Molte regioni italiane continuano ancora oggi ad affidare una parte significativa dei servizi, in particolare quelli informatici, destinati alle aziende sanitarie e agli altri enti regionali a proprie società in house, tra le altre: Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Umbria. Si tratta di società pubbliche controllate dalle regioni, che forniscono servizi analoghi a quelli offerti da operatori privati ma che, proprio in virtù della loro appartenenza alla regione, ricevono affidamenti diretti senza ricorso a procedure concorrenziali. Gli incarichi vengono affidati direttamente, senza il ricorso a gare pubbliche.
L’esperienza sul campo di chi conosce il settore dimostra che tale modello generalmente presenta costi più elevati per i servizi sanitari regionali e livelli qualitativi inferiori rispetto a quelli ottenibili attraverso il confronto competitivo tra fornitori.
La nostra proposta
È opportuno che le regioni procedano alla dismissione di tutte le società in house, affidando mediante gara pubblica i servizi attualmente erogati da tali soggetti. L’apertura al mercato consentirebbe di introdurre meccanismi concorrenziali nella fornitura di servizi, favorendo il confronto tra operatori e creando condizioni più favorevoli per il miglioramento della qualità e la riduzione dei costi.
Benefici attesi
Miglioramento della qualità dei servizi resi al servizio sanitario regionale, grazie al confronto competitivo tra i diversi operatori.
Significative riduzioni dei costi.
Riduzione delle strutture societarie pubbliche non necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
5. Cessione di tutti gli immobili non strumentali
Molto spesso le aziende sanitarie e ospedaliere annoverano, tra i propri cespiti, immobili non impiegati a fini strumentali, ad esempio acquisiti in seguito a lasciti o conseguenti al trasferimento di attività in immobili nuovi o più idonei. Frequentemente tali dotazioni immobiliari vengono trattenute nella proprietà dell’azienda e, in taluni casi, locati a terzi. In genere tali impieghi non sono remunerativi o sono causa di perdite economiche. Ciò è dovuto a varie ragioni, prima fra tutte al fatto che le aziende sanitarie non sono strutturate, né hanno le competenze, per gestire efficacemente attività di locazione immobiliare. Occorre quindi trasferire ad altri il compito di valorizzare gli immobili, attraverso la vendita degli stessi o il trasferimento ad altri enti che si occupino in modo professionale della loro valorizzazione.
La nostra proposta
Introdurre l’obbligo per le aziende sanitarie di dismettere tutti gli immobili di proprietà non necessari allo svolgimento delle attività istituzionali. Tali cespiti vengono normalmente classificati come “disponibili”, nei bilanci delle aziende sanitarie (e quindi cedibili), per distinguerli da quelli ad uso strumentale, definiti “indisponibili”.
Benefici attesi:
Razionalizzazione dell’assetto patrimoniale delle aziende sanitarie.
Riduzione dei costi diretti e indiretti connessi alla gestione del patrimonio immobiliare.
Liberazione di risorse finanziarie da destinare ad impieghi funzionali alle attività sanitarie.
6. Avvio di un progetto di efficientamento energetico delle aziende sanitarie e di autoproduzione di energia, con priorità agli interventi ad alto rendimento economico
Una voce di spesa significativa per le strutture del SSN è costituita dalla bolletta energetica: riscaldamento e climatizzazione, illuminazione, consumi energetici dei diversi impianti e apparecchiature. In questo ambito non esistono dati precisi raccolti a livello nazionale, tuttavia sono sotto gli occhi di tutti le potenzialità insite in una razionalizzazione dei consumi e nell’efficientamento energetico di edifici mediamente molto vecchi e mal coibentati. Gli interventi ipotizzabili sono di vario genere: dall’autoproduzione di energia elettrica alla coibentazione degli edifici, all’ottimizzazione della climatizzazione e alla sostituzione degli impianti meno efficienti.
Un esempio la cui convenienza appare particolarmente evidente è l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti o su altre superfici idonee. La particolare convenienza di un investimento di questo tipo è legata anche alla possibilità, in molte strutture sanitarie, di utilizzare direttamente durante le ore diurne una parte significativa dell’energia prodotta, riducendo così la necessità di sistemi di accumulo, che possono risultare particolarmente onerosi. Secondo alcune stime, un investimento in pannelli solari senza batterie di accumulo potrebbe avere un tempo di rientro di 3 – 4 anni, con un tasso di rendimento dell’investimento pari o superiore al 25%.
Un altro esempio che vale la pena citare è il fatto che alcune apparecchiature diagnostiche presentano un consumo energetico significativo anche in fase di stand-by, nei periodi di inattività, compresi i fine settimana, anche per la climatizzazione necessaria a salvaguardare le apparecchiature. Questo avvalora ulteriormente la proposta di ampliarne l’orario di utilizzo su più turni e di ridurre gradualmente il numero di apparecchiature in esercizio, garantendo tuttavia un numero di prestazioni allineato alla domanda, tale da ridurre le liste di attesa a tempi accettabili.
L’approccio al contenimento dei consumi tenutosi fino ad oggi è episodico, non strutturato e disomogeneo tra regione e regione, e tra le diverse aziende della stessa regione. Ne consegue che esistono opportunità di investimento redditizio non sfruttate, che si possono facilmente tradurre in risparmi per le aziende del SSN.
La nostra proposta
Costituire una task force dedicata, in ciascuna regione, con le necessarie competenze tecnologiche ed economiche, per studiare i possibili interventi di risparmio energetico sui diversi edifici strumentali, ordinandoli per tasso di rendimento decrescente.
Le diverse task force regionali devono essere coordinate da un nucleo tecnico qualificato, presso il ministero, che imposti le linee guida, valuti i risultati, li ordini in base al tasso di rendimento e ne proponga il finanziamento attraverso una linea di finanziamento nazionale dedicata. Compatibilmente con i fondi messi a disposizione, Il nucleo tecnico centrale darà la priorità agli interventi più redditizi sotto il profilo economico, privilegiando quelli caratterizzati da tempi di ritorno dell’investimento più brevi. Si tenga conto che in molti casi il Tasso di rendimento dell’investimento sarebbe decisamente superiore al tasso di interesse sostenuto sul debito pubblico, rendendolo compatibile anche con un incremento del debito.
Benefici attesi
Realizzazione di investimenti economicamente vantaggiosi sul patrimonio immobiliare sanitario, con generazione di risorse da reinvestire nelle attività operative.
Contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.
Maggiore comfort alberghiero per i degenti, grazie a una migliore coibentazione e climatizzazione degli edifici.
QUINTO AMBITO – REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE), SVILUPPO DELL’INFORMATION TECHNOLOGY, DELLA TELEMEDICINA E DELL’INTELIGENZA ARTIFICIALE
In questo ambito vengono argomentate le seguenti proposte:
- completamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) secondo un’architettura nazionale interoperabile. Introduzione della certificazione degli applicativi clinici adottati in tutte le regioni, che ne garantisca l’interoperabilità con il FSE;
- adozione di sistemi informatici omogenei, almeno a livello regionale, sia in ambito clinico, sia in ambito amministrativo-gestionale. Introduzione di una certificazione nazionale, sia per gli applicativi clinici, sia per gli applicativi amministrativo-contabili;
- sviluppo e implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale in sanità.
1. Completamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) secondo un’architettura nazionale interoperabile. Introduzione della certificazione degli applicativi clinici adottati in tutte le regioni, che ne garantisca l’interoperabilità con il FSE
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è uno strumento digitale preposto alla raccolta e alla conservazione, ordinata e sicura, di tutti i dati e i documenti sanitari del cittadino: referti, esami, prescrizioni, vaccini, allergie, ricoveri, lettere di dimissione ospedaliera e altro ancora. L’FSE deve essere accessibile online, in qualsiasi momento, dal cittadino e dagli operatori sanitari autorizzati, come medici di base o specialisti, garantendo che, in qualsiasi luogo del territorio nazionale e, auspicabilmente in futuro, dell’Unione Europea, sia possibile accedere ai dati del paziente, anche in caso di sua incapacità a comunicare, ai fini dell’anamnesi, della continuità assistenziale e della compatibilità delle cure con le condizioni soggettive del paziente. Da un punto di vista pratico, questa possibilità permette di:
- conoscere rapidamente le condizioni del paziente, anche se trattato in strutture diverse;
- evitare inutili ripetizioni di esami e prescrizioni;
- migliorare le diagnosi e le decisioni terapeutiche;
- tracciare la storia clinica del paziente;
- migliorare il coordinamento tra operatori di strutture sanitarie diverse;
- ridurre gli sprechi, ad esempio evitando la ripetizione di esami già effettuati, e migliorare l’efficienza del SSN.
Accanto a queste finalità primarie, legate all’utilizzo dei dati clinico-sanitari per le attività di presa in carico del paziente, esistono ulteriori finalità, definite secondarie, legate all’utilizzo dei dati per attività di ricerca clinica ed epidemiologica, di programmazione nazionale e regionale e di monitoraggio.
Affinché tutto ciò sia possibile è necessario che i dati prodotti in una qualsiasi struttura sanitaria italiana, sia essa pubblica o privata, ospedaliera o distrettuale, siano perfettamente leggibili e uniformemente interpretabili, in qualunque altra struttura, sia che questa appartenga alla stessa azienda o ad altra azienda, alla medesima regione o ad altra regione, sia che si tratti di una struttura pubblica o privata. Questa caratteristica dei sistemi informativi si definisce interoperabilità. Essa non riguarda soltanto la possibilità tecnica di scambiare dati, ma anche la loro capacità di essere interpretati in modo uniforme dai diversi sistemi informativi, secondo standard condivisi.
I primi riferimenti legislativi alla creazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) risalgono al 2012 e al 2013, ma il provvedimento legislativo che disciplina per la prima volta in modo strutturato la nuova soluzione è il DPCM n. 178 del 29 settembre 2015.
Il progetto ha richiesto notevoli investimenti, ma ha incontrato difficoltà nella sua attuazione, anche a causa della frammentazione dei livelli decisionali e di scelte locali non sufficientemente uniformi e coerenti a livello nazionale.
Nel 2022 il progetto è stato profondamente rivisto e rimodellato sulla base delle nuove “Linee guida per l’attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico”, del 27 marzo 2022. Nasce così il progetto FSE 2.0.
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR, le nuove Linee Guida hanno fornito un indirizzo strategico unico a livello nazionale per l’implementazione e il governo delle iniziative di evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico e dei sistemi con esso integrati. Per condividere dati clinici di qualità, strutturati e completi, la precondizione necessaria è l’interoperabilità.
L’iniziativa intrapresa con il lancio del progetto FSE 2.0 è da ritenere opportuna e foriera di grandi benefici. È di fondamentale importanza riuscire a raggiungere gli obiettivi previsti dal PNRR e assicurare che il FSE 2.0 divenga pienamente operativo e utilizzabile in tutte le strutture sanitarie del Paese. Il completamento degli obiettivi PNRR non deve infatti rappresentare il termine del progetto: occorre garantirne lo sviluppo e il mantenimento a regime anche attraverso investimenti nazionali.
Le nostre proposte in merito al FSE
Completare il progetto perseguendo la completa interoperabilità, anche semantica, nonché l’implementazione l’utilizzazione e lo sviluppo a regime in tutte le regioni. Questo richiederà anche investimenti nazionali in aggiunta a quelli previsti dal PNRR. Si tratta tuttavia di investimenti di carattere strategico, che apporterebbero enormi benefici alla capacità e alla qualità della presa in carico dei pazienti, alla programmazione sanitaria e alla ricerca clinica.
Introdurre il requisito della certificazione nazionale degli applicativi clinici che le aziende sanitarie intendono acquisire. Per ottenere la certificazione, tali applicativi devono essere conformi agli standard tecnici e semantici nazionali ed europei e garantire l’interoperabilità con il FSE e con le altre piattaforme nazionali. Le aziende sanitarie non dovranno poter acquisire applicativi clinici privi di tale certificazione.
Il PLD auspica che, in un futuro prossimo, il FSE possa integrare, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, informazioni relative alle condizioni sociali dell’assistito rilevanti ai fini epidemiologici, assistenziali e di programmazione.
Benefici attesi
La realizzazione e la messa a regime del FSE e dell’ecosistema nazionale dei dati sanitari rappresenterebbero un vero salto di qualità per il Servizio sanitario nazionale.
La disponibilità di dati sanitari strutturati, completi e interoperabili permetterebbe enormi vantaggi sia per le finalità cosiddette primarie, quali la presa in carico, la diagnosi e la cura dei cittadini, sia per le finalità cosiddette secondarie, quali la programmazione, il monitoraggio e la ricerca clinica ed epidemiologica.
Grazie a questi requisiti, il FSE diventerebbe inoltre un fattore abilitante per il pieno sfruttamento dell’intelligenza artificiale in medicina, anche con finalità predittive e di prevenzione e a supporto di percorsi diagnostico-terapeutici più efficaci ed efficienti.
Il sistema permetterebbe inoltre significativi risparmi economici, evitando duplicazioni di procedure diagnostiche e terapeutiche quando gli esiti di precedenti prestazioni siano già disponibili e utilizzabili.
2. Adozione di sistemi informatici omogenei, almeno a livello regionale, sia in ambito clinico, sia in ambito amministrativo-gestionale. Introduzione di una certificazione nazionale, sia per gli applicativi clinici, sia per gli applicativi amministrativo-contabili
L’ottimizzazione dei processi organizzativi può e deve avvantaggiarsi delle possibilità che le tecnologie oggi disponibili sono in grado di offrire. Un grosso impulso all’incremento della produttività del sistema sanitario potrebbe derivare da un massiccio ricorso alla digitalizzazione dei processi e interoperabilità dei sistemi informativi, tanto in ambito gestionale quanto in quello clinico. La trasformazione digitale rappresenta uno dei principali fattori abilitanti per una più efficiente allocazione delle risorse e per un miglioramento complessivo delle prestazioni del sistema.
Nell’ambito amministrativo, contabile e gestionale, l’impiego di suite informatiche avanzate è decisamente più consolidato rispetto all’ambito clinico. La maggior parte delle aziende sanitarie del Paese si è ormai dotata di sistemi informatici di tipo “ERP” (Enterprise Resource Planning), che gestiscono in modo integrato i dati relativi alle diverse funzioni aziendali, consentendo di conseguire notevoli efficienze di gestione.
È inoltre di fondamentale importanza che gli applicativi informatici, sia amministrativi che sanitari, siano sottoposti a certificazione che ne garantisca l’allineamento ai requisiti nazionali e l’interoperabilità con gli altri sistemi.
Le nostre proposte
È necessario che ogni regione si doti di sistemi informatici omogenei, basati su piattaforme di tipo ERP, capaci di coprire sia l’area clinica sia quella amministrativo-gestionale, e di permettere lo scambio di dati tra le due aree. In particolare, La suite degli applicativi sanitari si deve interfacciare con le piattaforme nazionali, e rendere il più possibile automatica l’alimentazione del fascicolo sanitario elettronico.
Deve essere introdotto l’obbligo di certificazione per gli applicativi acquistabili dalle aziende sanitarie, siano essi clinici o amministrativi. La certificazione deve attestare l’idoneità degli applicativi a supportare efficacemente i processi aziendali e, nel caso degli applicativi clinici, la conformità agli standard tecnici e semantici definiti a livello nazionale ed europeo, garantendone l’interoperabilità.
L’obiettivo non deve essere soltanto quello di certificare singoli prodotti, ma di costruire un ecosistema informativo sanitario coerente, nel quale i diversi applicativi possano comunicare tra loro senza richiedere onerose attività di integrazione sviluppate caso per caso.
Benefici attesi
Efficientamento del lavoro e incremento della produttività, sia in ambito amministrativo, sia in ambito clinico.
Interoperabilità con il FSE e con le piattaforme nazionali.
Maggiore facilità di monitoraggio e controllo a livello regionale e nazionale.
Contenimento dei costi di acquisizione e dei canoni di manutenzione.
Riduzione dei costi derivanti dalla necessità di sviluppare integrazioni specifiche tra sistemi non interoperabili.
3. Sviluppo e implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale in sanità
L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale tra gli strumenti del SSN non è soltanto un auspicio ma è già stata avviata. L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), nell’ambito delle iniziative finanziate dal PNRR, ha avviato un progetto pilota di intelligenza artificiale rivolto alla medicina generale, con il coinvolgimento di un campione di medici di medicina generale. La piattaforma è finalizzata a utilizzare le informazioni disponibili nella cartella clinica del medico di medicina generale e nel FSE per fornire supporto alle attività del medico.
Si tratta di una prima esperienza che deve essere considerata come un punto di partenza per una più ampia strategia nazionale di utilizzo dell’intelligenza artificiale in sanità.
La nostra proposta
Occorre procedere con lo sviluppo e la messa a regime della piattaforma nazionale di intelligenza artificiale, estendendone progressivamente l’utilizzo alle diverse aree del SSN.
Deve inoltre essere promosso un apposito programma nazionale di formazione sull’intelligenza artificiale rivolto ai professionisti sanitari, affinché l’utilizzo di questi strumenti avvenga in modo consapevole, efficace e coerente con le responsabilità professionali.
Il PLD ritiene che grandi potenzialità risiedano nell’implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale nel SSN, soprattutto quando queste siano messe a sistema con il FSE, con i sistemi informativi aziendali e con l’adozione di PDTA.
L’intelligenza artificiale dovrà essere considerata uno strumento di supporto alle decisioni professionali e non un sostituto del medico o degli altri professionisti sanitari.
Benefici attesi
Potenziamento delle attività di epidemiologia e prevenzione, attraverso l’analisi sistematica dei dati sanitari disponibili.
La disponibilità di una grande mole di dati sanitari strutturati e interoperabili accrescerà enormemente le potenzialità della ricerca, sia di base sia applicata, anche negli IRCCS, contribuendo allo sviluppo di un SSN ancora più efficace ed efficiente.
Supporto ai medici nella diagnosi e nel trattamento, attraverso strumenti di supporto alla decisione clinica e una maggiore capacità di personalizzare i percorsi diagnostico-terapeutici.
Sviluppo di modelli predittivi, con possibilità di individuare precocemente fattori di rischio e orientare interventi di prevenzione personalizzati.
Identificazione di inefficienze nei percorsi di cura e suggerimento di possibili interventi correttivi.
Analisi dei macrodati gestiti dal sistema nazionale e supporto alla programmazione sanitaria.
Miglioramento dell’interazione tra Servizio sanitario e cittadino nei diversi ambiti, ad esempio nella prenotazione di visite ed esami e nell’accesso alle informazioni.
Sviluppo di ulteriori applicazioni oggi difficilmente prevedibili, in relazione alla rapidità dell’evoluzione tecnologica.
SESTO AMBITO - POLITICHE DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
L’aspetto più critico della gestione del SSN è oggi certamente la carenza di personale sanitario.
Medici
Nonostante la presenza di medici in attività in misura pari o superiore alla media OCSE, il SSN presenta gravi carenze in alcuni specifici ambiti medici, in particolare nella medicina generale e in diverse aree specialistiche. Tale squilibrio è originato da errori di programmazione dei corsi di specializzazione e dalla scarsa attrattività di alcune discipline. Il problema non è quindi formare più medici, ma orientare meglio i nuovi medici verso le specializzazioni oggi carenti. Dal punto di vista quantitativo, inoltre, si profila il rischio di un progressivo eccesso di offerta in alcune aree, in relazione all’attuale programmazione. In tale scenario, una parte consistente dei nuovi professionisti formati con risorse pubbliche nazionali, finirebbe per emigrare, andando a rafforzare i servizi sanitari di altri Paesi.
Infermieri
La scarsità di infermieri è ormai un fenomeno di portata globale, particolarmente accentuato nei Paesi ad alto reddito, dove l’invecchiamento della popolazione e l’espansione dei bisogni assistenziali esercitano una pressione crescente sui sistemi sanitari. La situazione del nostro Paese assume connotati particolarmente preoccupanti. Il primo “Rapporto sulla professione” della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI) stima in circa 65.000 unità il fabbisogno aggiuntivo di infermieri in Italia.
La principali cause della carenza di personale sanitario
Le principali cause che hanno portato all’attuale carenza di personale sanitario sono le seguenti:
- l’errata programmazione dei corsi universitari e, soprattutto, dell’accesso alle specializzazioni;
- il trattamento economico non adeguato alla preparazione richiesta e alle responsabilità della professione sanitaria;
- l’andamento demografico della popolazione italiana, che vede una progressiva riduzione di giovani in età di studi universitari;
- la minore vocazione verso le professioni sanitarie;
- i rischi professionali, patrimoniali e penali, dovuti a frequenti azioni promosse dai pazienti;
- la fuga verso altri paesi europei e verso operatori privati nazionali, che garantiscono migliori condizioni di lavoro e remunerazioni significativamente superiori;
- le condizioni di lavoro, che possono favorire fenomeni di burn-out, di cui la carenza di personale rappresenta una concausa.
Le nostre proposte in merito alle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane
1. Progressivo incremento dei livelli retributivi del personale sanitario, accompagnato dalla razionalizzazione delle mansioni, dalla riduzione della burocrazia e dall’incremento della produttività
È necessario procedere a un progressivo adeguamento dei livelli retributivi del personale sanitario, rendendo le professioni del SSN maggiormente attrattive rispetto alle opportunità offerte dal settore privato e dagli altri Paesi europei.
L’incremento retributivo deve essere accompagnato da una razionalizzazione delle mansioni e dei processi di lavoro, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti burocratici a carico del personale sanitario, e da un incremento della produttività.
È inoltre necessario differenziare il trattamento economico a favore delle specializzazioni che riscuotono minori adesioni. Si tratta, in particolare, delle discipline che comportano maggiore stress lavorativo e maggiori rischi, come l’emergenza-urgenza e la rianimazione, e di quelle nelle quali il settore privato esercita una maggiore capacità di attrazione, garantendo remunerazioni significativamente più elevate.
In particolare, riteniamo necessario riconoscere specifici benefici ai medici e agli infermieri che operano nei pronto soccorso, quali:
- un’indennità economica specifica;
- il riconoscimento, ove ne ricorrano i presupposti, dell’attività svolta come lavoro usurante;
- un’apposita copertura assicurativa per eventuali sinistri professionali.
2. Incrementi retributivi al personale sanitario, condizionati ad un sistema di valutazione delle performance, basato su obiettivi individuali e di reparto. Riconoscimento economico delle ore di lavoro straordinario
Oggi esiste nominalmente, tra le voci di stipendio dei dipendenti del servizio sanitario, il cosiddetto Fondo Incentivazione. Purtroppo, nonostante la definizione, tale componente retributiva viene spesso distribuita a pioggia, tra tutti i dipendenti, senza una reale valutazione dei meriti dei lavoratori. Si propone quindi di consolidare le componenti retributive oggi riconducibili al fondo incentivante nella retribuzione ordinaria, secondo modalità da definire nell’ambito della contrattazione, e contestualmente di istituire un nuovo fondo incentivante, specificamente legato alle performance individuali e di reparto.La componente variabile dovrà essere attribuita sulla base di obiettivi individuali e di reparto chiaramente definiti dalla direzione strategica e valutati annualmente sulla base dei risultati effettivamente conseguiti.
In attesa del progressivo riallineamento tra necessità e disponibilità di personale sanitario, proponiamo inoltre il riconoscimento economico delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate.
3. Facilitare l’assunzione a tempo indeterminato dei medici specializzandi, valorizzando l’attività formativa pratica svolta durante il percorso di specializzazione.
È necessario favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei medici specializzandi, attraverso modalità che consentano di conciliare il completamento del percorso formativo con un progressivo inserimento nell’organizzazione del SSN.
L’attività pratica svolta durante la specializzazione deve essere adeguatamente valorizzata, secondo modalità compatibili con gli ordinamenti formativi e contrattuali, evitando che il completamento del percorso specialistico costituisca un ostacolo all’ingresso stabile nel Servizio sanitario.
4. Introduzione della facoltà, per i medici che praticano l’Attività Libero Professionale in Intramoenia (ALPI), di rinunciare in modo permanente all’ALPI per dedicare un equivalente numero di ore di lavoro all’attività pubblica, in cambio di una congrua remunerazione delle ore aggiuntive.
Deve essere riconosciuta ai medici che esercitano l’Attività Libero-Professionale Intramoenia la facoltà di rinunciare in modo permanente all’ALPI e di destinare un equivalente numero di ore di lavoro aggiuntive all’attività istituzionale del SSN.
Le ore aggiuntive dovranno essere adeguatamente remunerate, in modo da rendere economicamente conveniente la scelta e incentivare l’incremento dell’attività svolta nelle strutture pubbliche.
La misura consentirebbe di aumentare la capacità produttiva delle strutture pubbliche e, in particolare, di contribuire alla riduzione delle liste d’attesa.
5. Divieto di esercitare l’intramoenia al di fuori delle strutture pubbliche nelle quali si opera assicurando, da parte dell’azienda di riferimento, la disponibilità di spazi e strutture idonee all’esercizio dell’attività libero-professionale.
L’attività libero-professionale intramuraria deve essere effettivamente svolta all’interno delle strutture pubbliche nelle quali opera il professionista, evitando che essa si trasformi, di fatto, in un’attività libero-professionale esercitata al di fuori del perimetro organizzativo dell’azienda di appartenenza. A tal fine, l’azienda sanitaria deve garantire la disponibilità di spazi, attrezzature e servizi idonei all’esercizio dell’attività libero-professionale, in condizioni organizzative tali da consentire il rispetto della normativa vigente.
Il divieto dovrà essere accompagnato da un effettivo adeguamento delle strutture aziendali, affinché la libera professione intramuraria possa essere esercitata in condizioni appropriate e trasparenti.
6. Abolizione della responsabilità penale per l’attività sanitaria, mantenendo la responsabilità civile.
È necessario intervenire sul regime della responsabilità professionale sanitaria per ridurre il fenomeno della medicina difensiva e consentire ai professionisti di assumere le decisioni cliniche necessarie senza essere esposti a un rischio penale sproporzionato rispetto alla natura dell’attività svolta. La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria dovrebbe essere limitata ai casi caratterizzati da condotte di particolare gravità, ferma restando la responsabilità civile per i danni eventualmente arrecati al paziente.
L’obiettivo deve essere quello di garantire un adeguato equilibrio tra la tutela del paziente e la necessità di consentire ai professionisti sanitari di operare in un quadro di certezza e di ragionevole tutela rispetto al rischio professionale.
7. Divieto di ricorso alle cooperative di gettonisti. I medici non inseriti organicamente nel SSN, devono essere valutati e selezionati da apposite commissioni pubbliche, istituite da ogni regione con personale comandato dalle aziende.
Il ricorso alle cooperative di gettonisti deve essere progressivamente superato e vietato, sostituendolo con un sistema nel quale il fabbisogno di professionisti sia programmato e gestito direttamente dal Servizio sanitario regionale. I medici non inseriti organicamente nel SSN devono essere valutati e selezionati da apposite commissioni pubbliche, istituite da ciascuna regione con personale comandato dalle aziende sanitarie. I medici ritenuti idonei potranno essere assunti con contratti a tempo determinato, anche part-time, della durata di tre mesi, sei mesi o un anno, rinnovabili. I medici a contratto potranno essere destinati ai pronto soccorso, alle Case della Comunità o ad altro incarico ritenuto necessario nell’ambito regionale.
Si tratterebbe di una soluzione transitoria, destinata a garantire la copertura dei fabbisogni più urgenti fino a quando la nuova programmazione dei corsi universitari e delle specializzazioni non permetterà di dimensionare correttamente la dotazione organica.
Benefici attesi
Maggiore attrattività delle professioni sanitarie.
Riduzione della fuga di medici verso l’estero e/o verso il privato.
Maggiore capacità di trattenere nel SSN i professionisti formati con risorse pubbliche.
Incremento della produzione di prestazioni da parte delle strutture pubbliche, grazie al maggior numero di ore dedicate all’attività istituzionale dai professionisti che rinunciano all’ALPI e alle nuove politiche di incentivazione economica.
Migliore selezione dei medici esterni a contratto.
Superamento del fenomeno dei gettonisti e riconduzione della gestione del fabbisogno di personale direttamente nell’ambito della programmazione del Servizio sanitario regionale.
Riduzione della medicina difensiva e maggiore serenità nell’esercizio della professione sanitaria.
SETTIMO AMBITO - SVILUPPO DI POLITICHE DI PARTNERSHIP CON LE AZIENDE DELLA FILIERA SANITARIA
In questo ambito vengono argomentate le seguenti proposte:
- abolizione dei tetti di spesa su farmaci e dispositivi medici e dei relativi meccanismi di pay-back;
- abolizione dei prontuari farmaceutici regionali;
- creazione di un rapporto di partnership con gli erogatori privati di prestazioni private in convenzione;
1. Abolizione dei tetti di spesa su farmaci e dispositivi medici e abolizione dei relativi pay-back.
2. Abolizione del prontuario farmaceutico regionale
Spesso le aziende che operano nella filiera sanitaria, come fornitori del SSN, vengono percepite come antagoniste, portatrici di interessi contrari a quelli del servizio pubblico. Questo atteggiamento impedisce di riconoscere il valore che può derivare da una collaborazione costruttiva tra i diversi soggetti e favorisce atteggiamenti di chiusura che possono tradursi in scelte controproducenti. È il caso dei tetti imposti all’impiego di alcuni fattori della produzione, segnatamente farmaci e dispositivi medici. Questi vincoli hanno portato, tra l’altro, all’introduzione del meccanismo del pay-back: a a fronte di un determinato tetto di spesa, qualora la spesa sostenuta dalle aziende del SSN superi il limite previsto, le aziende farmaceutiche e i produttori di dispositivi medici sono chiamati a concorrere alla copertura dell’eccedenza attraverso meccanismi di rimborso. Non è tuttavia prevista la restituzione dei prodotti acquistati, poiché questi sono necessari allo svolgimento delle attività del servizio sanitario.
L’apposizione dei tetti di spesa è una misura miope e controproducente per varie ragioni.
Lo sviluppo di nuovi farmaci e di nuovi dispositivi medici permette nuove opportunità di sostituzione di fattori produttivi con possibili vantaggi, sia di carattere economico, sia di carattere qualitativo per il paziente. Si pensi ai dispositivi per il telemonitoraggio della glicemia, o all’introduzione di farmaci biologici, che hanno determinato decisivi salti di qualità nel trattamento di patologie croniche. Si tratta spesso di soluzioni costose che tuttavia implicano importanti cambiamenti del percorso del paziente, permettendo talvolta di conseguire vantaggi economici complessivi che superano il maggior costo del farmaco. Per individuare la migliore combinazione di fattori produttivi non è quindi sufficiente considerare il costo del singolo prodotto. È necessario valutare l’impatto economico complessivo delle diverse alternative terapeutiche e assistenziali, considerando l’intero percorso del paziente.
Le nostre proposte
Abolire i tetti di spesa sui farmaci e sui dispositivi medici.
Abolire la pratica del pay-back.
Abolire i prontuari farmaceutici regionali, al fine di velocizzare e uniformare l’adozione dei nuovi farmaci nelle diverse regioni. In cambio di tali misure, negoziare con l’industria una riduzione dei prezzi dei farmaci e dei dispositivi medici, con un impatto economico complessivo almeno equivalente a quello dell’ultimo pay-back sostenuto.
Creare un’unità nazionale di Health Technology Assessment (HTA), dotata delle necessarie competenze cliniche, tecnologiche ed economiche, per valutare l’impatto complessivo dell’introduzione di farmaci e dispositivi medici, considerando i possibili percorsi assistenziali del paziente. Ricondurre nell’ambito di un sistema nazionale unitario le attività di HTA oggi svolte autonomamente a livello regionale, evitando duplicazioni di strutture e valutazioni.
Introdurre la possibilità di stipulare contratti centralizzati con le aziende farmaceutiche e dei dispositivi medici, di dimensione nazionale, basati sul principio del risk sharing e, per i prodotti di rilevante valore tecnologico e costo, su meccanismi di remunerazione collegati all’efficacia dimostrata sul campo. Per esempio, la remunerazione potrebbe essere correlata alla percentuale di pazienti che rispondono positivamente al trattamento.
Benefici attesi
Adozione dei percorsi assistenziali caratterizzati dal miglior rapporto costo-beneficio, indipendentemente dalla combinazione di fattori produttivi necessaria per realizzarli.
Equità di accesso ai farmaci da parte dei residenti in tutte le regioni, evitando ritardi nell’inserimento nei prontuari regionali.
Minore attività burocratica a carico delle aziende farmaceutiche e dei servizi sanitari regionali.
Maggiore rapidità nell’introduzione delle innovazioni terapeutiche e tecnologiche.
Contenimento dei costi complessivi del sistema, attraverso la valutazione del costo dell’intero percorso assistenziale e non del singolo fattore produttivo.
3. Creare un rapporto di partnership con gli erogatori privati di prestazioni in convenzione
Le prestazioni sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale ai propri assistiti non sono sempre prodotte direttamente dalle strutture pubbliche. La capacità produttiva del sistema pubblico, infatti, non è sufficiente a produrre tutte le prestazioni erogate. Una quota significativa di esse viene erogata da strutture private accreditate, quali cliniche, poliambulatori e vari centri sanitari, che operano in regime di convenzione con il SSN. Anche in questo caso il cittadino riceve la prestazione alle condizioni previste dal Servizio sanitario nazionale, con l’eventuale pagamento del ticket, mentre la struttura privata viene successivamente remunerata dall’ASL di riferimento dell’assistito.
Quando operano nell’ambito del SSN, tali strutture devono essere considerate parte integrante dell’offerta sanitaria pubblica. La possibilità di ricorrere a erogatori privati accreditati consente infatti al sistema sanitario di disporre di una maggiore flessibilità produttiva.
Attraverso questo strumento è possibile ampliare rapidamente l’offerta di prestazioni senza dover sostenere nuovi investimenti in edifici e tecnologie, senza attendere i tempi necessari alla realizzazione delle infrastrutture e senza dover avviare procedure concorsuali per il reclutamento del personale necessario a garantirne il funzionamento.
Il rapporto con gli erogatori privati non deve quindi essere concepito in termini di contrapposizione tra pubblico e privato, ma come una vera partnership finalizzata al perseguimento degli obiettivi del SSN.
La convenzione con operatori privati deve tuttavia prevedere un tetto massimo alla quantità di prestazioni rimborsabili, perché, in mancanza di un limite, il valore dei rimborsi richiesti potrebbe non essere compatibile con le capacità finanziarie delle ASL di competenza.
Infine, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- piena interoperabilità tra le cartelle cliniche degli erogatori convenzionati e quelle delle strutture pubbliche;
- confluenza degli esiti delle prestazioni e delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) nei sistemi informativi nazionali e nel Fascicolo Sanitario Elettronico;
- piena disponibilità da parte del CUP regionale delle agende di prenotazione, comprese quelle degli operatori convenzionati;
- presenza di un sistema di controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate dai privati convenzionati, con particolare riferimento ai DRG dichiarati. Certezza di controlli a campione su tutti gli erogatori privati convenzionati;
- periodica messa a gara di quote delle prestazioni, sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.
Le riflessioni del Partito Liberaldemocratico in merito all’opportunità di mettere a gara le convenzioni tengono conto dei seguenti aspetti:
- i competitor in grado di partecipare a queste gare sarebbero in alcuni casi limitati per motivi strutturali e di posizionamento fisico in aree facilmente raggiungibili dai pazienti della ASL interessata;
- gli ospedali privati convenzionati producono generalmente una quota rilevante delle proprie prestazioni in regime di convenzione. Il venir meno della convenzione potrebbe quindi mettere a rischio la continuità aziendale e, in alcuni casi, determinare la chiusura della struttura. Dal punto di vista occupazionale, ciò potrebbe comportare il licenziamento del personale e la sua eventuale successiva assunzione presso l’azienda aggiudicataria;
- la realizzazione di nuove strutture sanitarie richiede l’impiego di somme significative di capitale a pieno rischio. Pochi investitori sarebbero disponibili a realizzare nuove strutture senza una ragionevole prospettiva di poter operare in regime di convenzione.
La nostra proposta
La nostra proposta si articola sui seguenti punti:
- prevedere, ogni 2-3 anni, la ripetizione di gare pubbliche per l’affidamento in convenzione ai privati di determinate prestazioni, distinte per tipologia e volume: ricovero, prestazioni ambulatoriali, diagnostiche, di assistenza domiciliare o altro;
- consentire la partecipazione alle gare a tutti gli operatori in possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento, indipendentemente dal fatto che siano già convenzionati o meno;
- introdurre un meccanismo di gradualità nella redistribuzione delle quote di attività, prevedendo che la perdita di prestazioni per ciascun operatore non possa, in una singola tornata di gara, superare una determinata percentuale del fatturato precedentemente acquisito in convenzione, indicativamente non superiore al 20%;
- consentire agli operatori aggiudicatari di acquisire quote aggiuntive di prestazioni in misura compatibile con la riduzione assegnata agli altri operatori;
- applicare le nuove condizioni economiche e qualitative definite dalla gara a tutte le prestazioni erogate in convenzione, anche quelle acquisite precedentemente, non solo a quelle di eventuale nuova acquisizione.
Nonostante le misure di gradualità previste, gli operatori avrebbero un forte interesse a partecipare alle gare proponendo la migliore offerta possibile, sia per incrementare il proprio fatturato, sia per evitare la perdita di quote di mercato. Il sistema introdurrebbe quindi una competizione regolata, senza mettere a rischio in modo improvviso la continuità degli operatori già presenti sul territorio.
Benefici attesi
Introduzione di parametri oggettivi e trasparenti per la stipula delle convenzioni con gli erogatori privati, oggi in larga misura affidate a decisioni discrezionali delle amministrazioni regionali.
Conseguimento di risparmi economici e miglioramenti del servizio attraverso una competizione regolata tra gli operatori privati.
Maggiore flessibilità della capacità produttiva del SSN.
Incentivo agli operatori più efficienti e competitivi a sviluppare gradualmente la propria attività.
Graduale redistribuzione delle quote di attività, evitando che la perdita di convenzioni determini improvvisamente la crisi o la chiusura degli operatori meno competitivi.
Maggiore trasparenza nel rapporto tra SSN ed erogatori privati.
Migliore integrazione tra erogazione pubblica e privata, all’interno di un’unica programmazione sanitaria.
IL FINANZIAMENTO
Il Partito Liberaldemocratico è perfettamente consapevole che l’attuale livello di finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) non è sufficiente a coprire il fabbisogno del servizio sanitario nazionale. Negli ultimi 20 anni abbiamo registrato un pressoché costante (salvo qualche eccezione) incremento del fondo, a valori nominali, che è stato grosso modo sufficiente a compensare la perdita di potere d’acquisto dovuta all’inflazione, ma non a conferire maggiore capacità di spesa. Nello stesso periodo il fabbisogno finanziario del SSN è inevitabilmente cresciuto, oltre che per le note criticità organizzative, che producono sprechi, anche per un trend fisiologicamente in crescita, dovuto ai seguenti tre fattori, peraltro comuni a tutti i paesi economicamente avanzati:
- l’invecchiamento della popolazione. Nel nostro Paese, l’allungamento della vita media, combinando con un basso indice di natalità, sta producendo e continua a produrre effetti pesantissimi sull’età media della popolazione. Come è noto ai medici, agli epidemiologi, agli economisti sanitari e a tutti gli studiosi della materia, l’invecchiamento demografico determina una crescita fisiologica della domanda di assistenza sanitaria;
- la rapida crescita del livello tecnologico della medicina. Si pensi all’evoluzione delle apparecchiature diagnostiche e ai farmaci innovativi introdotti sul mercato dai primi anni duemila ad oggi. Le nuove tecnologie aprono possibilità diagnostiche e terapeutiche prima inesistenti, rendono curabili patologie precedentemente incurabili e consentono di intervenire su condizioni che in passato non potevano essere trattate. Il progresso della medicina produce quindi anche nuovi bisogni sanitari e nuove opportunità di cura;
- la maggiore attenzione alla propria salute e la crescente consapevolezza sulle possibilità diagnostiche e terapeutiche, tipiche delle popolazioni dei paesi economicamente più avanzati.
Questi fattori rendono necessario un progressivo adeguamento delle risorse destinate al SSN. Esistono oggi alcune esigenze non più rinviabili, prime fra tutte:
- remunerare meglio il personale sanitario, per evitare o per contenere la fuga verso l’estero e, in qualche caso, verso la sanità privata;
- incrementare le attività di prevenzione, anche allo scopo di prevenire maggiori spese future;
- migliorare l’efficienza energetica degli edifici, ottenendo una riduzione strutturale delle spese per l’energia;
- rinnovare il patrimonio immobiliare e tecnologico del SSN;
- incrementare la produzione di servizi, per ridurre le liste di attesa ad un livello fisiologico.
L’auspicabile incremento del FSN deve tuttavia tenere conto di tutti i vincoli alla spesa pubblica del Paese. L’aumento delle risorse deve accompagnarsi ad un profondo processo di efficientamento del sistema. Ai fini del dimensionamento del FSN nei prossimi anni, proponiamo pertanto di adottare i seguenti criteri:
- prima componente – adeguamento del FSN precedente al tasso d’inflazione a/a. Questo permetterebbe di garantire uguale potere d’acquisto;
- quota aggiuntiva per il lancio di campagne di prevenzione coordinate direttamente dal ministero (come da nostra proposta);
- quota aggiuntiva per interventi di efficientamento energetico e autoproduzione di energia (come da nostra proposta). Si tratta di un investimento ad alto rendimento. Eventualmente potrebbe essere gestito fuori dal FSN;
- quota aggiuntiva per il reclutamento di nuovo personale e per l’istituzione di un nuovo fondo incentivazione, da riconoscere al personale rigorosamente in base ai risultati;
- quota aggiuntiva dedicata al finanziamento di progetti concordati, di efficientamento organizzativo, di cui si dimostrino i benefici e l’effettiva realizzazione.
RAFFORZAMENTO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
RAFFORZAMENTO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Premesse
Con Legge 10.11.2025, n. 167, Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della
qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in
determinate materie. (G.U. 14.11.2025, n. 265) il Parlamento italiano ha attribuito al Capo III – una serie di deleghe al governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente. Tra queste all’Art. 20 ha attribuito la Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca.
La formazione superiore italiana registra da un lato un ritardo nell’inserimento di contenuti
tecnologicamente avanzati e dall’altro una solida formazione che rende i nostri laureati in una
serie di discipline molto spendibili sul mercato internazionale.
Questa situazione – che non è migliorata rispetto al primo bando ERC del 2013 – rappresenta una perdita secca per la Nazione che investe sull’alta formazione consistenti risorse, ma poi non riesce a capitalizzare contribuendo invece con la fuga dei cervelli ad arricchire la ricerca di altri Paesi, in particolare di quelli Europei che registrano gli Italiani nei bandi ERC al 2° posto nella classifica di vincitori di progetti, però con il 90% dei ricercatori operanti presso strutture europee fuori dai nostri confini. Proprio di recente una classifica sulla produttività scientifica dei ricercatori italiani ha evidenziato che se si rapportano le pubblicazioni al numero di ricercatori attivi a tempo equivalente, l’Italia si colloca ai primi posti nel mondo con una produttività media per ricercatore molto consistente, nonostante le scarse risorse che vengono investite in R&S.
Eppure l’Italia non è attrattiva né per i suoi figli né per i figli degli altri, quindi c’è qualcosa che non va. Per tale motivo, come Partito Liberaldemocratico abbiamo articolato una proposta in cinque punti, i cui assi portanti sono quelli dell’autonomia, della concorrenza e della libertà di scelta. Il mondo accademico e della ricerca è schiacciato sotto una mole di adempimenti burocratici che impediscono quella rapidità di azione essenziale per essere competitivo a livello internazionale, sia nell’attrazione di intelligenze che nella trasformazione dei risultati in valore aggiunto culturale e produttivo. Oltre al problema della velocità, c’è quello dell’efficienza nel perseguire gli obiettivi programmatici, difficile se si pensa che oggi il personale docente e ricercatore risulta sottodimensionato, mentre il personale amministrativo colpevolmente non viene professionalizzato alle tante funzioni organizzative e di miglior supporto a studenti, ricercatori e alla valorizzazione dei risultati. Nonostante i vari tentativi di rendere autonomo il sistema della ricerca a partire dalla legge Ruberti 168/1989 di fatto il sistema è rimasto sempre più schiacciato sotto una burocrazia asfissiante e frustrante perché non si può trattare il meglio del Paese (i famosi “cervelli”) come se fosse un insieme di disonesti dai quali diffidare. Da quei tempi inoltre è cambiato molto il sistema di finanziamento dell’Università e della Ricerca, soprattutto grazie ai programmi sempre più avanzati dell’Unione Europea, ma anche perché la ricerca italiana si è fatta avanti nei confronti di Fondazioni e Istituzioni nazionali ed estere.
Alla diversificazione delle entrate deve quindi corrispondere una molto maggiore flessibilità e libertà responsabile nell’uso delle risorse finanziarie, umane e infrastrutturali. Per questo il Partito Liberaldemocratico ritiene che sia opportuna e urgente la:
1.Trasformazione di Università ed Enti Pubblici di Ricerca (EPR) in Fondazioni di diritto privato
a totale proprietà pubblica, avendo l’accortezza di superare contestualmente il comma 14 dell’art. 16 legge 133/2008, che applica a questo tipo di Fondazioni le stesse normative delle Università pubbliche. Questo comporta autonomia programmatoria, contabile e organizzativa impostata su basi dati continuamente aggiornate volti a garantire trasparenza e rendicontazione per la valutazione delle varie performances (didattica, ricerca, valorizzazione dei risultati) e per il controllo amministrativo dei fondi dello Stato, sgravando nel contempo i ricercatori da troppi adempimenti e procedure che oggi ne limitano libertà ed efficienza di ricerca. La governance di Università ed EPR dovrà essere ampiamente basata sull’uso di sistemi di Intelligenza Artificiale la cui introduzione, se accompagnata da un’attenta semplificazione delle procedure (da basarsi su criteri di Qualità Totale), potrà essere una grande occasione per impostare una semplificazione burocratica utile per tutto il Paese. L’introduzione dell’IA nella gestione delle strutture consentirà tra l’altro di liberare risorse umane oggi addette alla gestione puramente amministrativa verso servizi ad alto valore aggiunto per la comunità scientifica, soprattutto nella direzione della valutazione e del trasferimento di conoscenze e di tecnologie.
Ovviamente la trasformazione in Fondazioni di diritto privato comporterà un graduale ma consistente cambiamento nella gestione delle risorse umane di Università e EPR, che dovrà essere ispirata alle best practices e ai migliori standard internazionali, come minimo a quelli Europei. Un cambiamento radicale come quello proposto comporta una serie di rivoluzioni interne a Università ed EPR che non saranno semplici da gestire, ma non per questo dovranno essere irregimentate come si tende a fare nel nostro Paese. Si suggerisce quindi che la riforma venga attuata con un tempo di almeno 5 anni per consentire ai soggetti interessati di reimpostare le proprie organizzazioni ed entrare pienamente a regime. Secondo questo principio
2. Il finanziamento dell’Università e della Ricerca
si basa sui principi di autonomia e concorrenza. Lo scopo è garantire alle università la libertà di organizzare al meglio, libere da vincoli, la didattica e la ricerca, e ampliare al contempo la libertà degli studenti nella scelta dell’offerta didattica.
È necessario completare il percorso di autonomia delle Università, rafforzando i modelli fondazionali di diritto privato e aumentando progressivamente la quota premiale del finanziamento pubblico, legandola alla valutazione dei risultati concreti nella didattica, nella ricerca e nell’inserimento lavorativo dei laureati.
L’obiettivo non è spendere di più, ma spendere meglio le risorse già presenti nel sistema universitario. Per farlo, occorre liberare gli Atenei dai vincoli più pesanti nella pubblica amministrazione nella gestione delle risorse umane e finanziarie, pur mantenendo piena trasparenza, responsabilità e controllo da parte dello Stato sulle procedure e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Le Università devono poter adottare procedure di reclutamento competitive e rapide, fondate sul diritto privato e sulle effettive esigenze scientifiche e didattiche dei dipartimenti, superando gli eccessi burocratici delle attuali procedure pubblicistiche. Questo consentirebbe di assumere ricercatori e docenti con maggiore rapidità, offrire contratti più competitivi e differenziare le retribuzioni sulla base del merito, della produttività scientifica e della capacità di attrarre finanziamenti e studenti, rendendo il sistema italiano più attrattivo anche per studiosi e ricercatori internazionali.
Parallelamente, è necessario rafforzare gli strumenti che favoriscono la mobilità sociale e la libertà di scelta degli studenti. In questa prospettiva, va valutata positivamente la proposta di una Fondazione per il Merito (Ichino A., Terlizzese D. 2012) che, attraverso prestiti d’onore condizionati al reddito, permetta agli studenti capaci e meritevoli di sostenere i costi della formazione, dell’alloggio e della mobilità territoriale senza barriere economiche immediate. La restituzione del prestito avverrebbe solo al raggiungimento di adeguate soglie reddituali, secondo un modello già adottato con successo in altri Paesi.
In questo modo sarebbe possibile coniugare autonomia, merito, efficienza e reale diritto allo studio, costruendo un sistema universitario più dinamico, competitivo e capace di valorizzare pienamente il capitale umano del Paese. Il Finanziamento alla Ricerca si basa invece su piani quinquennali a scorrimento triennale elaborati dagli Atenei e dagli EPR, che vengono integrati con fondi su progetti nazionali diversificati per tenere conto delle peculiarità delle varie aree di ricerca, insieme a fondi acquisiti autonomamente da: Fondazioni Bancarie, altri Ministeri, Enti e Regioni per temi specifici, Unione Europea e Organizzazioni Internazionali, Imprese e Servizi e loro associazioni, Donors.
Nella valutazione annuale si dovrà tenere conto non solo di pubblicazioni, invited ad eventi prestigiosi, brevetti e prototipi, ma anche di sviluppi strumentali, capacità di attrazione di giovani, trasferimento di conoscenze e di tecnologie.
3.Abolizione del valore legale del titolo di studio
Il valore legale del titolo di studio è il principio in forza del quale un titolo rilasciato da un’istituzione riconosciuta dallo Stato produce effetti giuridici uniformi per tutti i suoi possessori, indipendentemente dal prestigio dell’Ateneo, dalla selettività del corso, dalla serietà del percorso formativo seguito e dai risultati effettivamente conseguiti dallo studente.
Il problema non riguarda la certificazione delle conoscenze in quanto tale. Ogni sistema formativo ha bisogno di strumenti affidabili per attestare il completamento di un percorso e il raggiungimento di determinati livelli di apprendimento. Il problema nasce quando quella certificazione viene caricata di effetti giuridici automatici, uniformi e indifferenziati, così che il titolo cessi di essere un’informazione sulla formazione ricevuta e diventi una chiave legale di accesso a impieghi, concorsi, professioni e posizioni protette.
Il valore effettivo di un percorso universitario dovrebbe emergere dal confronto tra offerte formative diverse: dalla qualità dei docenti, dalla serietà della selezione, dai risultati occupazionali e professionali dei laureati, dalla reputazione costruita nel tempo e dalla valutazione informata di studenti, famiglie, imprese e amministrazioni. Il valore legale, invece, tende a sostituire questo processo dinamico con una presunzione uniforme stabilita dall’ordinamento.
Non a caso, l’abolizione del valore legale del titolo di studio ha sempre rappresentato una battaglia liberale. Luigi Einaudi scriveva, nel 1947, in La vanità dei titoli di studio: “Finché non sarà tolto qualsiasi valore legale ai certificati rilasciati da ogni ordine di scuole, dalle elementari alle universitarie, noi non avremo mai libertà di insegnamento; avremo insegnanti occupati a ficcare nella testa degli scolari il massimo numero di quelle nozioni sulle quali potrà cadere l’interrogazione al momento degli esami di stato. Nozioni e non idee; appiccicature mnemoniche e non eccitamenti alla curiosità scientifica ed alla formazione morale dell’individuo.”
La critica di Einaudi conserva piena attualità se letta insieme alle tesi sviluppate, in tempi più recenti, da Roberto Perotti, Enrico Colombatto e Mario Libertini. Il valore legale tende a proteggere il titolo come credenziale formale, anziché premiare la qualità effettiva dell’insegnamento, della ricerca e dell’apprendimento. In un sistema nel quale titoli formalmente equivalenti producono i medesimi effetti, la concorrenza tra atenei può facilmente spostarsi al ribasso: se il prodotto finale vale comunque nello stesso modo sul piano giuridico, l’incentivo dell’istituzione può diventare quello di attrarre più studenti semplificando il percorso, anziché competere sulla qualità della didattica, sulla serietà della selezione e sull’innovazione dei curricula.
Questa considerazione si collega direttamente al tema dell’autonomia universitaria. Il valore legale del titolo è uno dei principali fattori di compressione dell’autonomia didattica, perché se tutti i titoli appartenenti alla medesima classe devono produrre i medesimi effetti, lo Stato è indotto a regolare in modo sempre più dettagliato contenuti, crediti, settori scientifico-disciplinari e requisiti dei corsi. In questo senso, il valore legale non è soltanto il prodotto del centralismo universitario: ne è anche una delle principali giustificazioni. Se lo Stato attribuisce gli stessi effetti giuridici a titoli formalmente omogenei, sarà poi inevitabilmente spinto a controllare in modo minuzioso ciò che rende quei titoli comparabili.
Ne deriva un sistema nel quale l’autonomia delle università è affermata in astratto, ma ridotta in concreto dalla necessità di garantire l’uniformità del prodotto finale. Una vera autonomia didattica richiede invece che gli Atenei possano differenziare i percorsi, innovare i curricula, sperimentare modelli interdisciplinari e competere sulla qualità effettiva della formazione offerta.
Superare il valore legale non significa passare dal monopolio della credenziale pubblica all’anarchia dei titoli privati. Significa sostituire una garanzia formale e indifferenziata con garanzie più intelligenti: accreditamento, trasparenza, valutazione degli esiti e verifiche effettive delle competenze.
Occorre dunque distinguere tra accreditamento dell’istituzione e del corso, valore informativo del titolo e abilitazione all’esercizio di professioni regolate. L’accreditamento assicura standard minimi di qualità; il titolo documenta un percorso e diventa tanto più rilevante quanto più sono trasparenti i risultati dell’ateneo che lo rilascia; l’abilitazione professionale deve invece verificare competenze effettive, capacità applicative e idoneità all’esercizio di attività che incidono su diritti, salute, sicurezza, risparmio o amministrazione della giustizia.
Il collegamento con l’accesso alle professioni è decisivo. Oggi molti percorsi universitari hanno una funzione implicitamente o esplicitamente professionalizzante, e l’accesso ad alcuni ordini professionali presuppone il possesso di determinati titoli. In una prospettiva liberale, questa relazione deve essere ripensata: il titolo universitario può restare requisito di accesso a un esame o a un percorso abilitante quando ciò sia giustificato dalla natura della professione, ma non deve operare come garanzia sostitutiva della competenza professionale. Per le professioni che incidono su beni costituzionalmente sensibili, un filtro pubblico resta necessario; esso deve però consistere in una verifica seria delle competenze, non nell’automatico riconoscimento di effetti giuridici al possesso di un titolo.
La riforma dovrebbe quindi procedere in modo graduale. In primo luogo, occorre eliminare gli automatismi per i quali il mero possesso di un titolo appartenente a una certa classe produce effetti legali indifferenziati. In secondo luogo, per le professioni regolamentate, devono essere definiti nuclei essenziali di competenze, non griglie ministeriali onnivore: pochi standard chiari, costruiti con università, comunità scientifiche, ordini professionali e soggetti rappresentativi del mercato del lavoro. In terzo luogo, gli esami di abilitazione dovrebbero essere resi più selettivi, trasparenti e coerenti con le competenze effettivamente necessarie all’esercizio della professione. Per le professioni nelle quali non sussistano ragioni imperative di interesse generale, si dovrebbe procedere a una revisione delle riserve legali e a una riduzione delle barriere corporative all’ingresso.
La stessa impostazione deve valere per l’accesso al pubblico impiego. Il superamento del valore legale del titolo rimarrebbe incompleto se, accanto all’abolizione degli effetti legali automatici del titolo, continuassero a esistere procedure concorsuali fondate esclusivamente, o in misura prevalente, sui titoli. I concorsi pubblici per soli titoli sono infatti una delle manifestazioni più evidenti della cultura della credenziale, perché consentono all’amministrazione di sostituire la valutazione diretta di capacità, competenze e attitudini con l’attribuzione meccanica di punteggi predeterminati ai titoli.
Il PLD propone, pertanto, che ogni procedura di accesso al pubblico impiego preveda sempre almeno una prova valutativa — scritta, orale, pratica o tecnico-professionale — coerente con le funzioni da svolgere, attraverso procedure imparziali, trasparenti e comparabili. Un concorso fondato soltanto sui titoli presume il merito invece di accertarlo.
Il titolo di studio può continuare a operare come requisito minimo di accesso, quando sia necessario per la natura dell’impiego, e può concorrere alla valutazione complessiva del candidato. Esso, tuttavia, non dovrebbe produrre un punteggio automatico per il solo fatto di essere posseduto. Il titolo può concorrere alla valutazione, ma deve essere considerato nel suo contenuto sostanziale, secondo criteri pubblici e predeterminati, in rapporto al profilo messo a concorso: coerenza del percorso formativo, pertinenza degli studi compiuti, eventuale specializzazione effettiva, esperienze di ricerca o applicative e risultati documentabili. In questo modo si evita sia l’arbitrio discrezionale sia l’opposto difetto del mero calcolo amministrativo delle credenziali.
Naturalmente, una maggiore autonomia degli atenei richiede anche un modello di finanziamento coerente. Se l’università restasse finanziata quasi esclusivamente attraverso trasferimenti pubblici indipendenti dalla scelta degli studenti e dalla qualità dell’offerta, la richiesta di piena libertà didattica sarebbe meno credibile. Per questo il superamento del valore legale deve accompagnarsi a un sistema nel quale una quota rilevante delle risorse segua la scelta degli studenti, sostenuta da borse, prestiti condizionati al reddito e garanzie pubbliche – come proposto al punto 2 – così da rendere la concorrenza tra Atenei compatibile con il diritto allo studio.
La linea di riforma è dunque unitaria: il titolo universitario deve documentare un percorso, non sostituire la valutazione. Dove sono in gioco professioni regolate o funzioni pubbliche, la garanzia deve spostarsi dal valore legale del titolo alla verifica effettiva delle competenze. Dove invece non sussistono esigenze imperative di tutela di interessi generali, la disciplina dovrebbe lasciare maggiore spazio alla concorrenza tra percorsi formativi, alla reputazione degli Atenei, alla scelta informata degli studenti e alla valutazione diretta da parte del mercato del lavoro e delle amministrazioni.
In questa prospettiva, l’obiettivo del PLD non è svalutare l’Università, ma restituire valore reale ai percorsi migliori. Il titolo non deve valere perché lo Stato lo dichiara equivalente a ogni altro titolo formalmente omogeneo; deve valere perché l’Ateneo che lo rilascia è serio, perché il corso è selettivo, perché i risultati sono verificabili e perché studenti, famiglie, imprese, pubbliche amministrazioni e professioni possono conoscere e valutare la qualità effettiva della formazione ricevuta. Il superamento del valore legale è quindi parte di una più ampia riforma della libertà educativa: meno uniformità imposta dall’alto, più responsabilità degli atenei, più trasparenza per gli studenti, più concorrenza sulla qualità e più serietà nell’accesso alle professioni e alle funzioni pubbliche.
4. La valorizzazione dei risultati per tradurre la ricerca di eccellenza in innovazione di sistema
Obiettivo di policy: Rafforzare la capacità del sistema Paese di valorizzare i risultati della ricerca pubblica italiana, sia sul piano produttivo – attraverso imprese innovative, licensing e collaborazioni industriali – sia su quello culturale e sociale, promuovendo diffusione della conoscenza, impatto socio-economico e competitività complessiva.
L’Italia esprime un’eccellenza scientifica riconosciuta a livello internazionale, ma incontra difficoltà persistenti nel tradurre tale capacità in innovazione applicata, prodotti commercializzabili e imprese ad alto contenuto tecnologico. Il divario strutturale tra produzione scientifica e impatto economico rappresenta una dispersione di valore pubblico particolarmente critica in un contesto globale in cui la conversione della conoscenza in crescita industriale determina la leadership tecnologica delle nazioni e rappresenta per le Università e gli EPR un grande volano per aumentare i propri bilanci (nel modello anglosassone le entrate di questo tipo insieme alle donazioni arriva al 25-30% del bilancio). Tale criticità non deriva da una carenza qualitativa della ricerca, ma da limiti sistemici nei modelli organizzativi, di governance e di policy.
In questo contesto la riforma strutturale volta a trasformare Università ed Enti Pubblici di Ricerca in Fondazioni di diritto privato a totale proprietà pubblica assume una rilevanza ancora più stringente, consentendo di migliorare significativamente l’efficacia della valorizzazione attraverso maggiore flessibilità gestionale, autonomia decisionale strategica, attrattività di competenze altamente specializzate mediante politiche retributive competitive, governance orientata ai risultati e all’impatto e una più efficiente patrimonializzazione della proprietà intellettuale come asset strategico orientato alla sostenibilità.
Nelle more dell’attuazione della riforma strutturale, è necessario comunque intervenire tempestivamente su alcune criticità prioritarie, al fine di ridurre l’attuale dispersione di valore e rafforzare progressivamente la capacità di trasferimento tecnologico e culturale del sistema.
Nonostante il riconoscimento formale, quella che non a caso è stata definita come “Terza Missione” rimane infatti marginale sul piano strategico. Gli investimenti dedicati sono limitati e residuali, i sistemi di valutazione e incentivazione non riconoscono adeguatamente le attività di valorizzazione della ricerca e gli uffici di Technology Transfer (TTO) hanno scarso peso nei processi decisionali. Ciò riflette una cultura accademica che fatica a considerare la valorizzazione come componente paritaria rispetto a didattica e ricerca fondamentale. In una prospettiva di policy, è necessario integrare strutturalmente la valorizzazione dei risultati prodotti in Università e EPR nella governance, garantendo investimenti stabili e allineando i sistemi di valutazione agli obiettivi di impatto economico e sociale.
La capacità di trasferimento tecnologico è fortemente condizionata dalla carente disponibilità di risorse umane qualificate. I TTO operano spesso con organici ridotti chiamati a coprire funzioni complesse e altamente specialistiche – dalla valutazione tecnologica e di mercato alla gestione della proprietà intellettuale, dalla negoziazione di accordi complessi allo sviluppo commerciale agli aspetti legali e regolatori. Questa insufficienza è aggravata dall’impossibilità di offrire retribuzioni competitive, dall’assenza di percorsi di carriera dedicati e dalla mancanza di programmi di formazione continua. Le politiche pubbliche dovrebbero quindi intervenire promuovendo investimenti sistematici nell’acquisizione di specialisti e nella formazione e riqualificazione del personale interno, anche attraverso la riallocazione di risorse oggi impegnate in funzioni operative automatizzabili, e favorendo modalità strutturate di accesso a competenze esterne specialistiche.
La valorizzazione della ricerca richiede investimenti continuativi e programmabili nel tempo a supporto della protezione della proprietà intellettuale, dello sviluppo di proof-of-concept (prototipi dimostrativi di fattibilità), della maturazione tecnologica, dello scouting e del marketing tecnologico. Nella maggioranza degli Atenei e degli EPR tali attività sono sostenute da finanziamenti spot, con conseguenze negative sulla pianificazione pluriennale, sulla continuità dei progetti e sulla qualità degli output. A ciò si aggiunge un disallineamento delle politiche pubbliche, che hanno privilegiato il finanziamento diretto alle imprese piuttosto che il rafforzamento delle strutture che generano i risultati della ricerca, incentivando un modello di “acquisto” dei risultati anziché di co-sviluppo e interiorizzazione. È inoltre strategico garantire accesso a fondi e facilities per prototipazione e dimostrazione tecnologica: nel contesto italiano, soprattutto per micro e piccole imprese, un prototipo funzionante risulta spesso più efficace del solo titolo brevettuale. Tali attività dovrebbero essere sostenute in modo strutturale e svolte prevalentemente all’interno degli Atenei e negli EPR, anche per ragioni di riservatezza e tutela del know-how.
Il numero di invention disclosure (segnalazioni di scoperte scientifiche), brevetti e progetti valorizzabili è strutturalmente inadeguato rispetto al potenziale della ricerca pubblica. Nelle realtà di piccole dimensioni il dealflow (flusso di progetti e opportunità di valorizzazione) è limitato sia dal numero ridotto di ricercatori sia dalla mancanza di strutture TTO adeguate, mentre negli Atenei più grandi lo scouting è spesso non sistematico, basato su relazioni personali e limitato a pochi dipartimenti. In molti casi l’approccio resta reattivo, concentrato sul filtraggio delle disclosure spontanee, senza programmi proattivi di engagement, formazione e incentivazione dei ricercatori. In una prospettiva di policy è quindi necessario rafforzare le funzioni di scouting e animazione interna e promuovere iniziative di aggregazione tra strutture di piccola dimensione, al fine di generare massa critica, densità di opportunità e modelli scalabili di trasferimento tecnologico.
La condivisione del sapere universitario come leva sistemica di ecosistema: Accanto al trasferimento tecnologico, il trasferimento di conoscenze (Knowledge Transfer) rappresenta una dimensione strategica ancora largamente sottoutilizzata. I rapporti con il sistema produttivo sono prevalentemente episodici e non strutturati, rendendo difficile per PMI e microimprese identificare competenze, laboratori e opportunità di collaborazione. Analogamente, il potenziale del Knowledge Transfer per l’attrazione dei talenti è poco valorizzato: iniziative come l’apprendimento basato su sfide reali, laboratori di innovazione ed educazione all’imprenditorialità restano episodiche e non inserite in strategie di sistema. Anche il coinvolgimento della cittadinanza è affidato a iniziative isolate, prive di una visione di lungo periodo e di obiettivi misurabili. Queste carenze producono effetti sistemici rilevanti: mancate occasioni di crescita culturale dei contribuenti con conseguente diffidenza verso l’innovazione, perdita di reputazione, riduzione delle opportunità di ricerca applicata, impoverimento del bacino imprenditoriale e indebolimento della legittimazione sociale degli investimenti pubblici in ricerca. Nonostante l’Atto di Indirizzo Strategico MUR-MIMIT 2026-2028 richiami esplicitamente la valorizzazione delle conoscenze, l’attenzione delle politiche resta concentrata quasi esclusivamente sul trasferimento tecnologico. Il rafforzamento strutturale del Knowledge Transfer emerge quindi come condizione necessaria per ricostruire un rapporto stabile tra la ricerca, le imprese e la società, che può essere invece un circolo virtuoso per la ricerca stessa.
5. Forte iniezione di risorse umane.
Nel contesto di un sistema universitario e degli EPR riformati secondo le linee indicate sopra, quindi su principi di autonomia e di responsabilità di utilizzo delle risorse pubbliche, crediamo che il rilancio della Ricerca in Italia passi anche attraverso una forte iniezione nel sistema di risorse umane (che come noto non sono un costo puro in quanto si portano dietro risorse dall’esterno) e una maggiore valorizzazione dei giovani. Considerato che oggi i ricercatori Italiani sono un terzo in meno di quelli tedeschi e circa la metà di quelli francesi, proponiamo l’apertura di un grande bando internazionale a carico dello Stato per posizioni di tenure track trasformabili in posizioni permanenti dopo un certo numeroanni a carico dei bilanci dei singoli Atenei/EPR.
In questo caso si propone una deroga al principio del niente soldi in più finché non è cambiato il sistema: la Ricerca e l’Alta formazione sono i pilastri dello Sviluppo del Paese e quindi meritano un investimento, senza il quale l’Italia è destinata sempre più ad impoverirsi culturalmente e in capacità di progettazione del futuro, a favore dei Paesi che attraggono facilmente i giovani con buoni stipendi e opportunità.
IMMIGRAZIONE
IMMIGRAZIONE
Linee di indirizzo del Partito Liberaldemocratico in materia di Immigrazione e Sicurezza
Profili normativi, criticità applicative e indirizzi di riforma
L’immigrazione è un tema che riguarda la sostenibilità economica e demografica del Paese, il funzionamento dello Stato di diritto e, soprattutto per quanto attiene ai flussi irregolari riguardo ai quali l’Italia è in prima linea per motivi geografici, anche la sicurezza dei cittadini.
L’immigrazione non è un fenomeno emergenziale, ma strutturale, e in quanto tale deve essere governata con strumenti ordinari, stabili e coerenti con l’ordinamento costituzionale.
1.Quadro normativo generale
La disciplina italiana in materia di immigrazione è fondata sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), che stabilisce due pilastri fondamentali:
- il rispetto dei diritti fondamentali della persona straniera;
- la programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro (artt. 3 e 21).
Tale impianto è stato significativamente modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (cd. Bossi‑Fini), che ha introdotto un collegamento rigido tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro (artt. 5 e 22 TUI), producendo nel tempo effetti strutturali di irregolarità, in particolare nei casi di perdita o mancato rinnovo del rapporto di lavoro.
Molti aspetti, soprattutto l’immigrazione collegata alle richieste di protezione internazionale e alla gestione dei flussi irregolari, sono normati dal diritto dell’Unione europea, peraltro a partire dal 2 giugno prossimo attraverso regolamenti aventi applicabilità diretta che sostituiranno automaticamente le norme nazionali con cui sono incompatibili.
2.Sicurezza pubblica e irregolarità
È necessario chiarire un punto centrale:
l’insicurezza non deriva dall’immigrazione in quanto tale, ma dall’irregolarità giuridica e sociale.
Le politiche che, negli ultimi anni, hanno inciso prevalentemente:
- sulla riduzione delle forme di protezione,
- sul restringimento dell’accoglienza,
- sull’allungamento dei percorsi di cittadinanza,
non hanno prodotto un incremento dei rimpatri, ma hanno ampliato l’area dell’irregolarità, con effetti diretti sulla marginalità sociale.
La sicurezza pubblica si tutela riducendo l’irregolarità, non ampliandola.
Un tassello spesso trascurato, ma decisivo per la sicurezza pubblica intesa come governo ordinato dei fenomeni, è il trattamento dei richiedenti asilo. In linea di principio, il richiedente protezione internazionale non è un “irregolare”: dal momento della manifestazione della volontà di chiedere asilo, l’ordinamento gli riconosce una posizione giuridica specifica (procedura + accoglienza), che dovrebbe evitare zone grigie. Quando però l’accesso alla procedura è ostacolato, i tempi della procedura sono dilatati e l’accoglienza si impoverisce, aumenta il rischio di irregolarità di fatto (allontanamenti e irreperibilità, lavoro informale, marginalità) e si alimentano circuiti di sfruttamento che hanno un impatto diretto sulla sicurezza sociale. Questo fenomeno rischia di ampliarsi ulteriormente nel prossimo futuro, poiché il nuovo regolamento UE “procedura comune” (Regolamento (UE) 2024/1348 ) ammette la possibilità che tutti coloro che richiedono la protezione internazionale essendo giunti nel territorio italiano in via irregolare, incluso in esito a operazione di soccorso in mare, siano sottoposti alla c.d. procedura di frontiera la quale NON impone la permanenza sul territorio del richiedente: ciò significa, vista la probabile impossibilità di allontanamento dal territorio italiano nelle more del procedimento amministrativo, che un’ampia fetta di richiedenti sottoposti alla procedura di frontiera si troveranno in situazione di irregolarità.
Sul piano amministrativo, il trattamento dei richiedenti asilo si articola lungo una filiera regolata principalmente dal D.Lgs. 25/2008 (procedure per l’esame delle domande) e dal D.Lgs. 142/2015 (condizioni di accoglienza). Il sistema dovrebbe garantire: informazione comprensibile, accesso a interprete e assistenza, formalizzazione della domanda, colloquio e decisione delle Commissioni territoriali, nonché inserimento nel circuito di accoglienza (SAI/CAS) con servizi essenziali. Negli ultimi anni, tuttavia, si è rafforzata la logica di procedure accelerate e, in prospettiva, di procedure di frontiera, accompagnate dalla possibilità di trattenimento in strutture dedicate per assicurare la disponibilità alla procedura: scelta che, se non bilanciata da garanzie sostanziali (difesa effettiva, accesso a consulenza legale, motivazioni individualizzate e controllo giurisdizionale), rischia di produrre decisioni rapide ma meno solide, con aumento di contenzioso e “pendenze” amministrative.
L’attuazione del Patto UE 2024 – in particolare del Regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura comune di protezione internazionale e della Direttiva (UE) 2024/1346 sulle condizioni di accoglienza – renderà strutturali, dal 2026, strumenti come screening, procedure di frontiera e standard più uniformi. Per l’Italia, ciò implica una scelta di campo: o si investe in capacità amministrativa (Commissioni, personale, interpreti), in accoglienza qualificata e in assistenza legale effettiva, riducendo i tempi “morti” e gli allontanamenti; oppure il sistema si limiterà a spostare il problema dall’ingresso irregolare alla irregolarità prodotta dall’inefficienza (dinieghi seriali, contenzioso, persone che escono dal sistema di accoglienza senza soluzioni alternative). In chiave di sicurezza pubblica, la misura più razionale è dunque la tenuta procedurale: regole chiare, decisioni rapide ma di qualità, accoglienza che riduca vulnerabilità e lavoro nero, e un presidio di legalità che renda credibile l’intero ciclo (dalla domanda all’esito, fino all’integrazione o al rimpatrio quando dovuto).
Proposta per velocizzare il ciclo asilo (rapidità + qualità decisionale). Per ridurre l’irregolarità “prodotta” dai ritardi, la sfida è costruire un processo capace di chiudere le domande in tempi prevedibili ma senza abbassare le garanzie. In termini operativi, ciò significa passare da una gestione per emergenze a una gestione per pipeline: flussi in ingresso classificati, istruttorie standardizzate, decisioni motivate e controlli di qualità, con una governance che misura tempi ed esiti.
- Triage e instradamento immediato: entro 7–10 giorni dalla formalizzazione, classificazione della domanda per complessità (vulnerabilità, minori non accompagnati, casi “manifestamente fondati”, casi “manifestamente infondati”, dossier ordinari) e assegnazione a corsie dedicate, evitando che tutto confluisca nello stesso imbuto.
- Potenziamento mirato delle Commissioni territoriali: aumento delle sedute e delle unità istruttorie con contratti stabili, pool di presidenti/relatori, e task force arretrato temporanee con obiettivi mensili di smaltimento; riallocazione dinamica del personale tra Commissioni sulla base dei carichi.
- Digitalizzazione end‑to‑end: fascicolo unico digitale, caricamento documentale assistito, interoperabilità tra Questure, Commissioni, accoglienza e giustizia; notifiche e calendari automatizzati per ridurre rinvii e irreperibilità.
- Interpreti e mediazione come “collo di bottiglia”: albo nazionale/regionale, turnazioni e prenotazione centralizzata; incentivi per lingue rare; controllo qualità su traduzione e verbalizzazione per ridurre annullamenti in contenzioso.
- Assistenza legale effettiva e standardizzata: accesso tempestivo a orientamento e legal aid (anche tramite convenzioni e sportelli in accoglienza), checklist sui diritti procedurali e preparazione al colloquio, così da migliorare completezza istruttoria e tenuta delle decisioni.
- Standard di motivazione e Quality Assurance: template decisionali, banca dati di COI (Country of Origin Information) aggiornata e condivisa, revisione a campione delle decisioni, e feedback formativo alle Commissioni per ridurre errori seriali e oscillazioni territoriali.
- Calendari certi e audizioni flessibili: calendarizzazione vincolante (con finestre di recupero), uso regolato di audizioni da remoto dove appropriato, e regole anti‑rinvio per cause non giustificate, riducendo tempi morti e costi logistici.
- Integrazione con accoglienza (SAI/CAS): presa in carico amministrativa e sociale coordinata (domiciliazione, reperibilità, supporto documentale), per ridurre allontanamenti e irregolarità di fatto; uscita programmata in caso di diniego definitivo o integrazione in caso di esito positivo.
Per rendere credibile il piano serve una governance per indicatori, con target pubblici e verificabili: tempo medio di chiusura (per tipologia di procedimento), tasso di rinvii, completezza dei fascicoli, tasso di riforma in sede giurisdizionale (come proxy di qualità), percentuale di irreperibilità/allontanamenti e tempi di esecuzione degli esiti (integrazione nel SAI o rimpatrio/altre misure quando dovuto). Questo impianto attua pienamente, in chiave nazionale, la logica del Patto UE 2024 (standardizzazione, procedure di frontiera, tracciabilità dei flussi) e consente di coniugare efficienza e garanzie, riducendo la pressione sull’accoglienza e l’area dell’irregolarità.
Il perno organizzativo può essere una task force interministeriale con funzioni di Program Management Office (PMO), istituita presso la Presidenza del Consiglio o il Ministero dell’interno, con mandato esplicito di riduzione tempi e arretrato e di presidio della qualità. La task force dovrebbe includere, oltre al Viminale, rappresentanti di Ministero della giustizia (per il raccordo su contenzioso e notifiche), Ministero del lavoro e politiche sociali (integrazione con accoglienza e servizi), Dipartimento per la trasformazione digitale (fascicolo digitale/interoperabilità), Commissione nazionale per il diritto di asilo e un raccordo strutturato con Regioni/ANCI. In termini di strumenti, non serve “un tavolo in più”, ma una sede che eserciti coordination power: definizione di SLA (tempi standard per ogni fase), gestione dei colli di bottiglia (interpreti, calendarizzazioni, notifiche, reperibilità), allocazione dinamica di risorse tra territori e Commissioni, e un cruscotto dati unico per monitorare tempi, esiti e qualità (incluse le riforme in giudizio). L’accountability va resa pubblica tramite report periodici e obiettivi trimestrali, con meccanismi correttivi rapidi (assistenza tecnica, task force sull’arretrato, revisione delle prassi) e una chiara attribuzione delle responsabilità, così da evitare che i ritardi si traducano in irregolarità di fatto.
3.Il reato di immigrazione clandestina
Particolare rilievo assume l’articolo 10‑bis del Testo unico, che configura il reato di ingresso e soggiorno illegale.
L’esperienza applicativa dimostra che tale fattispecie, ridotta in esito alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE a reato con mera sanzione pecuniaria:
- non ha avuto alcun effetto deterrente sugli ingressi irregolari;
- ha contribuito a ingolfare i tribunali con procedimenti privi di utilità;
- ha spesso ritardato i rimpatri, subordinandoli alla definizione del procedimento penale.
Alla luce di ciò, appare giuridicamente e funzionalmente opportuno superare la criminalizzazione, mantenendo invece sanzioni amministrative chiare, proporzionate e immediatamente applicabili, in modo da non lasciare le forze dell’ordine prive di strumenti, ma evitando un uso simbolico del diritto penale.
4.Immigrazione e criminalità: dati e principi costituzionali
I dati ufficiali sulla popolazione detenuta consentono di inquadrare il tema in modo non ideologico. Secondo le Statistiche del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) (detenuti presenti, aggiornamento al 31 dicembre 2024), i detenuti presenti negli istituti penitenziari italiani erano 61.861, di cui 19.694 stranieri (pari a circa un terzo del totale, ~31,8%).
È importante precisare che questi numeri riguardano la detenzione penale negli istituti di pena e non vanno confusi con la detenzione amministrativa nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), che ha natura diversa (misura finalizzata all’esecuzione del rimpatrio) ed è disciplinata dal Testo unico sull’immigrazione e dal quadro europeo della Direttiva rimpatri. Proprio perché non si tratta di pena, la tenuta del sistema CPR dipende in modo decisivo da garanzie procedurali, controllo giurisdizionale effettivo, limiti di durata e ricorso proporzionato alle alternative al trattenimento, evitando che la gestione dell’irregolarità si trasformi in una “carcerizzazione” surrettizia.
La presenza straniera in carcere, inoltre, non è distribuita in modo omogeneo sul territorio e tende a concentrarsi maggiormente nelle aree a più alta mobilità e nei distretti metropolitani. In chiave tecnico‑politica, tale composizione è influenzata da fattori strutturali che agiscono come “selettori” lungo l’intera filiera (controllo del territorio → procedimento penale → esecuzione della pena), e che non coincidono con una presunta propensione “etnica” al reato. In particolare: (i) vulnerabilità socio‑economiche (segmentazione del mercato del lavoro, lavoro informale, precarietà abitativa) che aumentano esposizione a reati di sopravvivenza e a circuiti illegali; (ii) irregolarità giuridica e “status dependence” (permesso legato al lavoro, difficoltà di rinnovo, assenza di documenti) che può trasformare la marginalità in conflitto con l’ordinamento e ridurre l’accesso a tutele; (iii) enforcement differenziale (maggiore visibilità nello spazio pubblico e controlli più frequenti in specifiche aree) che incide sui tassi di intercettazione e sull’avvio dell’azione penale; (iv) dinamiche processuali che possono sfavorire l’imputato straniero, come maggior ricorso alla custodia cautelare in presenza di rischio fuga e l’ostacolo linguistico nell’esercizio pieno del diritto di difesa; (v) accesso più difficile a misure alternative e percorsi comunitari (affidamento in prova, detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità) per assenza di domicilio idoneo, lavoro regolare o reti familiari, con conseguente maggiore “carcerizzazione” a parità di reato; (vi) per alcuni profili, peso di reati legati a economie illegali e a mercati ad alta esposizione (ad esempio, segmenti dello spaccio), dove la mancanza di alternative regolari può produrre reclutamento e sostituibilità. L’ordinamento, anche qui, impone il filtro dell’art. 27 Cost.: se la pena deve rieducare, la sicurezza collettiva si costruisce riducendo recidiva e irregolarità, quindi rafforzando misure non detentive, accesso effettivo a difesa e mediazione linguistica, e politiche di inclusione lavorativa e abitativa che incidano sui determinanti a monte.
Ne consegue che, quando la criminalità coinvolge cittadini stranieri, essa va spesso letta come esito di determinanti sociali e istituzionali (irregolarità, esclusione dal lavoro regolare, precarietà abitativa, difficoltà di accesso a misure alternative), sui quali l’intervento pubblico può agire con strumenti di prevenzione e reinserimento.
L’articolo 27 della Costituzione impone che la pena abbia finalità rieducativa. Un sistema che, alla scarcerazione, non offre percorsi di reinserimento legale produce recidiva, non sicurezza.
5.Programmazione dei flussi: stato attuale – I percorsi d’integrazione dello straniero
È doveroso precisare che la programmazione dei flussi è stata formalmente ripristinata.
In particolare:
- con il D.P.C.M. 27 settembre 2023 è stata adottata la programmazione triennale dei flussi 2023‑2025, reintroducendo una pianificazione pluriennale delle quote di ingresso per lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo;
- il sistema è stato ulteriormente rafforzato dal decreto‑legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, che ha introdotto misure di semplificazione procedurale, contrasto al caporalato e potenziamento dei controlli.
Permane tuttavia una criticità strutturale:
lo scarto tra le quote autorizzate e il fabbisogno reale del mercato del lavoro, in un Paese segnato da un grave inverno demografico.
In questo quadro, la programmazione dei flussi non può essere pensata come mera allocazione numerica di ingressi, ma come un ciclo pubblico completo che include integrazione, stabilità giuridica e prevenzione dell’irregolarità. In termini di sicurezza pubblica (nel senso di ordine e riduzione dei circuiti informali), l’integrazione è una infrastruttura di legalità: produce tracciabilità amministrativa, lavoro regolare, accesso ai servizi, riduzione dello sfruttamento e, quindi, riduzione dei fattori criminogeni legati alla marginalità.
Proposta: “Patto di integrazione lavoro‑lingua‑legalità” collegato ai flussi. Si propone di affiancare alla programmazione triennale un dispositivo nazionale di integrazione basato su un principio semplice: chi entra per lavorare deve poter restare regolare se lavora, e lo Stato deve rendere l’adempimento possibile e verificabile. Il Patto dovrebbe prevedere un set minimo di impegni e servizi, con responsabilità condivise tra Stato, enti locali e imprese: (i) formazione linguistica e civica modulare, agganciata ai settori lavorativi e ai turni (anche in modalità blended), con certificazione spendibile; (ii) presa in carico amministrativa entro 60 giorni dall’ingresso (codice fiscale, iscrizione SSN ove dovuta, domicilio digitale, orientamento ai diritti/doveri); (iii) supporto al matching e al mantenimento del lavoro regolare (servizi per l’impiego/agenzie accreditate) con particolare attenzione ai settori ad alto rischio di irregolarità; (iv) tutela del lavoro tramite ispezioni mirate e canali di segnalazione protetti contro caporalato e sfruttamento. L’obiettivo politico è spostare l’asse dalla logica “permesso = contratto rigido” a una logica “permesso = partecipazione verificabile al lavoro regolare”, riducendo le cadute nell’irregolarità quando il rapporto di lavoro si interrompe.
Per massimizzare impatto e controllabilità, il Patto dovrebbe partire con una prioritizzazione settoriale (filiere dove il rischio di irregolarità e sfruttamento è più alto e dove la domanda di lavoro è strutturale), attivando progetti pilota e KPI dedicati. Una prima lista di settori “core” coerente con l’impianto del documento è: agricoltura e agro‑industria (stagionalità e caporalato), edilizia e cantieristica (subappalti e sicurezza sul lavoro), logistica e consegne (appalti, turnazioni e intermediazione), cura alla persona e lavoro domestico (domanda strutturale e rischio lavoro grigio), turismo‑ristorazione (stagionalità e alta rotazione). In ottica attuativa, si può prevedere una Fase 1 concentrata su agricoltura/agro‑industria, logistica e cura alla persona‑domestico (massimo rischio di lavoro grigio e sfruttamento, alta tracciabilità tramite filiere e contribuzione), seguita da una Fase 2 su edilizia/cantieristica e turismo‑ristorazione, dove il Patto va integrato più strettamente con la gestione di subappalti e con la stagionalità ad alta rotazione.
Per renderlo operativo, è necessaria un’architettura di implementazione a “sportello unico” e un set di leve amministrative coerenti con l’obiettivo di sicurezza‑legalità. In particolare: (a) Sportello Unico per l’Integrazione (SU‑I) su base territoriale, integrato con Prefetture/Sportelli Unici Immigrazione, Comuni e servizi per l’impiego, con un fascicolo digitale che accompagni la persona nei rinnovi e nei cambi di datore; (b) fast‑track per rinnovi e conversioni dei titoli di soggiorno per chi dimostra occupazione regolare, continuità contributiva o inserimento in percorsi formativi certificati, riducendo i tempi amministrativi che oggi producono “irregolarità per inerzia”; (c) compliance dei datori di lavoro come condizione di accesso alle quote: accreditamento, tracciabilità delle offerte, verifica ex post dell’assunzione, sanzioni e sospensione dalle quote per chi genera posizioni fittizie o sfruttamento; (d) riconoscimento competenze e formazione professionalizzante (anche pre‑partenza per alcune filiere), per aumentare produttività e mobilità interna e ridurre dipendenza da intermediari; (e) presidio su residenza e abitare: senza anagrafe e domicilio, l’integrazione amministrativa fallisce. Servono protocolli con Comuni e terzo settore per garantire soluzioni di domicilio/residenza compatibili con la legge e con i controlli, evitando che l’assenza di residenza produca esclusione dai servizi e ricadute nell’informalità.
La proposta richiede una governance per risultati analoga a quella suggerita per il ciclo asilo: cabina di regia (Interno, Lavoro, Regioni/ANCI, INPS‑INAIL, Ispettorato nazionale del lavoro) e un cruscotto KPI pubblico. Indicatori essenziali: quota di lavoratori entrati con flussi che risultano regolari a 12/24 mesi, tempi medi di rilascio/rinnovo, tasso di conversione verso titoli stabili (lavoro non stagionale, lungo soggiorno), tasso di irregolarità contributiva nei settori target, esiti ispettivi e riduzione di contenzioso. Il finanziamento può combinare risorse nazionali e fondi UE dedicati (in particolare FAMI per capacity amministrativa e integrazione e FSE+ per formazione e politiche attive), con meccanismi premiali per territori e datori che raggiungono standard di regolarità. In questa prospettiva, l’integrazione non è “politica sociale aggiuntiva”, ma politica di sicurezza: riduce l’area grigia che alimenta sfruttamento, caporalato e microcriminalità e aumenta la capacità dello Stato di governare i flussi con strumenti ordinari.
6.Il meccanismo del “click day” e la giurisprudenza amministrativa
Nell’attuazione dei flussi, un ruolo centrale è svolto dal meccanismo del cd. click day, previsto per la presentazione delle domande di nulla osta al lavoro (art. 22 TUI).
In termini tecnico‑politici, il click day è un meccanismo di allocazione della scarsità: concentra in un’unica finestra temporale la competizione per quote numericamente insufficienti rispetto al fabbisogno, trasformando un procedimento amministrativo in una selezione “per velocità” che premia capacità digitale e intermediazione, non necessariamente la qualità della domanda o la solidità del rapporto di lavoro. Ne derivano effetti sistemici: compressione dell’istruttoria nella fase iniziale, crescita di errori formali e richieste di integrazione, aumento del rischio di contendibilità giudiziaria (silenzio‑inadempimento, revoche tardive, dinieghi formalistici) e, soprattutto, produzione di irregolarità amministrativa quando la filiera post‑nulla osta (appuntamenti, contratto di soggiorno, rilascio del permesso) non regge i volumi.
La cornice legislativa del procedimento è anzitutto l’art. 22 del D.Lgs. 286/1998, che affida allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura la responsabilità dell’intero iter di assunzione del lavoratore residente all’estero (richiesta telematica del datore, verifiche, rilascio del nulla osta e successivi adempimenti). Sul piano regolamentare, il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 disciplina in dettaglio la procedura e i flussi informativi, in particolare con gli artt. 30 e 30‑bis (richiesta di assunzione e documentazione; gestione presso lo Sportello Unico). In questo assetto, il click day è dunque una modalità organizzativa di presentazione delle istanze, non una deroga ai principi di buon andamento, ragionevolezza e conclusione nei termini del procedimento, come declinati dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 (in particolare artt. 1 e 2, nonché l’obbligo di motivazione ex art. 3). Quando l’amministrazione non chiude la pratica o produce revoche tardive, il costo non è solo individuale, ma ricade sul sistema (irregolarità di fatto, contenzioso, perdita di contribuzione e opacità nei rapporti di lavoro).
La giurisprudenza amministrativa (con decisioni significative del TAR Lazio) ha progressivamente ricondotto il click day entro un perimetro di legalità sostanziale. Due passaggi interpretativi sono particolarmente rilevanti: (a) il superamento di una lettura meramente “formalistica” del procedimento, con attenzione al rapporto sostanziale di lavoro e alla finalità di regolarizzazione; (b) la valorizzazione delle sopravvenienze favorevoli e la non imputabilità al lavoratore di ritardi e inerzie dell’amministrazione. In questa traiettoria si collocano, ad esempio, l’ord. TAR Lazio, Sez. I‑ter, n. 1046/2026, che richiama il dovere dell’amministrazione di considerare integrazioni documentali favorevoli maturate nelle more, e la sent. TAR Lazio, Sez. I‑ter, n. 3307/2026, che censura l’inerzia procedimentale post‑nulla osta (mancata fissazione dell’appuntamento/contratto di soggiorno) affermando che la disfunzione amministrativa non può tradursi in effetti espulsivi o in revoche “riparatorie”. Il messaggio di policy è chiaro: il click day può essere legittimo come strumento organizzativo, ma non può trasformarsi né in una procedura selettiva irragionevole né in un meccanismo che produce irregolarità per inerzia, pena la violazione dei canoni di buon andamento e proporzionalità.
Indirizzo di riforma coerente con la programmazione dei flussi. Se l’obiettivo è ridurre irregolarità e contenzioso, la traiettoria più razionale è superare il click day come gara informatica e sostituirlo con: (i) finestre temporali ampie e istruttoria “a flusso continuo” (con graduatorie trasparenti basate su criteri oggettivi, non sul millisecondo di invio); (ii) accreditamento e rating di compliance dei datori (accesso preferenziale alle quote per chi rispetta contratti, contribuzione, alloggio e non ha esiti ispettivi negativi), in linea con il “Patto di integrazione” proposto nel capitolo 5; (iii) SLA vincolanti per le fasi post‑nulla osta (convocazione, contratto di soggiorno, rilascio del titolo) e una tutela esplicita del lavoratore contro l’inerzia amministrativa, così da evitare che la regolarità venga persa per ritardi non imputabili. In questa logica, la digitalizzazione (fascicolo unico, notifiche e domiciliazione digitale) non è un fine, ma lo strumento per rendere prevedibile e responsabile l’azione amministrativa.
In continuità con tali principi, il TAR Lazio ha poi chiarito – in casi concreti – che l’amministrazione deve considerare sopravvenienze documentali favorevoli e che l’inerzia successiva al rilascio del nulla osta non può scaricarsi sul lavoratore, specie quando questi risulta già inserito in un rapporto di lavoro regolare.
- l’Amministrazione non può limitarsi a una verifica meramente formale, ma deve valutare anche le sopravvenienze documentali favorevoli intervenute nel corso del procedimento (TAR Lazio, Sez. I‑ter, ord. n. 1046/2026);
- l’inerzia amministrativa successiva al rilascio del nulla osta non può ricadere sul lavoratore straniero, né giustificare provvedimenti di revoca o effetti pregiudizievoli (TAR Lazio, Sez. I‑ter, sent. n. 3307/2026).
Accanto a queste pronunce, si registrano ulteriori orientamenti utili a qualificare il contenzioso “flussi” come contenzioso di governance amministrativa (tempi, qualità dell’istruttoria, imputazione dei ritardi) più che come mero contenzioso formale. A titolo esemplificativo: TAR Lazio – Roma, Sez. I‑ter, sent. n. 18549/2025 ha affrontato il tema della capacità economica/operatività del datore e della tenuta motivazionale dei dinieghi, segnalando l’esigenza di istruttorie verificabili nelle procedure di nulla osta; Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 3158/2025 ha trattato profili di revoca del nulla osta e di bilanciamento tra poteri dell’amministrazione e posizione sostanziale del lavoratore quando intervengono eventi successivi (es. rinuncia datoriale), richiamando l’attenzione sul passaggio dal “giudizio sull’atto” al “giudizio sul rapporto”; TAR Campania – Salerno, Sez. III, sent. n. 1260/2025 (in tema di silenzio‑inadempimento dello Sportello Unico) ha ribadito l’obbligo dell’amministrazione di concludere formalmente il procedimento e di non lasciare il lavoratore in una sospensione indefinita, valorizzando il dovere di definizione dell’istanza e la rilevanza sistemica della fase di contratto di soggiorno.
Ne discende che il click day:
- è legittimo come strumento organizzativo,
- ma non può trasformarsi in una procedura selettiva irragionevole né in una fonte di irregolarità prodotta dall’amministrazione.
7.Dimensione europea
La sorveglianza dei confini esterni dell’Unione al fine di prevenire i flussi irregolari non puòessere demandata ai soli Stati di primo ingresso.
In tale prospettiva, un possibile strumento europeo di governo delle rotte – distinto dalle politiche di asilo e dai meccanismi di ricollocamento dove invece agli Stati di primo ingresso sono lasciate le maggiori responsabilità – è rappresentato dalle missioni militari della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) dispiegate nel Mediterraneo. La missione EUNAVFOR MED SOPHIA (2015–2020) è stata istituita per smantellare il “modello di business” del traffico di migranti, mediante attività progressive di sorveglianza, raccolta informativa e interdizione di unità sospette (fermo/ispezione/sequestro/dirottamento) in alto mare, nel rispetto del diritto internazionale applicabile. Nel tempo, al mandato originario sono stati affiancati compiti ulteriori, tra cui: formazione della Guardia costiera e della Marina libiche (capacity building), contributo all’attuazione dell’embargo ONU sulle armi al largo della Libia e rafforzamento dello scambio informativo con agenzie e autorità di contrasto (anche tramite cooperazione con FRONTEX ed EUROPOL).
Il contributo di tali missioni al “controllo delle rotte” va tuttavia letto con realismo. Sul piano giuridico-operativo, le capacità di interdizione sono piene soprattutto in alto mare; la loro estensione nelle acque territoriali o sul territorio dello Stato costiero richiede, di regola, consenso delle autorità competenti e/o un quadro autorizzatorio internazionale. Sul piano funzionale, l’efficacia dipende dalla continuità degli assetti (la sospensione dei mezzi navali in SOPHIA ha mostrato quanto il dispositivo possa essere vulnerabile a scelte politiche e logistiche) e dall’integrazione con la filiera europea di intelligence e law enforcement. Infine, sul piano dei diritti fondamentali, ogni dispositivo navale resta vincolato agli obblighi di ricerca e soccorso (SAR) e al principio di non‑refoulement, che impongono di evitare prassi che si traducano, anche indirettamente, in respingimenti verso luoghi non sicuri o in “esternalizzazioni” prive di adeguate garanzie. In questa chiave, la successiva EUNAVFOR MED IRINI (dal 2020) ha mantenuto compiti secondari di monitoraggio delle reti di traffico, ma ha avuto come core task l’attuazione dell’embargo sulle armi verso la Libia: elemento che evidenzia come l’azione militare UE, pur rilevante, non possa sostituire politiche comuni di accesso regolare, protezione e cooperazione con Paesi terzi fondate su condizionalità e tutela effettiva dei diritti.
In prospettiva politico‑istituzionale, il nodo è costruire un equilibrio credibile tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti che sia anche sostenibile nel consenso. Le missioni e le politiche di controllo delle frontiere funzionano – e reggono nel tempo – solo se hanno un mandato chiaro, una catena di comando e responsabilità riconoscibile e un coordinamento stabile tra Consiglio, Commissione, Stati membri e agenzie operative, evitando sovrapposizioni e “zone grigie” decisionali. Sul piano della legittimazione democratica, è essenziale rafforzare trasparenza e accountability: informazione pubblica sui risultati, controlli parlamentari (europei e nazionali), valutazioni indipendenti sull’impatto e procedure di revisione del mandato quando cambiano scenario e rischi. In questo quadro, la dimensione dei diritti non è un vincolo esterno, ma una condizione di efficacia e credibilità: standard comuni su ricerca e soccorso, accesso effettivo alle procedure di protezione e garanzie nella cooperazione con Paesi terzi riducono contenzioso, fratture tra Stati membri e polarizzazione interna, consentendo all’Unione di perseguire obiettivi di controllo senza compromettere la propria identità di comunità di diritto. È precisamente questa la sfida dell’attuazione del Patto UE 2024: trasformare procedure comuni e solidarietà in una governance operativa che coniughi efficacia, responsabilità e garanzie, evitando che l’emergenza diventi l’unico orizzonte decisionale.
In questa cornice, una possibile linea di sviluppo – coerente con l’approccio del Patto e con l’esigenza di ridurre l’area dell’irregolarità – è la costituzione di una missione europea integrata civile/militare (PSDC) di supporto e controllo nei Paesi di origine e, soprattutto, di transito. L’obiettivo non sarebbe “delegare” la gestione a partner esterni, ma alzare gli standard attraverso: assistenza tecnica alle autorità locali, formazione su procedure e tutela delle persone vulnerabili, monitoraggio operativo dei centri e dei punti di trattenimento/accoglienza con presenza europea stabile, meccanismi di segnalazione e correzione degli abusi e condizionalità chiara sugli aiuti (con clausole di sospensione in caso di trattamenti inumani). Parallelamente, la missione potrebbe alimentare un canale “positivo” di cooperazione: trasformare i centri in hub di orientamento, formazione e preselezione per ingressi regolari per lavoro (in raccordo con i fabbisogni dei Paesi UE, i programmi di mobilità e gli strumenti di matching), riducendo l’incentivo al traffico e sottraendo manodopera allo sfruttamento irregolare. Una simile architettura richiederebbe una governance trasparente (Commissione/SEAE, Stati membri, agenzie competenti) e il coinvolgimento strutturato di UNHCR/OIM e di attori indipendenti di monitoraggio, così da garantire che la dimensione di sicurezza resti ancorata a risultati verificabili e a garanzie effettive.
In concreto, una missione di questo tipo potrebbe operare attraverso un pacchetto di attività verificabili, ad esempio: valutazioni periodiche dei centri (audit su condizioni materiali, accesso a cure, tutela di minori e vulnerabili) con ispezioni e piani di adeguamento; unità miste (civili e di sicurezza) per la registrazione e l’orientamento legale, con canali di referral verso UNHCR/OIM e servizi di protezione; formazione e affiancamento del personale locale su gestione non coercitiva, prevenzione di violenze e tratta, procedure di reclamo e raccolta dati; supporto logistico per standard minimi (acqua, igiene, presidi sanitari) e per la tracciabilità dei flussi finanziari e dei fornitori; reporting pubblico su indicatori condivisi e segnalazione rapida di criticità; infine, per il canale lavorativo, hub di pre‑partenza con alfabetizzazione linguistica e sicurezza sul lavoro, matching trasparente con datori di lavoro accreditati e monitoraggio post‑arrivo (anche con ispezioni sul rispetto dei contratti), così da ridurre lo spazio di intermediazioni illecite.
Sul piano normativo, una missione europea integrata di questo tipo potrebbe essere incardinata nel quadro della PSDC (artt. 42 e 43 TUE, con decisione del Consiglio su proposta dell’Alto Rappresentante), con indirizzo e controllo politico affidati al Comitato politico e di sicurezza (art. 38 TUE). Essa dovrebbe inoltre coordinarsi con le competenze dell’Unione in materia di frontiere, asilo e migrazione (artt. 77–80 TFUE, in particolare artt. 78–79 TFUE) e rispettare i vincoli derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (artt. 18 e 19, diritto di asilo e divieto di espulsioni collettive/non‑refoulement). Per le componenti operative in mare restano rilevanti gli obblighi di soccorso del diritto del mare (art. 98 UNCLOS) e le convenzioni SOLAS e SAR. In termini di precedenti, la tecnica di istituzione tramite decisione (PESC) è già stata utilizzata, ad esempio, per EUNAVFOR MED (decisione (PESC) 2015/778) e per EUNAVFOR MED IRINI (decisione (PESC) 2020/472). Sotto il profilo finanziario, una missione integrata richiederebbe di combinare i meccanismi PSDC (incluse le modalità di copertura dei costi comuni delle missioni) con strumenti dedicati al capacity building e alla cooperazione esterna – in particolare lo Strumento europeo per la pace e le linee del bilancio UE per partenariati e gestione della migrazione – così da assicurare risorse stabili e controllabili e, al contempo, condizionalità verificabili.
Una simile proposta, tuttavia, espone a criticità che vanno considerate ex ante e tradotte in soluzioni istituzionali per evitare effetti controproducenti. Il primo snodo riguarda legittimazione e accesso: senza un consenso effettivo dello Stato ospitante, la presenza europea rischia di essere limitata, strumentalizzata o confinata a ruoli “di facciata”. Per questo servono accordi quadro con mandato scritto, accesso ai siti, status e protezioni per il personale, clausole di revisione e – ove possibile – un ancoraggio a cornici multilaterali. In parallelo, esiste un rischio reputazionale decisivo: che l’UE finisca per coprire pratiche abusive di apparati locali. La risposta non può essere solo dichiarativa, ma deve poggiare su monitoraggio indipendente (con il coinvolgimento strutturato di UNHCR/OIM e attori accreditati), tracciabilità dei fondi, condizionalità misurabile e clausole di sospensione automatica in caso di violazioni gravi. Infine, per evitare che la missione si perda nella frammentazione europea, è essenziale una governance unitaria (Commissione/SEAE) con indicatori comuni, reporting periodico e controllo politico-parlamentare.
Un secondo ordine di criticità è operativo e riguarda la tenuta in contesti instabili: la sicurezza del personale, la continuità degli assetti e la capacità di intervenire senza “militarizzare” l’intero impianto. Qui può aiutare un approccio modulare (team mobili e presìdi), con piani di protezione/evacuazione, criteri di “go/no‑go” basati sul rischio e coordinamento con delegazioni UE e missioni già presenti. Sul versante delle politiche, occorre scongiurare una deriva securitaria che si traduca in mera esternalizzazione: per questo il mandato dovrebbe integrare standard su soccorso e accesso alla protezione, canali di referral per le vulnerabilità e un collegamento esplicito tra cooperazione e vie regolari. Infine, se i centri diventano anche snodi per l’ingresso lavorativo, la credibilità dipende dal prevenire selezioni opache e sfruttamento: servono filiere trasparenti, contratti e controlli, coinvolgimento di imprese e parti sociali, formazione certificata e meccanismi di reclamo accessibili.
In altri termini, la missione avrebbe senso solo come dispositivo integrato (standard + controllo + canali regolari), capace di produrre risultati verificabili: riduzione degli abusi, riduzione dell’irregolarità e riduzione dello spazio di manovra delle reti criminali.
8.Minori stranieri non accompagnati
Dal punto di vista di un policy paper, il tema MSNA va trattato come problema pubblico ad alta intensità istituzionale: coniuga tutela dei diritti, capacità amministrativa locale, pressione sul sistema di accoglienza e rischio di devianze/sfruttamento. L’obiettivo della politica non è solo “accogliere”, ma ridurre vulnerabilità e istituzionalizzazione, standardizzare i processi e assicurare risultati misurabili (stabilità dei percorsi, inclusione scolastica/formativa, prevenzione degli allontanamenti e delle forme di sfruttamento).
Il quadro di riferimento è la legge 7 aprile 2017, n. 47 (cd. legge Zampa), che definisce per i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) un regime speciale improntato al superiore interesse del minore e alla presa in carico integrata (tutela legale, accoglienza, salute, istruzione e inclusione). In termini di policy, la legge Zampa abilita due leve strategiche: (a) la tutela volontaria come presidio di legalità e continuità decisionale; (b) l’affidamento familiare come alternativa preferenziale alla permanenza prolungata in strutture, con effetti attesi su benessere, apprendimento linguistico, integrazione e riduzione dei fattori di rischio. La criticità applicativa, tuttavia, è la disomogeneità territoriale (capacità amministrativa, disponibilità di famiglie, reti dei servizi) che rende necessario un intervento di standardizzazione e accompagnamento.
In questa logica si inserisce AFFIDO, progetto di promozione dell’accoglienza familiare dei MSNA dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA), avviato a giugno 2024 e attivo per 30 mesi, sostenuto dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027 (gestione: Ministero dell’interno). Letto in chiave policy, AFFIDO è un intervento di capacity building che mira a: ampliare e qualificare il bacino di famiglie affidatarie; consolidare prassi operative e strumenti di accompagnamento; migliorare il coordinamento tra servizi sociali, tutela e accoglienza. Il suo valore aggiunto è creare “infrastruttura” (competenze, procedure, reti) affinché l’affido non dipenda da iniziative episodiche, ma diventi una componente ordinaria e replicabile del sistema MSNA.
Per accompagnare AFFIDO e renderne scalabili gli effetti, si propone un Programma nazionale MSNA – Affido e Tutela, costruito come policy package multi‑livello. Governance: cabina di regia tra Ministero dell’interno (coordinamento FAMI e raccordo con Prefetture/accoglienza), Ministero del lavoro e politiche sociali (sistema dei servizi e livelli essenziali), AGIA (indirizzo e garanzie), Regioni e ANCI (implementazione). Riparto attuativo: ai Comuni/ambiti sociali la presa in carico e l’abbinamento; alle Regioni il supporto alla rete dei servizi e la programmazione; allo Stato la definizione di standard, dati e incentivi. Strumenti: (i) standard operativi minimi e linee guida vincolanti per filiera (nomina tutore, assessment multidimensionale, progetto educativo individuale, abbinamento, sostegni); (ii) unità territoriali di case management dedicate ai MSNA, con équipe multidisciplinari e protocolli con scuola/ASL/forze dell’ordine; (iii) sistema informativo interoperabile e cruscotto KPI per performance e outcomes; (iv) meccanismi di assistenza tecnica e supervisione ai territori con minore capacità amministrativa. Timeline: fase pilota 6–9 mesi, estensione 12–18 mesi, consolidamento entro 30 mesi in coerenza temporale con AFFIDO.
Quanto ai riferimenti normativi, il Programma si fonda sulla cornice delineata dalla L. 47/2017 (misure di protezione per MSNA) e si innesta sulle disposizioni del D.Lgs. 286/1998 (TUI), in particolare sulla tutela dei minori (artt. 32–33) e sui divieti di respingimento/espulsione (art. 19). Per la componente di accoglienza e standard di presa in carico rilevano inoltre il D.Lgs. 142/2015 (cd. “decreto accoglienza”), con specifico riferimento alle disposizioni sui minori e sui minori non accompagnati (artt. 18–19, nonché art. 19‑bis sull’identificazione). La leva dell’affido familiare va letta in coordinamento con la disciplina generale del “diritto del minore a una famiglia” (L. 184/1983) e con la normativa regolamentare di attuazione del TUI (D.P.R. 394/1999). A livello di principi, resta centrale la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata con L. 176/1991), che orienta l’azione pubblica al superiore interesse del minore e alla non discriminazione. Sul versante finanziario europeo, infine, il quadro di riferimento è il Regolamento (UE) 2021/1147 istitutivo del FAMI 2021–2027, che legittima e struttura l’impiego delle risorse per capacità amministrativa, accoglienza e integrazione.
Esempi pratici di applicazione (logica “end‑to‑end”). (1) Presa in carico accelerata: all’arrivo o al rintraccio, la Prefettura/questura attiva il canale informativo verso l’ambito sociale; entro 48–72 ore si realizza un assessment multidimensionale standardizzato e la segnalazione al giudice tutelare per l’attivazione della tutela, con KPI su tempi e completezza dati. (2) Pipeline tutore‑affido: l’unità di case management, con ente accreditato, costruisce un “matching” basato su profilo del minore (scuola, lingua, reti) e disponibilità familiare; l’affido viene accompagnato da un pacchetto di sostegni (contributo economico, tutoraggio educativo, supervisione psicologica), misurando stabilità dell’affido e frequenza scolastica. (3) Presidio anti‑tratta e protezione: in presenza di indicatori di sfruttamento (lavorativo o sessuale) scatta un protocollo unico con servizi sociali, ASL e forze dell’ordine, con referral immediato a strutture specialistiche e tracciamento degli esiti (riduzione allontanamenti, accesso a salute mentale, prosecuzione del percorso formativo). (4) Transizione alla maggiore età: a 6 mesi dai 18 anni si attiva un “piano ponte” con orientamento al lavoro/tirocini, regolarità documentale e passaggio ordinato verso SAI o altre misure, con KPI su continuità abitativa e assenza di ricadute nell’irregolarità.
In termini di best practice internazionali, il Programma può rafforzarsi assumendo standard e modelli già consolidati. Sul versante della case management e della decisione nel superiore interesse, è utile l’allineamento al paradigma UNHCR della Best Interests Procedure (BIP) (con strumenti di Best Interests Assessment e, nei casi complessi, Best Interests Determination), che enfatizza sequenzialità operativa, documentazione, riesame e multi‑professionalità. Sul versante della tutela/guardianship, i lavori comparativi dell’EU Fundamental Rights Agency evidenziano come gli esiti migliorino quando la tutela è tempestiva, professionalizzata e monitorata (carichi di lavoro sostenibili, formazione obbligatoria, assenza di conflitti d’interesse, meccanismi di reclamo child‑friendly). Coerentemente, la Raccomandazione CM/Rec(2019)11 del Consiglio d’Europa sull’effettiva guardianship per minori non accompagnati/separati e la successiva guida su family‑based care indicano requisiti minimi (selezione e supporto delle famiglie, monitoraggio, transizioni) che possono essere tradotti in standard nazionali e in audit di qualità.
Quanto ai modelli organizzativi, due riferimenti sono particolarmente “trasferibili” in chiave di policy. Nei Paesi Bassi, l’esperienza di Nidos mostra il valore di una funzione nazionale specializzata di guardianship, capace di garantire continuità, metodologie uniformi e raccordo con accoglienza e istruzione; nel Regno Unito, il modello degli Independent Child Trafficking Guardians indica la rilevanza di una figura indipendente di advocacy nei casi con indicatori di tratta/sfruttamento, con un chiaro mandato di navigazione tra sistemi (sociale, penale, immigrazione) e gestione del rischio “missing”. A livello UE, infine, la EUAA ha prodotto guidance specifiche sugli unaccompanied children in accoglienza e, insieme a FRA, strumenti pratici per i tutori nei procedimenti di protezione: tali deliverable possono essere assunti come base per una formazione certificata nazionale e per checklist operative (presa in carico, informazione al minore, procedure transnazionali), rafforzando l’armonizzazione tra territori e la comparabilità dei KPI.
Sul piano attuativo, il Programma dovrebbe usare una combinazione di incentivi, regole e trasparenza. In particolare: finanziamenti premiali e quote dedicate per i Comuni/ambiti che aumentano affidi e tutori attivi (con criteri pubblici e verificabili); accreditamento di enti del Terzo settore per reclutamento, valutazione e sostegno alle famiglie affidatarie; formazione certificata per tutori volontari e operatori (trauma‑informed care, intercultura, segnali di tratta/sfruttamento, gestione del conflitto); audit di qualità e verifiche a campione sui percorsi. Il Programma dovrebbe inoltre essere integrato con il sistema di accoglienza e integrazione (SAI) e con la rete dei servizi territoriali, per garantire continuità al compimento della maggiore età e ridurre il rischio di “cadute” nell’irregolarità. Quanto alle risorse, oltre al FAMI (in coerenza con AFFIDO), la componente sociale e di inclusione può essere sostenuta da strumenti nazionali e del bilancio UE dedicati alla povertà educativa e all’inclusione, con una logica di finanza per risultati (target minimi e milestone). Infine, la credibilità richiede accountability: reporting periodico su KPI, valutazione indipendente di impatto e una procedura di correzione rapida per territori critici (assistenza tecnica, commissariamento funzionale di processi, riallocazione selettiva di risorse). In questo modo l’affido diventa non solo tutela, ma politica di prevenzione e sicurezza sociale, perché riduce marginalità, allontanamenti, reclutamento criminale e sfruttamento.
9.Indirizzi di riforma
Gli indirizzi di riforma che emergono da questo documento si fondano su una tesi operativa: la sicurezza pubblica si rafforza riducendo l’area dell’irregolarità (giuridica e sociale) e rendendo prevedibili i percorsi amministrativi (asilo, lavoro, integrazione, rimpatri quando dovuti). Ne discende un approccio “di sistema”, che interviene sulle cause amministrative dell’irregolarità (tempi, colli di bottiglia, norme rigide che non reggono la mobilità del lavoro) e introduce una governance per risultati (SLA e KPI) in grado di misurare efficacia e qualità delle decisioni.
- Permesso di soggiorno e mobilità del lavoro (ridurre “irregolarità per inerzia”). Modificare il D.Lgs. 286/1998 (TUI), in particolare gli artt. 5 e 22, per: (i) estendere e rendere automatico un periodo di ricerca occupazionale in caso di cessazione del rapporto, durante il quale il titolo resta efficace; (ii) semplificare cambio datore e trasformazioni contrattuali con comunicazioni digitali e controlli ex post; (iii) introdurre un fast‑track di rinnovo per chi dimostra contribuzione/contratti regolari, con SLA e silenzio significativo in caso di inerzia.
- Programmazione dei flussi “a filiera”. Rendere la programmazione (artt. 3 e 21 TUI e decreti annuali/triennali) coerente con fabbisogni e controlli, introducendo per via normativa/attuativa: (i) accreditamento e rating di compliance dei datori come condizione di accesso alle quote; (ii) progetti pilota settoriali (fase 1: agricoltura, logistica, cura; fase 2: edilizia, turismo) agganciati a KPI di regolarità a 12/24 mesi; (iii) clausole anti‑frode e sospensione dalle quote in caso di esiti ispettivi gravi.
- Superamento del click day come “gara informatica”. Intervenire su disciplina attuativa (TUI art. 22 e D.P.R. 394/1999, artt. 30 e 30‑bis) per passare a finestre temporali ampie e istruttoria continua con graduatorie trasparenti; introdurre SLA vincolanti post‑nulla osta (convocazione/contratto di soggiorno/rilascio del titolo) e responsabilità da ritardo, richiamando i principi della L. 241/1990 (artt. 1–3).
- Ciclo asilo: tempi certi e qualità delle decisioni. Potenziare, anche in vista dell’attuazione del Patto UE 2024 (piena applicazione 2026), la filiera prevista da D.Lgs. 25/2008 e D.Lgs. 142/2015 con: triage, task force arretrato, fascicolo digitale, interpreti e legal aid, quality assurance e KPI (tempi, rinvii, riforme in giudizio, irreperibilità). L’obiettivo è evitare che ritardi e accoglienza debole producano irregolarità di fatto.
- Diritto penale e irregolarità: de‑simbolizzazione. Abrogare o riformulare l’art. 10‑bis TUI (ingresso e soggiorno illegale) in coerenza con l’esperienza applicativa: mantenere strumenti amministrativi effettivi e proporzionati, evitando l’ingolfamento giudiziario e i ritardi nei rimpatri dovuti a procedimenti penali privi di utilità deterrente.
- Integrazione come politica di sicurezza. Istituire (con norma primaria o con atti attuativi coordinati) un Patto di integrazione lavoro‑lingua‑legalità collegato ai flussi, con Sportello Unico per l’Integrazione, fascicolo digitale, formazione linguistica/civica modulare, tutela del lavoro e KPI di regolarità. Strumenti finanziari: FAMI e FSE+ in logica premiale.
- MSNA: affido e tutela “esigibili”. Rafforzare l’attuazione della L. 47/2017 con un Programma nazionale (standard minimi, case management, KPI, audit), coordinato con TUI (artt. 19, 32–33), D.Lgs. 142/2015, L. 184/1983 e strumenti FAMI, in complementarità con il progetto AFFIDO di AGIA.
- Dimensione europea. Agganciare le riforme nazionali alla piena attuazione del Patto UE 2024 e sostenere, in sede UE, strumenti di governo delle rotte e cooperazione con Paesi terzi basati su condizionalità e garanzie (missioni PSDC, partenariati e canali regolari), con accountability democratica.
Progetto di riforma (implementazione e modifiche normative). Il pacchetto può essere tradotto in un disegno organico in tre orizzonti: 0–6 mesi (SLA e cruscotto KPI; task force/PMO; revisione atti attuativi su click day; rafforzamento interpreti e legal aid), 6–18 mesi (modifiche puntuali al TUI su artt. 5, 10‑bis, 22; adeguamenti al D.P.R. 394/1999; avvio piloti del Patto di integrazione fase 1; task force arretrato asilo), 18–30 mesi (messa a regime, estensione settori fase 2, standard MSNA e audit, allineamento pieno al Patto UE 2024). La regia dovrebbe essere affidata a una task force interministeriale con funzioni di PMO (Interno, Lavoro, Giustizia, Trasformazione digitale, Regioni/ANCI), con reporting pubblico trimestrale. KPI essenziali: riduzione tempi (asilo e titoli), quota di regolarità a 12/24 mesi per ingressi lavoro, riduzione contenzioso (click day/asilo), riduzione allontanamenti/irreperibilità e indicatori di compliance datoriale nei settori target. In questa chiave, la riforma non “allenta” i controlli: li rende effettivi e misurabili, spostando la sicurezza dal simbolico all’operativo.
Conclusione
La sicurezza non si costruisce con la paura né con il diritto penale simbolico, ma con ordine, legalità e governo razionale dei processi sociali.
Un sistema che produce irregolarità strutturale è, per definizione, un sistema insicuro. Governare l’immigrazione significa rafforzare lo Stato di diritto, non indebolirlo.
PUBBLICA SICUREZZA
PUBBLICA SICUREZZA
Linee di indirizzo del Partito Liberaldemocratico (PLD) in materia di Pubblica Sicurezza
1.Premessa
Il Partito Liberaldemocratico (PLD) intende definire una progettualità politica organica in materia di pubblica sicurezza, coerente con i principi di libertà, responsabilità individuale, Stato di diritto ed efficienza dell’azione pubblica. La sicurezza è una condizione abilitante della libertà: senza tutela effettiva delle persone e delle comunità, i diritti restano formali e l’economia perde fiducia e capacità di investimento.
Il presente documento integra: (i) un quadro di contesto basato su fonti statistiche ufficiali (in particolare ISTAT e Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza); (ii) riferimenti essenziali al quadro normativo vigente (Normattiva e Gazzetta Ufficiale); (iii) una serie di proposte da attuare mediante iniziativa parlamentare (disegni di legge, mozioni, risoluzioni, interrogazioni e indirizzi al Governo), oltre a misure di “buona amministrazione” attuabili per via regolamentare o con direttive ministeriali. I capitoli sulla cooperazione pubblico–privato (capp. 7 e 8) riprendono, come base tecnica, linee guida elaborate da ASSIV (Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari), componente del sistema Confindustria rappresentativa delle imprese del settore.
1.1 Fonti e metodologia
Le principali fonti utilizzate e richiamate nel testo sono: (a) ISTAT, Percezione della sicurezza – Anni 2022/2023 (comunicato stampa e report); (b) Ministero dell’Interno – Ufficio centrale di statistica (SISTAN), Annuario delle statistiche del Ministero dell’Interno con dati riferiti al 2023; (c) Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, report tematici “Il crimine in Italia” (Servizio Analisi Criminale) ove pertinenti; (d) Normattiva e Gazzetta Ufficiale per la normativa nazionale, tra cui R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS, in particolare art. 134), R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di esecuzione, inclusi articoli su servizi sussidiari/complementari), D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, D.M. 1 dicembre 2010, n. 269 e D.M. 25 febbraio 2015, n. 56; D.L. 27 luglio 2005, n. 144 (conv. L. 31 luglio 2005, n. 155); D.L. 12 luglio 2011, n. 107 (conv. L. 2 agosto 2011, n. 130) per le misure antipirateria; L. 28 febbraio 1992, n. 217 e D.M. 29 gennaio 1999, n. 85 (sicurezza in ambito aeroportuale); (e) fonti UE pertinenti, tra cui il Regolamento (UE) 2024/982 (“Prüm II”) sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia. Il documento è concepito come testo programmatico dinamico: i riferimenti statistici devono essere aggiornati annualmente sulla base delle pubblicazioni ufficiali.
2. Quadro di contesto: criminalità, sicurezza percepita e fiducia nelle istituzioni
Andamento dei delitti denunciati. Le statistiche ufficiali mostrano un quadro articolato: alcune tipologie di reato risultano in riduzione strutturale nel lungo periodo, mentre dopo la fase anomala della pandemia (2020) diversi reati predatori e di strada hanno registrato una ripresa. Secondo l’Annuario delle statistiche del Ministero dell’Interno (dati riferiti al 2023), i delitti commessi sul territorio nazionale risultano pari a 2.341.574 nel 2023, rispetto a 2.255.777 nel 2022 (variazione +3,8%). Per la valutazione politica e per l’allocazione delle risorse, il PLD propone di utilizzare in modo sistematico indicatori omogenei e serie storiche, distinguendo tra: (i) reati denunciati; (ii) esiti investigativi e giudiziari; (iii) distribuzione territoriale; (iv) fenomeni emergenti (in particolare frodi e truffe, anche in ambito digitale).
Sicurezza percepita e fiducia. La dimensione soggettiva incide sui comportamenti quotidiani e sulla coesione sociale. Nell’indagine ISTAT “La percezione della sicurezza” (anni 2022-2023) aumenta la quota di cittadini che si sentono molto o abbastanza sicuri camminando da soli nella propria zona quando è buio (76%, dal 60,6% nel 2015-2016). Diminuiscono anche i comportamenti di evitamento: il 19,8% dichiara di evitare luoghi ritenuti a rischio (dal 28% nel 2015-2016) e il 12,6% preferisce non uscire per paura (dal 23%). Nella stessa indagine, il 76,8% dei cittadini valuta le Forze dell’ordine molto o abbastanza efficaci nel controllo della criminalità nella propria zona (dal 53,6% nel 2015-2016). Per il PLD questa evidenza conferma che: (i) la sicurezza reale va misurata e migliorata; (ii) la comunicazione pubblica deve essere trasparente e non allarmistica; (iii) le politiche devono rafforzare la fiducia senza alimentare polarizzazione.
2.1 Cruscotto di indicatori (4–5) per misurare sicurezza, efficienza e diritti
| Indicatore | Valore (ultimo dato citato) | Fonte | Lettura liberale-garantista |
| Delitti commessi/denunciati (totale) | 2.341.574 (2023) vs 2.255.777 (2022) (+3,8%) | Ministero dell’Interno – UCS (SISTAN), Annuario delle statistiche (dati 2023) | Misurare fenomeni e priorità senza allarmismo; orientare risorse su prevenzione e indagini efficaci. |
| Sicurezza percepita e fiducia | 76% si sente sicuro al buio nella zona; 76,8% valuta efficaci le Forze dell’ordine (anni 2022–2023) | ISTAT, Percezione della sicurezza 2022/2023 | Trasparenza e prossimità rafforzano fiducia; comunicazione pubblica basata su dati, non su paura. |
| Durata media della giustizia penale (disposition time) | Italia (dati 2022): 355 gg 1° grado; 750 gg appello; 132 gg Cassazione | CEPEJ, European judicial systems – Evaluation report 2024 (cycle 2022) | Certezza del diritto e tutela delle vittime passano da processi rapidi; garanzie difensive compatibili con tempi ragionevoli (art. 111 Cost.). |
| Popolazione detenuta e capienza | 63.997 detenuti; capienza regolamentare 51.259 (al 31/03/2026) | Ministero della Giustizia – Statistiche, “Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari” (situazione al 31/03/2026) | Affollamento compromette dignità e sicurezza interna; investire su misure alternative e esecuzione esterna (art. 27 Cost.; L. 354/1975). |
| Sovraffollamento (densità carceraria, confronto europeo) | 118 detenuti ogni 100 posti (Italia, riferimento 31/01/2024) | Consiglio d’Europa – SPACE I 2024 (riferimento 31/01/2024; pubblicazione 2025) | Conformità a standard CEDU: ridurre affollamento con strumenti strutturali (non solo edilizia), prevenendo recidiva e contenzioso. |
Nota operativa. Il PLD propone che questi indicatori siano aggiornati annualmente e utilizzati come “cruscotto” di monitoraggio parlamentare: ogni intervento normativo o amministrativo dovrebbe dichiarare l’indicatore (o gli indicatori) su cui intende incidere e prevedere una verifica ex post dei risultati.
2.2 Tabelle di dettaglio – fenomeni prioritari (predatori e digitali)
| Fenomeno / indicatore | Ultimo dato | Pagina/Figura | Fonte istituzionale | Uso politico (PLD) |
| Criminalità predatoria: furti (in abitazione, con destrezza, su auto) | Furti (anno 2024): dati da estrarre dal “Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria 2024” | Rapporto 2024: p. 15 e p. 29 | Ministero dell’Interno – Dip. Pubblica Sicurezza, Servizio Analisi Criminale, “Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria” (annuale) + open data | Priorità a prevenzione territoriale, analisi dei pattern e indagini su serialità; valutare impatto su percezione e abitudini. |
| Rapine (totale e per tipologia) | Rapine (anno 2024): dati da estrarre dal “Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria 2024” | Rapporto 2024: p. 6 e p. 29 | Ministero dell’Interno – Servizio Analisi Criminale (rapporti tematici) + Annuario UCS | Tarare presenza sul territorio e investigazioni; rafforzare tempi di risposta e controlli su aree ad alta incidenza. |
| Truffe e frodi informatiche | Truffe online: 18.714 casi trattati (2024) vs 16.325 (2023) (+15%) | — | Ministero dell’Interno – Dip. Pubblica Sicurezza, Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, “Report fine anno 2024” (casi trattati) | Specializzazione cyber, educazione preventiva, cooperazione pubblico-privato e strumenti investigativi compatibili con garanzie. |
| Truffe agli anziani (segnalazioni, denunce, campagne) | Ultimo elaborato disponibile: “5^ campagna nazionale per la sicurezza degli anziani” (Roma, marzo 2023) – dati 2019–2022 | Elaborato anziani (marzo 2023): p. 7–15 | Ministero dell’Interno – Servizio Analisi Criminale (elaborati e vademecum dedicati) | Politiche di prevenzione mirate; coordinamento con enti locali e terzo settore; comunicazione istituzionale non allarmistica. |
Nota. La tabella 2.2 è concepita per essere aggiornata annualmente (o semestralmente) inserendo i valori dalle pubblicazioni del Ministero dell’Interno: “Annuario delle statistiche” (UCS/SISTAN) e report del Servizio Analisi Criminale (sezione “Altri report” / “Il crimine in Italia”), includendo le serie storiche e, ove disponibili, i dataset open data.
Chiarimento metodologico. I dati del “Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria 2024” sono elaborazioni su statistiche di pubblica sicurezza (SAC/DCPC – Ministero dell’Interno) e sono comparabili con le serie dei reati denunciati. I dati del “Report fine anno 2024” della Polizia Postale, invece, fanno riferimento ai casi trattati dall’organo specializzato e vanno interpretati come indicatore operativo del fenomeno e della capacità di contrasto (non come misura diretta delle denunce totali).
2.3 Tabelle di dettaglio – sistema penitenziario
| Indicatore | Valore | Fonte |
| Detenuti presenti (stock) | 63.997 (31/03/2026) | Ministero della Giustizia – Statistiche (DAP), “Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari” |
| Capienza regolamentare | 51.259 (31/03/2026) | Ministero della Giustizia – Statistiche (DAP), come sopra |
| Tasso di affollamento su capienza regolamentare | Circa 124,8% (63.997 / 51.259) | Elaborazione PLD su dati Ministero della Giustizia (31/03/2026) |
| Sovraffollamento comparato (Europa) | 118 detenuti ogni 100 posti (Italia, 31/01/2024) | Consiglio d’Europa – SPACE I 2024 (riferimento 31/01/2024; pubblicazione 2025) |
3. Principi e obiettivi strategici del PLD
- Centralità dello Stato di diritto: certezza delle regole, garanzie e controlli, contrasto a ogni abuso.
- Prossimità e prevenzione: presenza sul territorio, intelligence di quartiere, integrazione con politiche urbane e sociali.
- Tutela e dignità del personale: benessere organizzativo, formazione, dotazioni, tutela legale e riconoscimento economico.
- Efficienza dell’azione pubblica: riduzione delle duplicazioni, obiettivi misurabili, valutazione d’impatto delle politiche.
- Sussidiarietà regolata: cooperazione pubblico–privato dove non è richiesto esercizio di pubbliche potestà, con standard, autorizzazioni e vigilanza pubblica.
- Dimensione europea: cooperazione operativa e giudiziaria nello spazio UE, interoperabilità e rapidità negli scambi informativi.
4. Presenza sul territorio e comunicazione istituzionale
4.1 Percezione e sicurezza reale: il ruolo della prossimità. La sicurezza dei cittadini è composta da una dimensione oggettiva (andamento dei reati, capacità di prevenzione e repressione) e da una dimensione soggettiva (percezione del rischio e fiducia nello Stato). La storia recente ha mostrato l’utilità di modelli di pattugliamento di prossimità, come la figura del “Carabiniere/Poliziotto di quartiere”: servizio appiedato, riconoscibilità, contatto con residenti ed esercenti, ascolto dei bisogni locali, raccolta informativa e presidio dei micro-fenomeni di degrado. Pur non essendo formalmente abrogato, tale modello non è oggi applicato con la necessaria continuità e standardizzazione.
4.2 Indirizzo del PLD. Il PLD propone di rilanciare e rendere strutturale la presenza di prossimità, prevedendo un modello “quartiere/periferie” flessibile e misurabile: (i) assegnazione di aree omogenee e responsabilità chiare; (ii) continuità del presidio; (iii) integrazione con pattuglie automontate e presìdi mobili; (iv) raccordo con polizie locali nei rispettivi ambiti; (v) indicatori pubblici di attività (contatti con cittadini, segnalazioni qualificate, interventi su micro-criticità, esiti).
4.3 Comunicazione pubblica e trasparenza. In un contesto segnato da disinformazione e polarizzazione, la comunicazione istituzionale è parte integrante della politica di sicurezza. Il PLD sostiene un rafforzamento della comunicazione delle Forze di polizia e del Ministero dell’Interno, con pubblicazione periodica di dati e risultati, spiegazione delle strategie di prevenzione, e contrasto tempestivo di narrazioni manipolative. L’obiettivo non è “propaganda”, ma accountability: rendere comprensibile ai cittadini cosa funziona, cosa non funziona e quali sono le priorità.
5. Tutela del personale della sicurezza: benessere, tutela legale e strumenti operativi
Il capitale umano delle Forze di polizia e, più in generale, del comparto sicurezza è la risorsa primaria su cui poggia l’efficacia del sistema. Da tempo, tuttavia, una parte significativa del personale segnala pressione operativa, carichi di lavoro, difficoltà organizzative e percezione di scarsa considerazione istituzionale. In questo contesto assume particolare rilievo il tema del disagio psicologico e dei comportamenti autolesivi: i dati disponibili (con differenze tra fonti e con limiti di omogeneità) indicano un fenomeno che richiede attenzione strutturale e continuità di intervento. L’obiettivo del PLD è doppio: tutelare la dignità dell’operatore e accrescere qualità, sicurezza e serenità dell’azione sul campo.
5.1 Linee di intervento (benessere, tutela legale, dotazioni)
Nota sui dati. Il PLD propone che il Governo assicuri una reportistica annuale pubblica, con metodologia chiara e omogenea, sul benessere organizzativo e sui fenomeni di disagio nel comparto sicurezza (inclusi indicatori di rischio e misure di prevenzione), nel rispetto della riservatezza delle persone e delle famiglie.
- Supporto psicologico strutturale e non stigmatizzante. Potenziare e riorganizzare i servizi di supporto psicologico interni alle Amministrazioni, garantendo accessibilità, riservatezza, capillarità territoriale e continuità. L’obiettivo è passare da un approccio emergenziale a un modello ordinario di prevenzione del disagio, senza stigma e con possibilità di accesso volontario.
- Formazione della leadership e gestione delle risorse umane. Integrare nei percorsi di formazione e aggiornamento di comandanti e dirigenti moduli su leadership, gestione dei team, prevenzione del burnout e capacità di intercettare segnali di disagio organizzativo, anche attraverso strumenti di monitoraggio interno.
- Coesione dei reparti e clima organizzativo. Incentivare attività strutturate di team-building e iniziative di coesione che rafforzino senso di appartenenza, collaborazione e resilienza operativa, con particolare attenzione ai contesti ad alta esposizione (turnazioni gravose, aree a elevata conflittualità).
- Valutazione della leadership e qualità del comando. Introdurre meccanismi oggettivi di valutazione (quantitativa e qualitativa) della funzione di comando, prevedendo anche strumenti di feedback organizzativo, al fine di selezionare e valorizzare dirigenti competenti, autorevoli e dotati di effettiva capacità di leadership.
- Tutela legale effettiva per fatti di servizio. Rafforzare il patrocinio a carico dell’Amministrazione per l’operatore coinvolto in procedimenti connessi a fatti di servizio, con previsione della rivalsa soltanto in caso di condanna definitiva per condotte dolose o comunque incompatibili con il servizio.
- Regole operative e strumenti di intervento. Aggiornare linee guida operative e favorire la diffusione di strumenti non letali e dotazioni idonee a ridurre il ricorso a colluttazioni, aumentare la sicurezza dell’intervento e limitare i rischi per operatori e cittadini, nel rispetto della legalità e della proporzionalità.
- Deterrenza e tutela dell’incolumità degli operatori. Rafforzare i presìdi di deterrenza e le misure di tutela contro condotte violente o intimidatorie nei confronti del personale della sicurezza, anche tramite monitoraggio statistico e valutazione d’impatto delle misure introdotte.
6. Organici, reclutamento e capacità operativa
Le riduzioni di organico intervenute negli anni, anche per effetto di vincoli di finanza pubblica, hanno inciso sulla capacità operativa e sulla continuità dei servizi, aumentando il carico di lavoro e riducendo la presenza sul territorio. Il PLD ritiene necessario riportare gli organici a un livello coerente con i fabbisogni reali e con i nuovi scenari (cybercrime, tutela di obiettivi sensibili, sicurezza urbana, gestione di grandi eventi), definendo un cronoprogramma credibile e verificabile.
7. Potenziamento del personale civile per funzioni amministrative e liberazione di personale di polizia per compiti istituzionali
7.1 Razionale. Una quota non trascurabile del personale in divisa è oggi impiegata in attività a prevalente contenuto amministrativo (gestione atti, protocolli, pratiche, rendicontazioni, logistica documentale), che non richiedono poteri di polizia né competenze operative sul territorio. Il PLD propone di recuperare capacità operativa destinando tali compiti, in modo strutturato e controllato, al personale civile delle amministrazioni competenti (Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia), così da riallocare personale di Polizia a funzioni istituzionali di prevenzione, controllo del territorio, investigazione e ordine pubblico.
7.2 Compiti amministrativi trasferibili (esempi) e principio di segregazione funzionale
- protocollo, fascicolazione e gestione documentale (digitale e cartacea);
- supporto alle procedure amministrative interne (convocazioni, minute, verbalizzazioni, notifiche interne, scadenzari);
- gestione pratiche di personale non operative (assenze, turnazioni amministrative, rimborsi, missioni, dotazioni individuali, inventari);
- attività di segreteria e front-office amministrativo presso gli uffici (non di polizia giudiziaria);
- rendicontazione e adempimenti contabili/gestionali connessi a acquisti, manutenzioni e contratti (in coordinamento con MEF e strutture logistiche);
- supporto amministrativo alle pratiche di contenzioso e patrocinio (raccolta atti, istruttoria documentale), senza interferenza con strategie difensive o attività di polizia.
Principio chiave: segregazione funzionale. Il trasferimento dei compiti deve avvenire senza alcuna interazione con i compiti istituzionali delle Forze di polizia: nessun accesso a banche dati investigative se non strettamente necessario e autorizzato; nessuna partecipazione ad attività di polizia giudiziaria; nessuna gestione di atti che implichino esercizio di poteri coercitivi o discrezionalità operativa. Il modello va impostato con segregazione di ruoli, profili di accesso informatico, tracciabilità e audit.
7.3 Modello operativo proposto
Il PLD propone l’istituzione di Unità di Supporto Amministrativo Civile (USAC) presso Questure, Comandi territoriali e direzioni centrali, composte da personale civile (interno o acquisito tramite mobilità/concorsi) con competenze amministrative, contabili e digitali. Le USAC operano su processi standardizzati, con tempi di lavorazione misurabili (SLA) e responsabilità chiare, con l’obiettivo di assorbire il carico amministrativo ripetitivo oggi svolto da personale in divisa.
Il modello richiede: (i) mappatura dei processi e catalogo delle attività trasferibili; (ii) formazione specifica su riservatezza, trattamento dati e procedure interne; (iii) profili di accesso informatico limitati al perimetro amministrativo, con tracciabilità; (iv) audit periodici e indicatori di qualità (errori, ritardi, reclami). Dove necessario, il PLD propone di rafforzare digitalizzazione e interoperabilità dei sistemi documentali per ridurre ulteriormente il tempo amministrativo complessivo.
Indicatori di successo proposti: (a) numero di FTE (unità equivalenti) in divisa riallocati a funzioni istituzionali; (b) riduzione dei tempi medi di evasione delle pratiche amministrative; (c) aumento ore/uomo disponibili per pattugliamento e attività investigative; (d) riduzione straordinari amministrativi. Le risorse recuperate devono essere destinate con priorità a controllo del territorio, prossimità, nuclei investigativi e specializzazioni (cyber, frodi, criminalità predatoria).
7.4 Strumenti di attuazione
L’attuazione può avvenire per fasi: (i) progetto pilota in alcune sedi; (ii) estensione graduale su base di risultati; (iii) consolidamento a regime. Gli strumenti includono: indirizzi organizzativi del Ministero dell’Interno; protocolli e convenzioni interministeriali (Interno–Difesa–MEF–Giustizia) per mobilità e condivisione di competenze amministrative; procedure di mobilità del personale civile e nuovi concorsi mirati; stanziamenti in legge di bilancio per coprire assunzioni e digitalizzazione; aggiornamento di regolamenti interni e mansionari, con definizione rigorosa dei perimetri e delle responsabilità.
8. Cooperazione pubblico–privato: vigilanza sussidiaria, presidio di siti non operativi e operatività all’estero
8.1 Razionale politico-amministrativo. In molte democrazie avanzate la cooperazione tra settore pubblico e sicurezza privata consente di concentrare le risorse statali sui compiti propri di tutela della pubblica sicurezza e della difesa. Nel contempo, la crescente complessità degli apparati e delle minacce richiede personale pubblico altamente formato e continuamente addestrato. Impiegare risorse qualificate in attività di sorveglianza fissa e non operativa può generare inefficienze: tempo sottratto ad addestramento, pattugliamento dinamico e funzioni investigative.
8.2 Siti non operativi e sicurezza sussidiaria: quadro normativo e proposta. L’ordinamento già consente, in specifici ambiti, l’affidamento a guardie particolari giurate e istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria: in particolare l’art. 18 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144 (convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155) consente l’affidamento di servizi di sicurezza sussidiaria in porti, stazioni ferroviarie e metropolitane e linee di trasporto urbano, per servizi che non richiedano l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia. La disciplina generale dell’attività di vigilanza privata è contenuta nel TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), in particolare nell’art. 134 (licenza del Prefetto), e nel relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, che introduce tra l’altro l’art. 256-bis (servizi e requisiti per la sicurezza complementare/sussidiaria). Ulteriori requisiti tecnici e organizzativi degli istituti e dei servizi sono disciplinati dal D.M. 1 dicembre 2010, n. 269 (come modificato dal D.M. 25 febbraio 2015, n. 56).
8.3 Indirizzo del PLD. Sulla base di tale cornice, il PLD propone di estendere e rendere sistematico—con criteri chiari e controlli rigorosi—l’impiego della vigilanza privata qualificata per la sorveglianza di strutture non operative della Pubblica Amministrazione e di installazioni che non richiedano poteri pubblici (depositi, uffici, aree logistiche), liberando risorse pubbliche per funzioni istituzionali e addestrative.
8.4 Operatività all’estero e tutela di asset italiani: esigenze, limiti e opportunità. La legislazione italiana non offre ancora una disciplina organica per l’impiego di operatori italiani di sicurezza privata all’estero a tutela di asset, infrastrutture e personale di imprese italiane. L’aporia emerge anche in relazione agli obblighi di tutela del datore di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e ai profili di responsabilità degli enti (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che all’art. 4 contempla la responsabilità per reati commessi all’estero alle condizioni previste). In assenza di un perimetro normativo nazionale chiaro, le imprese che operano in contesti a rischio tendono a rivolgersi a contractor esteri, con perdita di competenze, capacità industriale e potenziale gettito.
8.5 Indirizzo del PLD. Il PLD propone di riprendere e perfezionare iniziative legislative già presenti nel dibattito parlamentare, al fine di: (i) definire requisiti, autorizzazioni e controlli per l’operatività all’estero; (ii) prevedere standard di formazione, tracciabilità e responsabilità; (iii) promuovere, dove necessario, accordi bilaterali per il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni, salvaguardando il primato dello Stato nelle funzioni pubbliche e la reputazione internazionale del Paese.
8.6 Precedenti normativi: antipirateria. Un precedente significativo è rappresentato dalle misure antipirateria che consentono, in determinate condizioni, l’impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana in acque internazionali a rischio: si veda il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 130 (art. 5 e successive modifiche), che disciplina l’impiego di personale armato, richiamando requisiti e autorizzazioni connessi al TULPS. Il PLD ritiene che tale esperienza dimostri come sia possibile prevedere, in modo circoscritto e vigilato, forme di contributo privato alla sicurezza in scenari specifici, senza confondere ruoli e responsabilità.
9. Servizi di protezione alla persona (“close protection”): disciplina, limiti e controlli
9.1 Quadro vigente e precedenti settoriali. Il quadro italiano della sicurezza privata è storicamente orientato alla tutela di beni e patrimoni, con autorizzazione prefettizia ex art. 134 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e disciplina attuativa nel regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), come aggiornato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, nonché dai requisiti tecnici e organizzativi fissati dal D.M. 1° dicembre 2010, n. 269 e dal D.M. 25 febbraio 2015, n. 56. In parallelo, il legislatore ha già ammesso in ambiti specifici servizi di sicurezza svolti da soggetti privati autorizzati: ad esempio, la L. 28 febbraio 1992, n. 217 (e il D.M. 29 gennaio 1999, n. 85, con successive modifiche) consente l’affidamento in concessione di servizi di controllo in ambito aeroportuale, per attività che non richiedano l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia, a imprese in possesso di licenza ex art. 134 TULPS.
9.2 Criticità dell’assenza di una disciplina organica. Pur in presenza di tali precedenti, manca una regolamentazione organica dei servizi di protezione alla persona (“close protection” o “bodyguarding”) svolti da operatori privati. Ne deriva un rischio di mercato disomogeneo: una quota di servizi è svolta in modo improprio (ad es. formalmente come “tutela di beni” della persona protetta), mentre un’ampia parte può essere intercettata da soggetti privi di requisiti, formazione e controlli adeguati. In altri Paesi europei, invece, la close protection rientra stabilmente nei servizi offerti dalle società di sicurezza privata entro perimetri regolati.
9.3 Indirizzo del PLD: disciplina, limiti e controlli. Il PLD propone di introdurre una disciplina che consenta agli istituti di vigilanza privata—tramite personale decretato e con formazione specialistica certificata—di erogare servizi di protezione alla persona entro un perimetro rigorosamente definito, con: (i) requisiti di idoneità, selezione e addestramento; (ii) standard operativi e obblighi di tracciabilità; (iii) presidi di controllo e vigilanza da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza; (iv) delimitazione puntuale delle attività consentite, escludendo ogni esercizio di pubbliche funzioni e ogni compressione della libertà individuale.
Perimetro delle esclusioni. Resta ferma l’esclusività dello Stato per la tutela di figure istituzionali e per i casi connessi a minacce di criminalità organizzata o terrorismo, nonché per ogni scenario che richieda poteri autoritativi o strumenti propri delle Forze di polizia. La disciplina dovrà evitare sovrapposizioni con l’istituto della “scorta” e con i dispositivi di tutela pubblica, prevedendo criteri chiari di accesso e di valutazione del rischio.
10. Legalità ed educazione civica
Rafforzare l’educazione civica nei percorsi scolastici è una scelta di sistema: migliora la consapevolezza su istituzioni, diritti e doveri e contribuisce a costruire cittadinanza responsabile. In tale ambito, la promozione della legalità merita uno spazio specifico, anche per rendere evidenti i costi sociali ed economici dell’illegalità e i nessi tra rispetto delle regole, coesione sociale e sviluppo.
10.1 Indirizzo del PLD
Il PLD propone l’attivazione di un protocollo tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ministero dell’Interno per prevedere, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, moduli periodici sulla legalità e sul funzionamento delle istituzioni, tenuti da personale direttivo e dirigente delle Forze di polizia (e, ove utile, da personale specializzato su cybercrime e truffe digitali). Il programma dovrà essere impostato con finalità formative (non propagandistiche) e accompagnato da strumenti di valutazione dell’impatto (questionari pre/post, indicatori di partecipazione, monitoraggio di comportamenti di prevenzione e segnalazione).
11. Razionalizzare competenze tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza
Il contrasto all’evasione fiscale resta un obiettivo primario. Tuttavia, l’attuale ripartizione delle attività tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate può generare duplicazioni procedurali: a seguito delle verifiche, l’azione accertativa e la riscossione seguono comunque un percorso amministrativo in capo all’Agenzia. In parallelo, la crescente complessità della criminalità economico-finanziaria (riciclaggio, frodi complesse, evasione organizzata, infiltrazioni negli appalti e negli enti pubblici) rende strategico rafforzare le funzioni di polizia economico-finanziaria e di controllo di legalità negli snodi più vulnerabili dell’amministrazione.
11.1 Indirizzo del PLD
Il PLD propone, nell’ambito della programmazione annuale e pluriennale, di concentrare l’Agenzia delle Entrate sulle attività di accertamento e recupero dell’evasione, e di indirizzare maggiormente la Guardia di Finanza verso: (i) controlli di legalità e correttezza dell’azione amministrativa negli enti pubblici e nelle società partecipate; (ii) contrasto alla criminalità economico-finanziaria e ai patrimoni illeciti, rafforzandone specializzazione e capacità di analisi. Tale impostazione richiede coordinamento operativo, interoperabilità informativa e indicatori di risultato condivisi, evitando zone grigie e preservando la capacità repressiva sui grandi fenomeni evasivi organizzati.
12. Retribuzioni, specificità e potere d’acquisto nel comparto sicurezza
La sostenibilità del sistema sicurezza passa anche dal riconoscimento economico e professionale della “specificità” delle funzioni svolte. La dinamica inflattiva degli ultimi anni ha inciso sul potere d’acquisto, con effetti su reclutamento, permanenza in servizio, motivazione e attrattività del comparto. Il PLD ritiene necessario affrontare il tema con un approccio trasparente e pluriennale, distinguendo: (i) retribuzione fondamentale; (ii) indennità legate a rischio/turnazione/impiego operativo; (iii) strumenti di welfare e previdenza complementare, evitando interventi frammentari e una tantum.
12.1 Indirizzo del PLD
Il PLD propone di avviare un percorso pluriennale di adeguamento delle retribuzioni del comparto difesa e sicurezza (inclusi i Vigili del fuoco) alla media europea in termini di potere d’acquisto, adottando benchmark comparabili e indicatori pubblici. A tal fine vanno valorizzate le basi informative disponibili (ad es. dati e serie storiche pubblicati da ARAN e dalle fonti istituzionali competenti) e introdotta una logica di “clausola di salvaguardia” sul potere d’acquisto, per evitare che cicli inflattivi erodano strutturalmente la remunerazione reale delle funzioni di sicurezza. Per un confronto internazionale omogeneo, si veda la tabella 12.2 basata su stime Eurostat.
12.2 Tabella comparativa UE delle retribuzioni (stima Eurostat – profilo standardizzato)
| Paese | Stipendio mensile lordo (€, 2023) | Nota |
| Italia | 2.537 | Stima per profilo standardizzato (Eurostat Salary Calculator). |
| Spagna | 2.271 | Stima per profilo standardizzato (Eurostat Salary Calculator). |
| Francia | 3.395 | Stima per profilo standardizzato (Eurostat Salary Calculator). |
| Germania | ~4.200 | Valore indicato “circa” nelle sintesi (Eurostat Salary Calculator). |
| Paesi Bassi | 3.881 | Stima per profilo standardizzato (Eurostat Salary Calculator). |
| Belgio | ~4.200 | Valore indicato “circa” nelle sintesi (Eurostat Salary Calculator). |
| Lussemburgo | ~4.200 | Valore indicato “circa” nelle sintesi (Eurostat Salary Calculator). |
| Irlanda | 3.576 | Stima per profilo standardizzato (Eurostat Salary Calculator). |
| Danimarca | 5.761 | Stima per profilo standardizzato (Eurostat Salary Calculator). |
Nota metodologica. I valori riportati sono stime ottenute tramite Eurostat Salary Calculator e riprese in analisi di sintesi (Euronews Next, pubblicazione 23/12/2024; aggiornamento 30/03/2025). Il profilo di riferimento è standardizzato (35 anni, oltre 10 anni di esperienza, livello di istruzione terziaria inferiore, settimana di 36 ore). Le cifre sono quindi utili per confronti internazionali omogenei, ma non coincidono necessariamente con il trattamento economico contrattuale “tipico” nazionale (che può variare per indennità, straordinari, turnazioni e specifiche di carriera).
13. Dimensione europea della sicurezza e cooperazione operativa
Le principali minacce contemporanee (criminalità organizzata transnazionale, terrorismo, traffici illeciti, cybercrime, frodi digitali) attraversano confini e richiedono cooperazione tempestiva, standard comuni e interoperabilità tra sistemi informativi. L’Unione europea ha avviato un percorso di rafforzamento degli strumenti di cooperazione di polizia, anche tramite meccanismi di consultazione e scambio automatizzati di dati. In questo quadro rientra il Regolamento (UE) 2024/982 (“Prüm II”), che mira a migliorare e facilitare la consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia, nel rispetto delle garanzie e della protezione dei dati.
13.1 Indirizzo del PLD
Il PLD sostiene il rafforzamento della cooperazione europea come moltiplicatore di efficacia: velocizzare scambi informativi, ridurre ostacoli burocratici e aumentare capacità di lavorare su basi dati interoperabili è essenziale per indagini rapide e per la prevenzione. In parallelo, tali strumenti devono essere accompagnati da solide garanzie: tracciabilità degli accessi, rispetto della protezione dei dati, controlli indipendenti e chiarezza delle finalità d’uso, per evitare derive e per assicurare piena compatibilità con lo Stato di diritto. Un obiettivo da sempre perseguito dal PLD è la costruzione di una Difesa comune europea. Alla stessa maniera deve essere un obiettivo quello della costruzione di una Pubblica Sicurezza comune europea.
14. Giustizia penale: processo, pena ed esecuzione
Per un partito liberal-democratico, la sicurezza non è alternativa alle garanzie: è una loro conseguenza. Un sistema penale efficace è quello che (i) accerta i fatti in tempi ragionevoli; (ii) tutela la presunzione d’innocenza e il diritto di difesa; (iii) assicura pene proporzionate e finalizzate al reinserimento; (iv) riduce la recidiva. Il PLD colloca questa impostazione nel quadro costituzionale dell’art. 111 (ragionevole durata e giusto processo) e dell’art. 27 (finalità rieducativa della pena e divieto di trattamenti contrari al senso di umanità).
14.1 Ragionevole durata, qualità del giudizio e certezza del diritto
La tutela effettiva dei cittadini passa anche dalla capacità dello Stato di definire i procedimenti in tempi ragionevoli, evitando sia impunità di fatto sia “processi-punizione”. Nel Rapporto CEPEJ 2024 (cycle 2022) il disposition time del penale in Italia risulta sensibilmente superiore ai valori mediani europei, soprattutto in appello. Il PLD intende fare della riduzione dei tempi una priorità di politica pubblica, combinando interventi organizzativi (personale, digitalizzazione, gestione dei flussi) con interventi normativi mirati, senza comprimere le garanzie difensive. Strumenti utili di trasparenza e governo sono disponibili nelle banche dati e dashboard del Ministero della Giustizia (DG Statistica), da utilizzare come base per obiettivi annuali e rendicontazione al Parlamento.
14.2 Processo penale: efficienza, garanzie e giustizia riparativa
Il PLD si rivolge ai cittadini per voltare pagina rispetto alla legislazione arcigna e di emergenza, alla interpretazione d’occasione, alle ipoteche esterne sul processo, al declino delle garanzie e all’umanità della pena in schietta e rigorosa applicazione dei principi del diritto penale liberale sanciti precisamente e in ogni dettaglio dalla Costituzione che qui si ricordano:
- Principio di legalità secondo la Costituzione e l’art.1 del codice penale “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”
- Giusto processo, come da art.111 della Costituzione che tra l’altro stabilisce “ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo e imparziale”.
- Presunzione d’innocenza.
Va ricordato che la pubblicazione di stralci d’interrogatori, frasi di telefonate, magari inutili nel processo, anticipano un giudizio di colpevolezza o comunque ad una discussione fuori dalle aule di giustizia e su ciò la riforma Cartabia ha mosso passi significativi spesso contestati da singoli Magistrati addirittura in interviste.
La presunzione di non colpevolezza stabilita dall’art.27, 2° co. della Costituzione, va rivisitata nella sua applicazione alla luce dell’enorme sviluppo della comunicazione mediatica che tende ad utilizzare come alibi l’art.21 della stessa Costituzione per la pubblicazione di notizie, spesso false altre volte, magari verosimili ma non vere e da qualche tempo a celebrare via TV processi alternativi. In tal senso il D.Lgs 188/21[1] è comunque un primo passo verso una comunicazione degna di uno stato civile.
Dunque in tema di processo penale il PLD assume due criteri non negoziabili: le sopra descritte garanzie (presunzione d’innocenza, pieno diritto di difesa, terzietà del giudice) e l’efficienza (tempi ragionevoli, riduzione dell’arretrato, prevedibilità delle decisioni). In questa prospettiva, le scelte di riforma devono essere valutate non in chiave “pro o contro” la magistratura o la politica, ma rispetto alla loro capacità di produrre risultati misurabili senza compromettere i principi del giusto processo.
In tale quadro, il PLD valuta positivamente l’impostazione della riforma del processo penale attuata con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (attuazione della L. 27 settembre 2021, n. 134), nella misura in cui mira a coniugare efficienza e garanzie: digitalizzazione e semplificazioni procedurali, rafforzamento dei riti alternativi, criteri di selezione dell’azione processuale (ragionevole previsione di condanna) e strumenti volti a prevenire dilatazioni patologiche. Un capitolo qualificante è l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa (Titolo IV del D.Lgs. 150/2022), che, se ben attuata e finanziata, può contribuire a ricomposizione del conflitto, tutela della vittima e riduzione della recidiva, senza sostituirsi al processo ma integrandolo con percorsi volontari, garantiti e tracciabili.
È su questo crinale—migliorare l’efficienza e, al tempo stesso, rafforzare la fiducia nelle garanzie—che il Governo ha tentato di collocare anche la propria proposta di revisione costituzionale, poi sottoposta a referendum confermativo: il PLD ritiene utile leggerne criticamente gli esiti e le implicazioni, per comprendere quali interventi siano realisticamente perseguibili e con quale grado di consenso nel Paese.
14.2-bis Referendum confermativo 2026 sulla riforma costituzionale della giustizia: lettura critica
Il referendum costituzionale confermativo del 22–23 marzo 2026 relativo alla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” si è concluso con la prevalenza dei voti contrari: No 53,24% e Sì 46,76%, con un’affluenza pari al 55,69% (fonte: Ministero dell’Interno, Eligendo). L’esito non può essere letto in modo semplicistico come un rifiuto della “riforma della giustizia” in quanto tale: segnala piuttosto la difficoltà di costruire consenso popolare su riforme costituzionali complesse, soprattutto quando il confronto pubblico tende a polarizzarsi e a trasformare un tema ordinamentale in un referendum “pro o contro” un governo o una categoria mentre la propaganda è stata affidata ad una comunicazione falsa rispetto al testo.
Il tema della crisi della giustizia permane tuttavia in tutti i suoi aspetti essendo stato lo scontro sterile e dedicato ad altro con speculazioni e contrapposte speculazioni.
Il risultato suggerisce almeno tre indicazioni: (i) le riforme dell’assetto costituzionale della giurisdizione richiedono massima chiarezza sugli obiettivi (terzietà del giudice, efficienza, responsabilità, garanzie) e sui costi/benefici; (ii) è preferibile evitare “pacchetti” indivisibili che sommano più scelte (carriere, autogoverno, disciplina) e che, se respinti, bloccano anche gli aspetti potenzialmente condivisibili; (iii) la qualità del dibattito pubblico è parte della riforma: delegittimazione reciproca tra politica e magistratura indebolisce la fiducia dei cittadini e rende più difficile qualunque intervento, anche quello necessario per ridurre i tempi dei processi e tutelare le vittime.
14.2-ter Separazione tra giudicanti e requirenti: cosa è perseguibile con legge ordinaria
Nel dibattito pubblico è essenziale distinguere tra separazione delle funzioni (magistrato che passa da requirente a giudicante e viceversa) e separazione delle carriere (due percorsi stabilmente distinti, con regole autonome di progressione e, nelle proposte più radicali, organi di autogoverno separati). L’ordinamento vigente già prevede una forte limitazione dei passaggi di funzioni: l’art. 13 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 consente il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti solo entro limiti stringenti (territoriali e temporali) e, di regola, per una sola volta nell’arco della carriera.
Alla luce degli artt. 101, 104, 107 e 110 Cost. (assetto della magistratura e garanzie di indipendenza) e dell’art. 112 Cost. (obbligatorietà dell’azione penale), una separazione delle carriere “piena” che incida sull’autogoverno (ad es. istituendo due CSM) o che riscriva in modo strutturale il Titolo IV della Parte II richiede, in linea generale, una revisione costituzionale ex art. 138 Cost. Viceversa, una politica riformatrice può perseguire con legge ordinaria obiettivi di maggiore distinzione e terzietà intervenendo su profili compatibili con la Costituzione, tra cui: (i) ulteriore irrigidimento e razionalizzazione dei passaggi di funzioni (oggi disciplinati dal D.Lgs. 160/2006); (ii) percorsi formativi e di specializzazione maggiormente differenziati per giudicanti e requirenti, pur a valle di un concorso unico; (iii) criteri di organizzazione degli uffici e di valutazione della professionalità che riducano il rischio di “osmosi” culturale impropria e rafforzino la percezione di terzietà del giudice; (iv) misure organizzative sul processo penale (attuazione piena dell’art. 111 Cost.) per garantire tempi ragionevoli senza comprimere il diritto di difesa.
Il PLD ritiene che, dopo l’esito referendario, un approccio efficace sia graduale e verificabile: intervenire con strumenti ordinari e organizzativi su ciò che è immediatamente migliorabile (tempi, qualità della decisione, terzietà percepita), riservando le eventuali scelte di revisione costituzionale a un percorso più condiviso, tecnicamente chiaro e politicamente meno conflittuale. Le iniziative parlamentari coerenti con tali indirizzi sono consolidate nel cap. 15.
14.3 Pena ed esecuzione: ridurre recidiva, non moltiplicare detenzione
Il PLD ritiene che una politica penale moderna debba essere evidence-based: ridurre la recidiva è un obiettivo di sicurezza, non un tema “separato” dai diritti. La cornice normativa dell’esecuzione della pena è data dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), che disciplina—tra l’altro—le misure alternative alla detenzione (Capo VI, artt. 47 e ss.: affidamento in prova al servizio sociale; detenzione domiciliare; semilibertà; liberazione anticipata). Un uso coerente e responsabile di tali strumenti, accompagnato da controlli e da politiche attive (lavoro, formazione, supporto sociale), consente di concentrare la detenzione intramuraria sui casi realmente necessari, migliorare la sicurezza interna degli istituti e rafforzare la sicurezza esterna tramite reinserimento.
14.4 Sistema penitenziario: sovraffollamento, sicurezza interna e dignità
I dati ufficiali del Ministero della Giustizia indicano, al 31 marzo 2026, 63.997 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 51.259 posti, con un tasso di affollamento (su capienza regolamentare) pari a circa 124,8%. Sul piano comparato, le statistiche del Consiglio d’Europa (SPACE I 2024, riferimento 31 gennaio 2024) collocano l’Italia tra i Paesi con grave sovraffollamento, con 118 detenuti ogni 100 posti disponibili. Il PLD ritiene che la risposta debba essere strutturale e pluralistica: rafforzare l’esecuzione penale esterna e l’accesso responsabile alle misure alternative (L. 354/1975, artt. 47 e ss.) per i casi compatibili; potenziare lavoro e formazione; intervenire sull’organizzazione degli istituti e sulla sanità penitenziaria; programmare investimenti edilizi mirati, tenendo conto che l’estrema vetustà delle case circondariali, spesso decrepite, non consente la funzione primaria della rieducazione oltre che corsi di accrescimento culturale e professionale. Sappiamo bene che la costruzione di nuovi istituti di pena non è l’unica soluzione seppure il dato del sovraffollamento aggiunge drammatica sofferenza alle condizioni dei detenuti, del resto il record di suicidi in carcere negli ultimi trent’anni è un elemento aggiuntivo e gravissimo che allarma sotto ogni profilo, primo tra tutti quello della Costituzione, improntata a principi di umanità e, lo si ribadisce, finalismo rieducativo. Al di là di ogni perplessità in ordine all’esigenza di costruire nuove carceri basti quanto si apprende dal rapporto del Garante nazionale sulla condizione carceraria che pone come incidente un rapporto tra gli eventi tragici proprio nella saturazione degli istituti penitenziari. Naturalmente permangono le riserve dei liberali sul panpenalismo con l’introduzione di nuovi reati, spesso semplici “manifesti” e inasprimento delle pene.
Rinvio. Per coerenza deliberativa, le proposte normative e gli atti di indirizzo relativi ai temi di giustizia penale trattati nel presente capitolo sono consolidati nel cap. 15.
Nota deliberativa (importante). Le proposte da implementare tramite attività parlamentare sono riportate esclusivamente nel cap. 15, che costituisce la sezione deliberativa del presente documento.
[1] Disposizioni per il compiuto adeguato della normativa nazionali alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.3.2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”.
15. Pacchetto di proposte per l’azione parlamentare (testo deliberativo)
Ai fini dell’approvazione da parte degli Organi del Partito, il PLD propone che il presente documento sia assunto come piattaforma programmatica per l’iniziativa parlamentare in materia di sicurezza. Le azioni di seguito elencate costituiscono il pacchetto minimo di interventi da promuovere nel corso della legislatura, con priorità, tempistiche e responsabilità politiche da definire in sede di pianificazione interna.
15.1 Disegni di legge (DDL) prioritari
- DDL “Close protection regolata”. Introduzione, nell’ambito della disciplina TULPS e del regolamento di esecuzione, di una cornice normativa per i servizi di protezione alla persona erogati da operatori privati autorizzati, con requisiti, limiti, formazione, controlli e sanzioni (cfr. cap. 9).
Articoli da modificare (schema):
1) R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) – art. 134 (e, se necessario, articoli del Titolo IV “Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza”): integrare per introdurre, tra i servizi autorizzabili, la “protezione alla persona” (close protection) entro un perimetro definito (requisiti, limiti, controlli).
2) R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS) – articoli sui servizi e sulle modalità di impiego delle GPG: integrare con standard operativi, tracciabilità e obblighi informativi verso l’Autorità di pubblica sicurezza (A.P.S.) per i servizi di close protection.
3) D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153: coordinare la disciplina dei servizi “complementari/sussidiari” con l’eventuale nuova categoria di close protection.
4) D.M. 1 dicembre 2010, n. 269 e D.M. 25 febbraio 2015, n. 56: modificare/integrare per definire requisiti minimi (formazione, addestramento periodico, equipaggiamenti, standard di qualità) specifici per close protection e relativo regime sanzionatorio/di vigilanza.
Esempio pratico (bozza):
- Definizione: “Per servizi di protezione alla persona si intendono le attività di tutela e accompagnamento di un soggetto esposto a rischio, svolte senza esercizio di pubbliche potestà e senza limitazione della libertà altrui, nel rispetto delle prescrizioni dell’A.P.S.”
- Perimetro e controlli: obbligo di piano di servizio (itinerari, numero operatori, mezzi, dotazioni) da conservare e rendere disponibile all’A.P.S.; divieto di impiego in sostituzione di dispositivi di tutela pubblica (scorte) e nei casi connessi a criminalità organizzata/terrorismo; requisito di formazione specialistica certificata e addestramento periodico per gli operatori.
- DDL “Cooperazione pubblico–privato in sicurezza”. Razionalizzazione e ampliamento controllato dei servizi sussidiari/complementari, con definizione degli ambiti di impiego su siti non operativi e standard di qualità e vigilanza pubblica (cfr. cap. 8).
Articoli da modificare (schema):
1) D.L. 27 luglio 2005, n. 144 (conv. L. 31 luglio 2005, n. 155) – art. 18: modificare/integrare per ampliare e rendere più chiari gli ambiti di “sicurezza sussidiaria” e i criteri di affidamento, distinguendo nettamente tra attività prive di pubbliche potestà e compiti riservati alle Forze di polizia.
2) TULPS (R.D. 773/1931) – Titolo IV (in particolare artt. 133–141 e art. 134): integrare con definizioni e perimetri dei servizi sussidiari/complementari, requisiti rafforzati e obblighi di coordinamento con l’Autorità di pubblica sicurezza (A.P.S.).
3) R.D. 635/1940 e D.P.R. 153/2008: modificare/integrare per aggiornare la disciplina dei “servizi di sicurezza complementare/sussidiaria” (anche in termini di classificazione dei servizi, controlli e reporting).
4) D.M. 269/2010 e D.M. 56/2015: integrare requisiti tecnici/organizzativi e standard di qualità per i servizi sussidiari svolti in siti non operativi della P.A. (tracciabilità, audit, standard minimi di addestramento e dotazioni).
Esempio pratico (bozza):
- Elenco servizi ammessi (siti non operativi): vigilanza perimetrale, controllo accessi, videosorveglianza presidiata, ispezioni, gestione allarmi, con esclusione di perquisizioni/coercizione/fermi.
- Standard contrattuali minimi: capitolato-tipo con livelli di servizio (SLA), requisiti GPG, obbligo di registrazione interventi, audit periodici e clausola di risoluzione in caso di violazioni.
- Coordinamento: previsione di un referente A.P.S. per sito/area e flusso informativo standard (eventi rilevanti, incidenti, anomalie).
- DDL/Delega “Operatività all’estero”. Disciplina dell’operatività all’estero di operatori italiani autorizzati a tutela di asset e personale, con requisiti stringenti, autorizzazioni e meccanismi di controllo (cfr. cap. 8), coordinando anche i profili di responsabilità e compliance.
Articoli da modificare (schema):
1) TULPS (R.D. 773/1931) – art. 134 e Titolo IV: integrare prevedendo una base autorizzatoria specifica per servizi di sicurezza privata erogati all’estero da operatori italiani, definendo requisiti, controlli e tracciabilità.
2) D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – art. 4: coordinare la disciplina con obblighi di compliance e tracciabilità dei servizi di sicurezza all’estero (presidi 231 e verifica dei fornitori), prevedendo eventualmente obblighi informativi minimi per i contratti “high risk”.
3) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: integrare (se del caso) con indicazioni attuative per la gestione del rischio in missioni estere e “duty of care”, anche attraverso linee guida nazionali per imprese operanti in aree a rischio.
4) D.L. 12 luglio 2011, n. 107 (conv. L. 2 agosto 2011, n. 130) – art. 5: valutare integrazioni per estendere/armonizzare (ove compatibile) modelli autorizzatori e controlli già sperimentati in ambito antipirateria come precedente regolatorio.
Esempio pratico (bozza):
- Registro autorizzazioni: previsione di un registro nazionale (presso Ministero/Prefetture) degli istituti autorizzati a operare all’estero, con Paesi/aree coperte e tipologie di servizio.
- Obbligo di risk assessment: per servizi in “aree ad alto rischio”, obbligo di documento di valutazione rischi e di piano di evacuazione/contingenza; obbligo di due diligence sul committente/partner locale (coerenza con 231).
- Clausole di tracciabilità: report periodico di attività, incidenti e uso di dotazioni, conservato e disponibile all’A.P.S. e alle autorità competenti.
- DDL “Tutela legale per fatti di servizio”. Patrocinio a carico dell’Amministrazione, con rivalsa solo in caso di condanna definitiva per condotte dolose, e misure di standardizzazione dei percorsi di assistenza (cfr. cap. 5).
Articoli da modificare (schema):
1) D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (conv. L. 23 maggio 1997, n. 135) – art. 18: modificare/integrare per rendere più automatico e tempestivo il patrocinio/anticipo delle spese legali per fatti di servizio per il comparto sicurezza, definendo termini, criteri di ammissibilità e tutela della riservatezza.
2) Normativa di settore e regolamenti interni delle Amministrazioni: coordinare per prevedere un modello uniforme (patrocinio nella fase iniziale; rivalsa solo in caso di condanna definitiva per dolo/condotte incompatibili con il servizio; clausole standard e procedure rapide).
Esempio pratico (bozza):
- Termini: “L’Amministrazione delibera sull’istanza di patrocinio entro 30 giorni; in caso di urgenza può disporre anticipo immediato entro 10 giorni”.
- Rivalsa: “La rivalsa è esercitabile esclusivamente in caso di condanna definitiva per dolo o per fatti estranei al servizio; è esclusa in caso di proscioglimento/archiviazione/assoluzione”.
- Tutela della riservatezza: previsione di canali interni dedicati e trattamento dei dati giudiziari con accessi tracciati.
- DDL “Programmazione organici e specializzazioni”. Disposizioni per programmazione pluriennale e trasparente del reclutamento e della formazione, inclusi percorsi specialistici (cfr. cap. 6).
Articoli da modificare (schema):
1) Legge di bilancio (annuale) e relativi allegati: integrare autorizzazioni di spesa e dotazioni organiche per piani pluriennali di assunzione e formazione, collegandoli a indicatori di fabbisogno e copertura territoriale.
2) L. 31 dicembre 2009, n. 196 (contabilità e finanza pubblica): coordinare la programmazione pluriennale (monitoraggio e rendicontazione) delle politiche di personale.
3) Provvedimenti di riordino/carriere di ciascun Corpo (da coordinare con la normativa vigente): modificare/integrare per prevedere percorsi specialistici (cyber, investigazioni finanziarie, analisi dati) e per rafforzare la capacità formativa.
Esempio pratico (bozza):
- Piano pluriennale: articolo in legge di bilancio che autorizza assunzioni per triennio, distinguendo ruoli e sedi, con “clausola di aggiornamento annuale” su base ISTAT/Interno (indicatori di carico).
- Indicatori: obbligo di relazione annuale al Parlamento su: tasso di scopertura per provincia, tempi medi di reclutamento, ore di formazione erogate, quota personale impiegata in funzioni specialistiche (cyber/analisi dati).
- Capacità formativa: stanziamento dedicato per aumentare posti nelle scuole e per docenze/tecnologie (simulatori, laboratori cyber).
- DDL “Ragionevole durata e governance dei tempi del penale”. Introduzione di obblighi di trasparenza e rendicontazione (relazione annuale al Parlamento su durate e pendenze), rafforzamento di strumenti organizzativi e digitali, e misure mirate a ridurre i colli di bottiglia, in coerenza con l’art. 111 Cost. e con gli obiettivi di efficientamento (cfr. cap. 14.1).
Articoli da modificare (schema):
1) Costituzione – art. 111: riferimento di principio (non modificabile con legge ordinaria), da attuare con norme organizzative e processuali coerenti.
2) D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (attuazione L. 27 settembre 2021, n. 134): integrare con misure ulteriori di gestione dei flussi, digitalizzazione e semplificazione, salvaguardando garanzie difensive.
3) D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. L. 6 agosto 2021, n. 113) – art. 11 (UPP, Ufficio per il processo): modificare/integrare per stabilizzare e rendere strutturali profili e funzioni dell’UPP, collegandoli a obiettivi di smaltimento arretrato e riduzione durata.
4) D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. L. 17 dicembre 2012, n. 221) – art. 16-octies: coordinare la disciplina dell’UPP con gli interventi successivi, chiarendo governance e monitoraggio.
Esempio pratico (bozza):
- Obbligo di rendicontazione: articolo che impone relazione annuale al Parlamento su durata media per ufficio, arretrato, tassi di definizione, con pubblicazione open data.
- Stabilizzazione UPP: previsione di profili a tempo indeterminato (o percorsi di stabilizzazione) legati a competenze digitali/analisi dati, con assegnazione ai distretti con maggior arretrato.
- Gestione flussi: obbligo di “piano di smaltimento” per uffici sopra soglia, con target annuali e verifica da parte del Ministero/CSM.
- DDL “Esecuzione penale esterna, lavoro e riduzione della recidiva”. Rafforzamento dell’esecuzione penale esterna e dell’accesso responsabile alle misure alternative (L. 354/1975, artt. 47 e ss.), potenziamento di programmi di lavoro e formazione, standard minimi di monitoraggio della recidiva e valutazione d’impatto degli interventi (cfr. capp. 14.3–14.4).
Articoli da modificare (schema):
1) L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario): integrare/modificare il Capo VI “Misure alternative” (artt. 47 e ss.) per rafforzare criteri, controlli e accesso responsabile; potenziare l’assetto dell’UEPE (Uffici di esecuzione penale esterna) ex art. 72 e la capacità di presa in carico territoriale.
2) D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: integrare disposizioni attuative su lavoro, formazione, programmi trattamentali e coordinamento con servizi territoriali.
3) Legge di bilancio: integrare stanziamenti pluriennali per UEPE, lavoro/formazione e monitoraggio degli esiti (riduzione recidiva), con rendicontazione annuale.
Esempio pratico (bozza):
- Prescrizioni e controlli: integrazione degli artt. 47 e ss. per prevedere che, nei casi a rischio, l’affidamento in prova includa obbligo di lavoro/formazione e controlli graduati (report UEPE, verifiche, eventuale uso di strumenti di controllo dove già previsti dall’ordinamento).
- Standard UEPE: definizione di un “caseload massimo” (numero fascicoli per funzionario) e obbligo di presa in carico entro un termine (es. 30 giorni dall’ordinanza).
- Esiti: obbligo di monitorare recidiva a 12/24/36 mesi per tipologia di misura, con pubblicazione annuale.
- DDL “Benessere organizzativo e tutela dell’operatore”. Disposizioni per rendere strutturali i servizi di supporto psicologico nel comparto sicurezza, standard minimi nazionali, reportistica annuale pubblica (con metodologia omogenea) sul disagio lavorativo e misure sulla formazione manageriale/di comando e valutazione della leadership, nel rispetto della riservatezza delle persone (cfr. cap. 5).
Articoli da modificare (schema):
1) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: integrare (per la parte applicabile al comparto) con protocolli attuativi su stress lavoro-correlato e rischio psicosociale nei contesti ad alta esposizione.
2) Legge di bilancio e atti di programmazione: integrare finanziamenti stabili per servizi di supporto psicologico, formazione della leadership e monitoraggio del benessere organizzativo.
3) D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (conv. L. 23 maggio 1997, n. 135) – art. 18: coordinare con la disciplina del patrocinio/assistenza legale, come presidio di tutela dell’operatore anche sul piano organizzativo.
Esempio pratico (bozza):
- Report annuale: articolo che impone alle Amministrazioni del comparto un report pubblico annuale su benessere organizzativo (indicatori: assenze, infortuni, eventi critici, accessi al supporto, formazione) con dati anonimizzati.
- Standard minimi: previsione di un numero minimo di ore/anno di supporto psicologico disponibile per reparto e di formazione obbligatoria per comandanti su gestione del personale e stress operativo.
- Canale di accesso: procedura “one-stop” (sportello unico) con riservatezza e tempi certi di presa in carico.
- DDL “Dotazioni e strumenti non letali: standard, formazione e trasparenza”. Cornice normativa per l’adozione e l’impiego di strumenti non letali e dotazioni di protezione individuale, con standard minimi, formazione certificata, raccolta dati sugli impieghi e valutazione d’impatto su sicurezza di operatori e cittadini (cfr. cap. 5).
Articoli da modificare (schema):
1) D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (conv. L. 1° dicembre 2018, n. 132) – art. 19 (armi ad impulsi elettrici): modificare/integrare per chiarire perimetri di impiego, formazione obbligatoria, tracciabilità e raccolta dati sugli utilizzi (accountability).
2) Regolamenti e linee guida operative delle Amministrazioni competenti: integrare con standard minimi nazionali per l’impiego di strumenti non letali (formazione certificata, DPI, manutenzione, audit, trasparenza sugli esiti).
3) Legge di bilancio: integrare coperture pluriennali per acquisizione, formazione e monitoraggio delle dotazioni non letali.
Esempio pratico (bozza):
- Formazione e certificazione: “L’operatore è abilitato all’impiego dello strumento non letale solo dopo corso certificato e retraining annuale; l’abilitazione è revocata in caso di mancato aggiornamento”.
- Tracciabilità: obbligo di registrare ogni utilizzo (data/luogo/motivo/esito/eventuali lesioni) e trasmettere report trimestrale all’Amministrazione e, in forma aggregata, al Parlamento.
- Valutazione d’impatto: previsione di relazione annuale su riduzione colluttazioni/infortuni e su eventuali criticità, con protocolli di revisione.
- DDL “Supporto amministrativo civile (USAC) e riallocazione del personale in divisa”. Disciplina quadro per trasferire compiti amministrativi ripetitivi a personale civile e riallocare personale di Polizia a funzioni istituzionali, con segregazione funzionale e controlli (cfr. cap. 7).
Articoli da modificare (schema):
1) Norme organizzative del Ministero dell’Interno (ordinamento degli uffici, organici e mansionari): integrare per istituire formalmente le USAC e definire il perimetro delle attività trasferibili e i profili di accesso informatico.
2) Legge di bilancio e allegati: integrare autorizzazioni di spesa per assunzioni/mobilità di personale civile, digitalizzazione documentale e formazione, con obiettivi misurabili di riallocazione di FTE in divisa.
3) L. 31 dicembre 2009, n. 196: coordinare la programmazione pluriennale e la rendicontazione dei risultati (indicatori e report annuale al Parlamento).
4) Regole interne su sicurezza delle informazioni: integrare con segregazione dei ruoli, tracciabilità degli accessi e audit, per garantire assenza di interferenza con compiti istituzionali.
Esempio pratico (bozza):
- Catalogo attività trasferibili: allegato al DDL con elenco tassativo di processi amministrativi (protocollo, pratiche missioni, inventari, rendicontazione contratti), aggiornabile con decreto ministeriale.
- Segregazione: previsione che il personale USAC operi su sistemi/documenti amministrativi con profili “read/write” limitati, e senza accesso alle banche dati operative/investigative; audit trimestrale sugli accessi.
- Obiettivo misurabile: “Entro 24 mesi dall’entrata in vigore, riallocazione di almeno X% del personale oggi impiegato in compiti amministrativi a funzioni di controllo del territorio e investigazione”, con relazione annuale al Parlamento.
15.2 Mozioni e risoluzioni di indirizzo
Base istituzionale. Mozioni e risoluzioni sono strumenti di indirizzo politico-parlamentare che impegnano il Governo su priorità, criteri di attuazione e rendicontazione. In questo documento tali atti sono finalizzati a tradurre gli indirizzi del PLD in obiettivi misurabili, coerenti con la Costituzione (in particolare artt. 1, 97 e 111) e con il principio di legalità.
- Atto di indirizzo per rendere strutturali i modelli di prossimità “quartiere/periferie” e per definire standard minimi e indicatori di risultato (cfr. cap. 4).
- Atto di indirizzo per l’attuazione del modello USAC e la riallocazione di personale in divisa a funzioni istituzionali, con obiettivi misurabili e segregazione funzionale (cfr. cap. 7).
- Atto di indirizzo per l’implementazione del protocollo Istruzione–Interno sui moduli di legalità e cittadinanza (cfr. cap. 10).
- Atto di indirizzo per la reportistica annuale (con metodologia omogenea) su benessere organizzativo e disagio nel comparto sicurezza, e per l’adozione di standard minimi di supporto psicologico e formazione della leadership (cfr. cap. 5).
- Atto di indirizzo per la definizione di standard e priorità di acquisizione su dotazioni operative e strumenti non letali, con monitoraggio degli esiti (riduzione colluttazioni, infortuni e contenzioso) (cfr. cap. 5).
- Atto di indirizzo per la razionalizzazione delle programmazioni annuali tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza (cfr. cap. 11).
- Atto di indirizzo per un piano pluriennale di tutela del potere d’acquisto del comparto sicurezza e per la revisione trasparente di indennità e straordinari (cfr. cap. 12).
- Atto di indirizzo per l’attuazione efficace della cooperazione europea e per gli investimenti in interoperabilità e sicurezza informatica dei sistemi (cfr. cap. 13).
15.3 Interrogazioni, audizioni e indagini conoscitive
Base istituzionale. Interrogazioni, audizioni e indagini conoscitive servono a esercitare controllo e indirizzo sull’azione di Governo e amministrazioni, a migliorare qualità dei dati pubblici e a verificare l’efficacia delle politiche. Nel quadro liberale-garantista del PLD, tali strumenti sono essenziali per coniugare sicurezza, diritti e responsabilità istituzionale.
- Interrogazione al Ministro dell’Interno su organici effettivi, turnazioni e ore/uomo di presidio sul territorio per provincia/area urbana, con richiesta di pubblicazione annuale di un cruscotto di indicatori (cfr. cap. 2.1 e cap. 6).
- Interrogazione su criminalità predatoria e serie storiche (furti/rapine) e sull’adozione di reportistica standard del Servizio Analisi Criminale, con accesso a dati territoriali comparabili (cfr. cap. 2.2 e cap. 4).
- Interrogazione su truffe online e frodi digitali: risorse alla Polizia Postale, tempi medi di lavorazione dei casi, campagne di prevenzione e cooperazione con operatori finanziari/telefonici, con indicatori ex post (cfr. cap. 2.2).
- Audizioni (Commissioni competenti) su cooperazione pubblico–privato: Prefetture, Forze di polizia, ASSIV/associazioni di settore, sindacati e ANCI, per definire perimetri, standard e controlli dei servizi sussidiari/complementari (cfr. cap. 8 e cap. 15.1).
- Audizioni su benessere organizzativo nel comparto sicurezza (anche con rappresentanti di psicologia del lavoro e medicina del lavoro) per definire standard minimi e metodologia omogenea di reportistica annuale (cfr. cap. 5).
- Indagine conoscitiva su tempi del processo penale (durate, arretrato, colli di bottiglia organizzativi), con richieste di open data e valutazione delle misure attuative su UPP e digitalizzazione (cfr. cap. 14.1–14.2).
- Indagine conoscitiva su sovraffollamento penitenziario e sicurezza interna: capienza, organici di Polizia penitenziaria, sanità penitenziaria, accesso alle misure alternative e capacità UEPE, con focus su impatto su recidiva (cfr. cap. 14.3–14.4).
- Interrogazione su dotazioni e strumenti non letali: criteri di acquisizione, formazione, protocolli d’impiego e raccolta dati sugli utilizzi (lesioni, esiti, contenzioso), per rafforzare accountability (cfr. cap. 5).
- Audizioni/indagine conoscitiva su cooperazione europea e interoperabilità (attuazione Prüm II, sicurezza informatica, tracciabilità accessi e controlli indipendenti), con indicazioni su investimenti e garanzie (cfr. cap. 13).
15.4 Emendamenti e iniziative in legge di bilancio
Base istituzionale. Le proposte di finanziamento e gli emendamenti si collocano nel ciclo di bilancio disciplinato dalla L. 31 dicembre 2009, n. 196 (contabilità e finanza pubblica) e dalla legge di bilancio annuale. L’obiettivo del PLD è legare le risorse a programmi pluriennali, indicatori di risultato e rendicontazione pubblica, evitando misure una tantum prive di verifica.
- Finanziamento di un piano pluriennale di adeguamento retributivo e di revisione delle indennità operative (cap. 12).
- Risorse per rafforzare capacità formativa e reclutamento, con investimenti su specializzazioni (cap. 6).
- Risorse per assunzioni/mobilità di personale civile e per digitalizzazione documentale a supporto delle USAC, con obiettivi misurabili di riallocazione del personale in divisa a compiti istituzionali (cap. 7).
- Risorse per rafforzare la capacità del sistema giustizia di rispettare la ragionevole durata nel penale (personale amministrativo, Ufficio per il processo/UPP, digitalizzazione e infrastrutture), con obiettivi misurabili e rendicontazione annuale (cap. 14.1-14.2).
- Finanziamento di esecuzione penale esterna, programmi di lavoro e formazione per persone in esecuzione penale, e rafforzamento dei servizi territoriali di reinserimento, con monitoraggio di esiti e recidiva (cap. 14.3-14.4).
- Investimenti in infrastrutture IT, interoperabilità e cyber-sicurezza dei sistemi, coerenti con gli obiettivi di cooperazione europea (cap. 13).
- Fondi per servizi di supporto psicologico e benessere organizzativo nel comparto sicurezza (cap. 5).
- Fondi per l’acquisizione e la formazione su dotazioni operative e strumenti non letali, inclusa manutenzione, addestramento periodico e raccolta dati sugli impieghi (cap. 5).
- Risorse per programmi scuola–legalità e materiali didattici (cap. 10).
Fonti normative richiamate e principali articoli da modificare (selezione). Costituzione (artt. 27, 97, 111, 112, 138); TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Titolo IV e art. 134) e regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635); D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153; D.M. 1 dicembre 2010, n. 269 e D.M. 25 febbraio 2015, n. 56; D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 18 (conv. L. 31 luglio 2005, n. 155); D.L. 12 luglio 2011, n. 107 (conv. L. 2 agosto 2011, n. 130); D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 4); D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; D.L. 25 marzo 1997, n. 67, art. 18 (conv. L. 23 maggio 1997, n. 135); D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 19 (conv. L. 1 dicembre 2018, n. 132); D.L. 9 giugno 2021, n. 80, art. 11 (conv. L. 6 agosto 2021, n. 113); D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-octies (conv. L. 17 dicembre 2012, n. 221); D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (attuazione L. 27 settembre 2021, n. 134); L. 26 luglio 1975, n. 354 (artt. 47 e ss., UEPE) e D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230; L. 31 dicembre 2009, n. 196; L. 20 agosto 2019, n. 92; Regolamento (UE) 2024/982 (“Prüm II”); D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, art. 13 (passaggi di funzioni tra requirenti e giudicanti).
RIFORMA DELLA MEDICINA GENERALE
RIFORMA DELLA MEDICINA GENERALE
Contestualizzazione
Dal punto di vista organizzativo, il distretto sanitario è responsabile della programmazione operativa dei servizi territoriali, del coordinamento delle strutture e della presa in carico della popolazione, tuttavia, questa funzione di governo non è definita attraverso processi organizzativi chiari ed espliciti. È evidente che la presa in carico del paziente non può prescindere dall’impiego ottimale dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS), ma il rapporto tra la nuova infrastruttura territoriale e l’organizzazione professionale della medicina generale resta in larga misura affidato alle scelte organizzative delle singole regioni e delle aziende sanitarie, contribuendo una volta di più alla disomogeneità del servizio sanitario sui territori.
La medicina generale continua ad essere esercitata in solitudine, negli studi medici convenzionati. Alla luce del DM 77/22, la presa in carico richiede un soggetto clinico organizzato, responsabile della gestione dell’assistenza su una popolazione definita. Questa funzione, oggi implicita nella medicina generale, richiede una esplicitazione organizzativa coerente, che può trovare una configurazione adeguata in una Unità Operativa di Medicina Generale (UOMG), evoluzione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali in senso multiprofessionale. Fermo restando il rapporto fiduciario dell’assistito con un MMG assegnato, la UOMG, nel suo complesso, garantirà la continuità assistenziale, il governo dei percorsi di cura, nel rispetto dei PDTA e l’utilizzo delle strutture introdotte dal DM 77 come piattaforme operative. Occorre prevedere un responsabile dell’UO di MMG (equivalente ad un primario) che risponde al direttore di distretto e che coordina i MMG facenti capo ad una Casa di Comunità (CdC). L’UO di MG potrà essere assegnataria di obiettivi di budget. Questa soluzione richiede il varo di un’apposita riforma della Medicina Generale, che viene tratteggiata nel box successivo. Per completare questa possibile riforma, occorre intervenire anche sul percorso formativo dei medici di medicina generale, la cui specializzazione è oggi gestita autonomamente dalle singole regioni, in accordo con i sindacati di categoria, a che sarebbe auspicabile venisse portata all’interno delle università, con pari dignità rispetto a tutte le altre specializzazioni mediche.
SCHEMA DELLA PROPOSTA DI RIFORMA DELLA MEDICINA GENERALE
1.Introduzione strutturale della Medicina Generale nel corso di laurea in medicina e chirurgia
In seguito alla riforma di cui al DM 77/2022, la medicina generale è oggi asse portante dell’assistenza territoriale. È necessario che l’insegnamento di questa disciplina diventi parte integrante del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia.
Benefici attesi:
- ampliamento delle competenze cliniche trasversali di tutti i laureati;
- maggiore consapevolezza del ruolo della medicina generale nell’assistenza territoriale;
- maggiore attrattività della futura specializzazione dei MMG.
2.Inserimento della formazione specialistica in Medicina Generale nel sistema delle specializzazioni universitarie
La formazione dei medici di medicina generale dovrebbe essere ricondotta nell’ambito delle scuole di specializzazione universitarie, superando l’attuale gestione regionale e adeguando il valore delle borse di studio (che oggi hanno un valore inferiore alla metà di quello delle borse di studio delle altre specializzazioni mediche).
Benefici attesi:
- standardizzazione nazionale dei contenuti formativi;
- equiparazione rispetto alle altre specializzazioni;
maggiore attrattività della disciplina, anche grazie all’adeguamento delle borse di studio.
3.Creazione dell’Unità Operativa territoriale di Medicina Generale (UOMG)
Si tratterebbe di una soluzione nuova ed efficace per rompere l’isolamento del medico di famiglia.
L’UOMG opererà sotto la guida di un responsabile di unità operativa scelto tra i MMG (equivalente al primario). Sarà la struttura di coordinamento dei MMG e di integrazione con quella degli altri professionisti operanti nella Casa di Comunità. Garantisce l’assistenza alla popolazione che fa capo alla casa di comunità.
Fermo restando il rapporto fiduciario dell’assistito con il MMG scelto, la UOMG garantisce la continuità assistenziale anche nelle ore notturne e festive e il coordinamento dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) e i Piani Assistenziali Individualizzati (PAI).
Benefici attesi:
- completare e dare concretezza alla previsione del DM 77 di gestione dell’assistenza sulla popolazione che fa riferimento alla CdC, che tuttavia il decreto non disciplina in modo esplicito;
- superare le AFT, rivelatesi inadeguate, evitando inutili doppioni;
- rottura dell’isolamento del medico di famiglia;
- contribuire a decongestionare i pronto soccorso.
4.Redistribuzione degli studi dei MMG e PLS, tenendo conto della distribuzione della popolazione assistita, favorendo l’aggregazione di medici che facciano capo alle case di comunità
Gli studi dei MMG e PLS devono essere distribuiti sul territorio per assicurare un servizio di prossimità agli assistiti. La casa di comunità potrà ospitare una parte degli studi, compatibilmente con la distribuzione della popolazione assistita. Ciascun MMG e PLS, a prescindere dalla localizzazione fisica del proprio studio, farà capo all’UOMG con sede presso la CdC. Alla CdC il MMG e il PLS deve garantire una parte delle proprie ore di lavoro per attività comuni e per coprire la continuità assistenziale h24, 7 gg su 7. In tutti questi casi, l’ubicazione dello studio dovrebbe essere definita in accordo con il direttore del distretto, avendo chiare le esigenze complessive del bacino di utenza.
Le AFT sono state disciplinate con atti legislativi nel 2012, in un’epoca in cui non esistevano le case di comunità. Alla luce della riforma dell’assistenza territoriale, esse vengono superate e le loro funzioni assorbite dall’UOMG. Gli obiettivi attribuiti alle AFT, come aggregazioni virtuali, possono più efficacemente essere conseguiti dalle UOMG.
Benefici attesi:
- reale continuità assistenziale in assenza del medico titolare;
- integrazione multiprofessionale e superamento dell’isolamento professionale;
- promozione del lavoro d’equipe;
- migliore pianificazione territoriale.
5. Abilitazione dei MMG e dei PLS all’esecuzione di esami diagnostici di primo livello
Previo percorso formativo certificato, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta devono poter eseguire direttamente esami di primo livello nelle Case di Comunità, anche con il supporto della telerefertazione.
Benefici attesi:
- maggiore tempestività diagnostica e continuità assistenziale;
- riduzione delle prescrizioni e maggiore appropriatezza clinica;
- riduzione delle liste d’attesa.
6.Evoluzione del rapporto contrattuale dei MMG e dei PLS
L’attuale regime convenzionale appare sempre meno coerente con la crescente integrazione del medico di famiglia nell’organizzazione del SSN. Si propone l’assunzione dei nuovi MMG e PLS, con contratto di lavoro subordinato, senza oneri aggiuntivi, garantendo possibilità di sviluppo professionale e accesso progressivo ai ruoli dirigenziali interni. Ai medici già in servizio potrebbe essere lasciata facoltà di opzione (convenzione – vs – rapporto di lavoro subordinato). L’orario di lavoro sarà pari a 38 ore settimanali per tutti i MMG, come per gli altri medici dipendenti. Almeno 20 ore saranno ore di studio (oggi sono al massimo 15, o 18 per i medici che superano il tetto dei 1.500 assistiti), al servizio dei propri pazienti, le restanti ore devono essere a disposizione della casa di comunità e/o del distretto. Resta immutata la possibilità di scelta del medico di medicina generale da parte degli assistiti e il mantenimento del rapporto fiduciario, continuativo, dell’assistito con il proprio MMG. Una quota della retribuzione del MMG deve essere ancorata al numero di assistiti che lo hanno scelto, e avrà carattere premiale.
Benefici attesi:
- maggiore integrazione organizzativa;
- migliore adesione ai principi della riforma dell’assistenza territoriale.
7.Piattaforma informatica unica e interoperabile, per tutti i MMG e PLS
La frammentazione dei sistemi informativi regionali rappresenta un ostacolo all’efficienza operativa. Si propone l’adozione di una cartella clinica elettronica unica per i MMG e PLS, interoperabile con tutti gli applicativi regionali e con il Fascicolo Sanitario Elettronico. La cartella clinica elettronica deve essere certificata dal ministero, e dovrebbe essere acquisita dalla regione attraverso gara pubblica.
Benefici attesi:
- riduzione delle attività amministrative manuali;
- miglioramento della qualità e completezza del dato clinico;
- maggiore integrazione informativa tra livelli assistenziali;
più tempo disponibile per l’assistenza ai pazienti.
RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE SUGLI AFFITTI
RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE SUGLI AFFITTI
1. La situazione attuale
Il mercato della locazione in Italia si trova oggi in una fase di forte squilibrio.
Secondo i dati CENSIS (dicembre 2022), il 70,8% delle famiglie italiane è proprietario della casa in cui vive, mentre solo il 20,5% vive in affitto. Un ulteriore 28% delle famiglie possiede più di un immobile, segno di una forte tradizione di investimento nella proprietà privata, radicata nella cultura economica e sociale del Paese.
Sempre secondo il Censis Il valore simbolico della casa in Italia è particolarmente elevato: per oltre il 90% degli italiani rappresenta un rifugio sicuro e una forma di garanzia per il futuro. L’esperienza della pandemia ha rafforzato questa percezione, consolidando la casa come pilastro di stabilità economica e familiare ed è ritenuta un buon strumento di investimento.
Tuttavia, il quadro attuale mostra un mercato delle locazioni in contrazione: le abitazioni disponibili in affitto sono poche, i canoni elevati, e cresce la quota di proprietari che preferisce lasciare gli immobili sfitti o convertirli in affitti brevi turistici, percepiti come più sicuri e redditizi.
Il risultato è un mercato immobiliare rigido, che penalizza studenti, lavoratori fuori sede e famiglie in mobilità.
2. Le criticità del sistema attuale
Il sistema normativo e fiscale che regola le locazioni è oggi eccessivamente complesso e squilibrato, e presenta ostacoli che scoraggiano la regolare messa a disposizione degli immobili.
Le principali criticità possono essere suddivise in due categorie: quelle legate al rapporto tra locatore e inquilino e quelle di natura burocratico-fiscale.
2.1. Criticità nei rapporti tra proprietari e inquilini
L’attuale disciplina degli sfratti presenta criticità strutturali che scoraggiano fortemente i proprietari dal mettere immobili sul mercato della locazione, contribuendo alla scarsità dell’offerta abitativa. Le criticità principali sono:
- Termini eccessivamente lunghi per ottenere il rilascio dell’immobile in caso di morosità o finita locazione, dovuti alla stratificazione normativa e alla forte discrezionalità del giudice nel concedere rinvii e sospensioni.
- Il “termine di grazia” permette all’inquilino moroso di sanare il debito anche dopo mesi, più volte nel corso del rapporto, rallentando lo sfratto e aumentando il rischio per il proprietario.
- Le procedure esecutive, anche dopo il provvedimento di sfratto, sono lente e incerte, richiedono molteplici accessi dell’Ufficiale Giudiziario e dipendono dalla disponibilità della forza pubblica.
- Il proprietario, durante tutta la durata del contenzioso, continua a sostenere costi (IMU, condominio, spese legali, bollette) senza poter utilizzare l’immobile e senza incassare i canoni.
- Il sistema fiscale attuale prevede che il proprietario paghi imposte anche su canoni non percepiti, recuperabili solo a distanza di tempo tramite credito d’imposta dopo la conclusione della procedura giudiziaria.
Nel complesso, il sistema attuale genera incertezza, costi elevati e tempi imprevedibili, che rendono il mercato della locazione a lungo termine poco attrattivo rispetto ad alternative meno rischiose (affitti brevi, uso personale, case lasciate vuote).
2.2. Criticità fiscali
- L’attuale regime fiscale sulle locazioni abitative (IRPEF ordinaria o cedolare secca al 21%) risulta penalizzante, soprattutto considerando la presenza di imposte aggiuntive come l’IMU che colpiscono lo stesso immobile.
- La cedolare secca al 10% è riservata ai soli contratti a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa, lasciando fuori gran parte dei proprietari e creando un sistema fiscale disomogeneo e poco incentivante.
- L’assenza di un meccanismo che consenta di dedurre i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria porta a tassare il reddito lordo anziché quello effettivo, scoraggiando la messa a reddito degli immobili e riducendo la qualità del patrimonio locativo.
2.3 Criticità legate all’assenza di un mercato dell’affitto professionale
- Le procedure complesse e i tempi lunghi per interventi di trasformazione, recupero o sostituzione edilizia riducono l’interesse a investire in nuovi alloggi in affitto, concentrando il mercato quasi esclusivamente sulla piccola proprietà privata.
- A differenza di quanto accade in molte città europee, in Italia mancano operatori professionali della locazione (fondi immobiliari, REIT, società di gestione), in grado di portare sul mercato un’offerta abitativa stabile e strutturata.
- Dal punto di vista fiscale, gli immobili residenziali destinati alla locazione da parte di operatori professionali sono trattati come beni patrimoniali e non come beni strumentali, con un carico impositivo che disincentiva la nascita di un vero settore dell’affitto professionale.
3. Proposte di riforma
L’obiettivo è costruire un sistema di locazione trasparente, flessibile e sicuro, che incentivi la legalità, tuteli i diritti di entrambe le parti e renda conveniente la locazione regolare.
Le riforme proposte intervengono su tre aree: semplificazione normativa, fiscalità equa e tutela dei rapporti contrattuali.
3.1. Semplificazione e flessibilità contrattuale
- Nuova legge quadro unica sulla locazione privata, che sostituisca la Legge 431/1998 e le norme correlate, unificando la disciplina in un testo chiaro e coerente.
- Superamento delle tipologie contrattuali rigide (4+4, 3+2, transitorio): Si propone di abrogare l’attuale sistema di contratti tipizzati a durata predeterminata e di consentire alle parti la piena libertà di concordare condizioni, durata e canone, garantendo così maggiore flessibilità e adattabilità ai diversi contesti abitativi e lavorativi.
Per garantire certezza giuridica e stabilità del rapporto, si introduce una durata minima standard di 1 anno per i contratti di locazione libera, con possibilità di proroga e recesso nei limiti previsti dalla legge.
Resta salva la possibilità di stipulare contratti di durata più breve esclusivamente nei casi previsti dalla normativa speciale (lavoro temporaneo, cure mediche, esigenze documentate).
- Modifica degli artt. 1596 e 1613 c.c. per consentire:
- recesso dell’inquilino con preavviso di 1 mese;
- recesso del locatore con preavviso di 4 mesi, garantendo un equilibrio tra flessibilità e tutela.
Questa maggiore libertà contrattuale favorirebbe la mobilità abitativa e l’emersione degli affitti oggi non registrati.
3.2. Contratti standardizzati e gratuiti
- Introduzione di un modello unico nazionale di contratto precompilato, scaricabile e registrabile online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate e/o dall’applicazione IO.
- Registrazione automatica e abolizione dei costi di imposta di registro, di disdetta anticipata e delle procedure tramite modello F23.
- Un sistema informatizzato semplifica gli adempimenti e garantisce la trasparenza dei rapporti.
- Abolizione dell’obbligo di attestazione di congruità rilasciata da associazioni private per i contratti a canone concordato, sostituita da autodichiarazione standardizzata e controlli pubblici ex post, eliminando costi fissi e intermediazioni obbligatorie.
3.3. Riforma delle procedure di sfratto: certezza dei tempi e meno rischio per i proprietari
Per incentivare un aumento stabile dell’offerta di immobili in locazione, è necessario intervenire sulla disciplina degli sfratti, rendendola più rapida, prevedibile e sostenibile per entrambe le parti. La proposta di riforma, in linea con le migliori pratiche europee, si articola nei seguenti punti:
- Riduzione e limitazione del “termine di grazia”, prevedendo un periodo massimo di 30 giorni, esercitabile una sola volta, con criteri applicativi chiari e non rimessi alla discrezionalità del giudice.
- Tempi certi e procedure più snelle per la reimmissione del proprietario nel possesso dell’immobile, limitando i rinvii e stabilendo scadenze obbligatorie per gli accessi dell’Ufficiale Giudiziario e per l’intervento della forza pubblica.
- Semplificazione e uniformità della procedura esecutiva, così da evitare differenze applicative tra tribunali e garantire maggiore prevedibilità agli operatori.
- Mantenimento di una tutela minima per l’inquilino, che conserva la possibilità di sanare la morosità una sola volta e di contestare eventuali abusi documentali del locatore.
Questa riforma mira a ristabilire un equilibrio ragionevole tra diritti del locatore e diritti del conduttore, riducendo il rischio economico e l’imprevedibilità che oggi spingono molti proprietari a sottrarsi al mercato dell’affitto tradizionale.
Un sistema più rapido, certo e sostenibile permetterebbe di aumentare l’offerta di immobili, calmierare i prezzi e rendere il mercato più competitivo e funzionale.
3.4. Fiscalità per i piccoli locatori
- Introduzione della deducibilità dei costi di manutenzione per gli immobili locati Si propone di consentire ai proprietari la deduzione integrale dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora documentati e riferibili ad immobili locati.
Questo meccanismo fiscale – già previsto in vari ordinamenti europei – permetterebbe di tassare il reddito netto e non il reddito lordo, incentivando al tempo stesso la cura e il mantenimento del patrimonio immobiliare privato.
Si aggiunge l’assoluta contrarietà all’innalzamento della cedolare secca per le locazioni brevi non imprenditoriali. Il PLD evidenzia come un aumento dell’aliquota:
- non comporterebbe alcuna crescita dell’offerta di locazioni a lungo termine,
- penalizzerebbe esclusivamente i proprietari non professionali che utilizzano l’affitto breve come integrazione reddituale,
- ridurrebbe l’attrattività del comparto turistico extralberghiero,
- aumenterebbe il rischio di ritorno all’irregolarità e all’affitto in nero.
Viene pertanto richiesto il mantenimento dell’attuale regime fiscale delle locazioni brevi non imprenditoriali, evitando misure punitive e prive di evidenza di efficacia.
3.5. Urbanistica e fiscalità per lo sviluppo dell’affitto professionale
Per affrontare in modo strutturale la scarsità di offerta abitativa in locazione, le misure su contratti e tassazione dei piccoli proprietari devono essere affiancate da una strategia urbanistico-fiscale mirata a favorire la nascita di operatori professionali della locazione, complementari alla proprietà diffusa. In questa direzione si propone di:
- riconoscere gli immobili residenziali destinati stabilmente alla locazione da parte di operatori professionali come beni strumentali dell’attività, e non come meri beni patrimoniali;
- consentire la deducibilità integrale dei costi di costruzione, manutenzione, gestione e finanziamento, allineando il trattamento fiscale a quello previsto per le altre attività produttive;
- determinare il reddito imponibile sulla base del reddito effettivo (canoni incassati meno costi deducibili), superando logiche forfettarie o basate esclusivamente sulla rendita catastale;
Questa impostazione si integra con la proposta, già formulata per i proprietari persone fisiche, di rendere deducibili i costi di manutenzione per tutti gli immobili locati: la logica comune è incentivare chi immette case sul mercato e contribuisce ad ampliare l’offerta regolare, non chi lascia gli immobili vuoti o sottoutilizzati.
4. Obbiettivi della riforma
L’obiettivo generale della riforma è quello di ripristinare la libertà di scelta tra affitto breve e affitto lungo, superando le distorsioni prodotte da un sistema normativo rigido, punitivo e incapace di garantire ai proprietari condizioni di sicurezza e prevedibilità.
Oggi molti immobili vengono lasciati vuoti o destinati esclusivamente agli affitti brevi perché i contratti di lungo termine, così come strutturati, espongono il proprietario a rischi eccessivi: sfratti interminabili, tassazione su canoni non percepiti, scarsa tutela in caso di morosità, obblighi di durata non sempre compatibili con le esigenze reali delle parti.
Le misure proposte – maggiore flessibilità contrattuale con durata minima di un anno, tutela bilanciata, deducibilità dei costi di manutenzione e stabilità fiscale – riavvicineranno i due mercati e rimuoveranno gli ostacoli che oggi rendono l’affitto lungo una scelta penalizzante.
Il proprietario potrà così valutare con piena libertà e responsabilità quale forma di locazione sia più adatta alla propria situazione, senza la pressione di regimi fiscali punitivi o di un sistema contrattuale che lo espone a rischi sproporzionati.
Un secondo obiettivo è favorire un clima di trasparenza e fiducia reciproca, superando quell’atteggiamento conflittuale che per decenni ha contrapposto locatori e conduttori.
Quando diritti e doveri sono chiari, le procedure sono rapide e il quadro normativo è comprensibile, il rapporto tra le parti torna a essere un patto equilibrato e non più un terreno di scontro.
La riforma vuole quindi riappacificare le parti, restituendo al rapporto locativo la sua natura originaria: un accordo volontario tra due soggetti che hanno entrambi interesse a rispettarlo.
Fondamentale è anche l’obiettivo di ridurre l’evasione fiscale e il ricorso agli affitti in nero.
Questo non si ottiene con misure repressive o con aumenti di aliquote, ma attraverso un sistema che renda conveniente e sicura la registrazione dei contratti.
La possibilità di dedurre i costi di manutenzione, l’esistenza di un regime fiscale stabile e non punitivo e l’introduzione di procedure di rilascio certe e rapide faranno sì che la legalità diventi la scelta più razionale per tutti.
Inoltre, una maggiore sicurezza per i proprietari porterà naturalmente a un aumento dell’offerta regolare di immobili in affitto.
L’ingresso di nuove abitazioni sul mercato – diverse dalle sole case vacanza – contribuirà a soddisfare le esigenze di mobilità abitativa e professionale, fondamentali per studenti, lavoratori e giovani famiglie.
Più offerta significa anche prezzi più equilibrati, perché come sempre accade in un mercato concorrenziale, è la disponibilità reale di immobili a determinare l’andamento dei canoni, non misure coercitive o interventi emergenziali.
Infine, la riforma mira a creare un equilibrio moderno tra libertà contrattuale e tutela dei diritti fondamentali, superando quella logica del conflitto permanente che ha segnato per decenni il dibattito sulle locazioni.
Il nostro obiettivo è sostituire un sistema difensivo e punitivo con un modello fondato sulla responsabilità reciproca, sulla libertà negoziale e sulla certezza delle regole, così da costruire un mercato più giusto, dinamico e collaborativo, in cui le parti possano davvero scegliere e accordarsi liberamente all’interno di un quadro trasparente e garantito.
LIBERARE ENERGIA
LIBERARE ENERGIA
PREMESSA
L’energia è la misura della libertà di un Paese. Senza energia accessibile e sicura non esistono crescita né autonomia. Ma l’autonomia energetica richiede infrastrutture efficienti e fonti stabili, in grado di sostenere la domanda a fronte di un mondo più instabile, sia sul piano climatico che geopolitico. L’energia non è una merce come le altre: è un’infrastruttura abilitante. Senza una disponibilità continua, sicura e a costi sostenibili, non possono esistere la produzione industriale, i servizi avanzati, la sanità moderna, le infrastrutture digitali né una piena partecipazione sociale. La qualità del sistema energetico determina il livello di libertà economica e politica di un Paese. Un sistema fragile genera dipendenza, instabilità dei prezzi, perdita di competitività e vulnerabilità alle crisi geopolitiche. La politica energetica deve quindi essere concepita come una politica di sicurezza nazionale, di sviluppo economico e di sovranità democratica, fondata su dati, scienza e strumenti di mercato. La sicurezza energetica comprende anche la vigilanza sulle filiere tecnologiche strategiche, al fine di evitare nuove dipendenze industriali concentrate.
1 ENERGIA, SVILUPPO E SICUREZZA NAZIONALE
Lo sviluppo economico moderno è storicamente associato a una crescente disponibilità di energia e a un miglioramento continuo dell’efficienza tecnologica. L’aumento del PIL e la riduzione dell’intensità energetica non sono processi contraddittori: i Paesi più avanzati sono quelli che producono più valore per unità di energia consumata, non quelli che rinunciano all’energia. Oggi l’Italia presenta una vulnerabilità strutturale: una dipendenza elevata dalle importazioni di energia primaria, in particolare di gas naturale e petrolio. Nel 2022 l’Italia ha importato oltre il 74% dell’energia primaria che consuma2, questa dipendenza ha tre effetti sistemici:
1.esposizione alla volatilità dei prezzi internazionali
2.trasferimento netto di ricchezza all’estero
3.riduzione dell’autonomia decisionale in contesti di crisi geopolitica
Ridurre la dipendenza energetica significa creare le condizioni perché imprese e cittadini operino in un contesto più libero, competitivo e aperto, favorendo decisioni economiche e industriali meno vincolate da fattori esterni.
In questo quadro, la sicurezza energetica richiede il superamento degli ostacoli sociali, economici e di sistema che limitano la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali. È necessario rimuovere i vincoli normativi e autorizzativi che impediscono un aumento dei siti di estrazioni nazionali di idrocarburi, laddove tecnicamente ed economicamente sostenibile, al fine di sostituire una quota di petrolio e gas naturale importati, sia via gasdotto sia in forma liquefatta. Tale approccio non mira all’autosufficienza, ma a una riduzione strutturale della dipendenza estera nella fase di transizione. In tale contesto, un maggiore coordinamento tra produzione nazionale di gas e fabbisogno interno contribuirebbe a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e l’efficienza del sistema energetico.
La transizione energetica deve quindi perseguire simultaneamente:
• sicurezza degli approvvigionamenti
• riduzione e stabilità dei prezzi
• competitività industriale
• decarbonizzazione
Nel valutare la sicurezza energetica è necessario considerare anche la dipendenza da filiere tecnologiche concentrate in pochi Paesi extra-europei. La capacità di produrre, manutenere e rinnovare le infrastrutture energetiche è parte integrante della sovranità economica.
2 IL SISTEMA ELETTRICO ITALIANO: REALTÀ FISICA E LIMITI STRUTTURALI
Il sistema elettrico italiano è caratterizzato da una crescente elettrificazione dei consumi finali: climatizzazione, mobilità elettrica, data center, servizi digitali e industria. Questa evoluzione aumenta non solo il fabbisogno annuo di energia, ma soprattutto la necessità di potenza disponibile nei momenti critici.
Nel 2024, le rinnovabili hanno coperto il 41,2% della domanda elettrica italiana, il gas naturale il 40,7%, il carbone meno del 4%. Le fonti rinnovabili non programmabili hanno aumentato significativamente il contributo alla produzione elettrica, ma presentano limiti fisici non eliminabili:
• produzione variabile nel tempo
• disallineamento tra produzione e domanda
• concentrazione geografica delle risorse
Gli eventi climatici estremi (siccità, ondate di calore) hanno dimostrato che anche fonti storicamente affidabili, come l’idroelettrico, possono diventare vulnerabili.
Già nel 2022, la grave scarsità di risorsa idrica registrata mise a dura prova il settore energetico e l’Italia, con un calo della produzione di circa 17 TWh, fu il Paese europeo che risentì maggiormente della carenza d’acqua4, quell’anno la produzione idroelettrica si ridusse di oltre il 20% rispetto alla media del decennio 2010-20205.
Un sistema elettrico non può essere valutato sulla media annua, ma sulla sua capacità di reggere i picchi di stress e d seguire il profilo della domanda.
Ne consegue la necessità di un mix energetico che integri:
• fonti intermittenti con accumulo
• flessibilità
• capacità programmabile a basse emissioni
L’espansione delle fonti rinnovabili deve essere valutata in funzione dell’equilibrio complessivo del sistema elettrico, della resilienza infrastrutturale e della sicurezza degli approvvigionamenti dei materiali.
3 PRINCIPI GUIDA DELLA POLITICA ENERGETICA LIBERAL-DEMOCRATICA
Il Partito LiberalDemocratico adotta un approccio pragmatico e non ideologico alla transizione energetica, fondato su sei principi:
1. Sicurezza energetica come interesse nazionale primario
2. Neutralità tecnologica, nel rispetto degli obiettivi climatici e della competitività delle soluzioni tecniche
3. Mercati concorrenziali e regolazione efficace
4. Responsabilità degli operatori per gli effetti di sistema
5. Trasparenza e coinvolgimento informato dei cittadini
6. Diversificazione tecnologica e industriale: nessuna tecnologia energetica può diventare pilastro esclusivo del sistema se associata a dipendenze critiche e concentrate da fornitori esteri.
Lo Stato non deve scegliere le tecnologie vincitrici, ma creare le condizioni affinché le soluzioni più efficienti emergano. Ciò richiede tuttavia una capacità pubblica solida di valutazione tecnica ed economica delle tecnologie disponibili, senza la quale non è possibile disegnare strumenti di mercato efficaci e neutrali.
4 GOVERNANCE, AUTORIZZAZIONI, RETI E MERCATI
4.1 Indirizzo strategico nazionale e cooperazione istituzionale
La frammentazione delle competenze tra Stato e Regioni ha rallentato lo sviluppo di infrastrutture energetiche strategiche. È necessario rafforzare il coordinamento senza esautorare i territori.
Proposte
1. Definire con chiarezza il ruolo dello Stato e delle Regioni in materia energetica
Lo Stato stabilisce le priorità strategiche nazionali e gli obiettivi da raggiungere; le Regioni realizzano gli interventi e rilasciano le autorizzazioni entro tempi certi. In caso di ritardi o mancato rispetto delle scadenze previste dalla legge, è possibile l’intervento sostitutivo dello Stato.
Obiettivo: evitare conflitti di competenza, ridurre i blocchi decisionali e garantire la realizzazione delle infrastrutture energetiche strategiche.
2. Assicurare una regia nazionale sul rispetto dei tempi e degli impegni
Senza creare nuovi enti, lo Stato attiva un sistema di coordinamento e monitoraggio che controlla l’avanzamento dei progetti energetici strategici e interviene solo nei casi di stallo, nei limiti previsti dalla Costituzione.
Obiettivo: garantire coerenza delle scelte a livello nazionale, rispetto degli impegni europei e certezza dei tempi di realizzazione.
4.2 Semplificazione autorizzativa e certezza dei procedimenti
La complessità autorizzativa è uno dei principali fattori di rischio per gli investimenti energetici in Italia.
La produzione diffusa resta frenata da iter autorizzativi lunghi e disomogenei: per un parco eolico servono in media 7 anni di permessi.
Proposte
1. Digitalizzare integralmente i procedimenti autorizzativi attraverso sportelli unici nazionali e regionali, con tracciabilità e scadenze vincolanti.
Obiettivo: ridurre drasticamente i tempi autorizzativi e il rischio amministrativo.
2. Standardizzare requisiti e fasi procedurali a livello nazionale, limitando la discrezionalità non motivata.
Obiettivo: garantire parità di trattamento e prevedibilità regolatoria.
4.3 Strumenti di mercato: CfD, PPA e bancabilità
La transizione energetica richiede investimenti molto elevati e tempi di rientro lunghi, in un contesto di forte incertezza dei prezzi. Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza energetica e competitività industriale è quindi essenziale ridurre il rischio per chi investe, così da abbassare il costo del capitale. In Italia sono già presenti meccanismi di tipo CfD (Contract for Difference) per le fonti rinnovabili. Tuttavia, nella configurazione attuale essi operano prevalentemente come strumenti di incentivo e non sempre consentono una piena riduzione del rischio di mercato, in particolare per le tecnologie caratterizzate da elevata intensità di capitale e da esposizione alla volatilità dei prezzi.
Proposte
1. Rafforzare ed evolvere i CfD come strumento pubblico di stabilizzazione dei ricavi e di riduzione del rischio sistemico, attraverso schemi differenziati in funzione delle tecnologie e del contributo al sistema:
• rinnovabili non programmabili (eolico e FV): per nuovi impianti e repowering, CfD progettati per mitigare l’esposizione alla volatilità dei prezzi, alla cannibalizzazione e al curtailment
• idroelettrico (nuovi impianti, rifacimenti e potenziamenti)
• tecnologie a basse emissioni in grado di garantire produzione programmabile
• soluzioni che contribuiscono alla flessibilità e all’adeguatezza del sistema, attraverso schemi di CfD dedicati
I CfD dovranno essere assegnati tramite aste competitive e trasparenti, nel rispetto delle regole UE su concorrenza e aiuti di Stato. Le procedure dovranno essere progettate in modo da ridurre effettivamente il rischio per gli investitori, favorire la realizzazione dei progetti e garantire continuità e prevedibilità degli investimenti, consentendo, ove opportuno, l’integrazione con PPA (Power Purchase Agreement) di lungo termine, anche attraverso CfD parziali.
Nelle aste potranno essere inclusi criteri oggettivi e non discriminatori legati alla resilienza delle catene di fornitura e alla diversificazione dei fornitori.
Obiettivo: ridurre il costo del capitale e stabilizzare i prezzi dell’energia, senza aumentare i costi per i consumatori (con i CFD, quando il prezzo dell’energia sale oltre un livello prestabilito, i ricavi extra dei produttori non restano a loro, ma vengono restituiti al sistema. Queste risorse servono a ridurre gli oneri di sistema e contribuiscono così ad abbassare il costo finale dell’energia per famiglie e imprese.)
2. Favorire la diffusione di PPA a lungo termine tra produttori e consumatori industriali, anche attraverso:
• la definizione di standard contrattuali semplici e replicabili, anche tramite piattaforme organizzate di mercato, per ridurre i costi di negoziazione e aumentare la trasparenza;
• strumenti di mitigazione del rischio di controparte, ulteriori rispetto a quelli esistenti, in particolare a favore di nuovi entranti e PMI;
• forme di aggregazione per PMI e filiere, in grado di consentire l’accesso ai PPA anche a imprese di dimensioni ridotte.
I Power Purchase Agreement (PPA) consentono alle imprese di fissare nel tempo il prezzo dell’energia, riducendo l’esposizione alla volatilità dei mercati, e agli investitori di disporre di ricavi stabili e prevedibili, favorendo investimenti di lungo periodo basati su logiche di mercato. I PPA per le fonti intermittenti (o virtuale PPA) potranno essere consentiti finchè la rete elettrica nazionale potrà assorbire lo sfasamento produzione/consumo senza generare congestioni, curtailment e costi di bilanciamento.
Obiettivo: rafforzare la competitività dell’industria, ridurre l’esposizione alla volatilità dei prezzi e sostenere investimenti di lungo periodo.
CfD e PPA sono strumenti diversi ma complementari: i primi riducono il rischio sistemico, i secondi rafforzano il mercato e l’industria.
4.4 Adeguatezza, flessibilità e responsabilizzazione
Il meccanismo di remunerazione della capacità (Capacity Market) è già uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza del sistema elettrico italiano. Nel tempo, dovrà però adattarsi a un sistema sempre più complesso, caratterizzato da una forte presenza di fonti rinnovabili, da una maggiore variabilità della produzione e dall’ingresso di nuove soluzioni tecnologiche, inclusi i sistemi di accumulo e, nel lungo periodo, anche forme di generazione programmabile a basse emissioni, come il nucleare di nuova generazione.
Proposte
1. Rafforzare il Capacity Market valorizzando la disponibilità effettiva e l’affidabilità della capacità nelle condizioni di stress del sistema e basandolo su aste competitive e tecnologicamente neutrali. Tutte le tecnologie in grado di contribuire alla sicurezza del sistema (generazione programmabile, accumuli e domanda flessibile) dovrebbero poter competere su basi paritarie, senza distorsioni o preferenze amministrative.
Obiettivo: garantire la sicurezza del sistema elettrico nel lungo periodo, favorendo investimenti efficienti guidati dal mercato e contenendo i costi per i consumatori.
2. Rafforzare la responsabilizzazione degli operatori attraverso:
• penalità chiare e realmente applicabili in caso di indisponibilità della capacità impegnata;
• un’attribuzione dei costi di sbilanciamento che faccia ricadere i costi su chi li genera, in base ai comportamenti reali degli operatori e secondo le regole dei mercati di bilanciamento.
Obiettivo: incentivare comportamenti responsabili, ridurre inefficienze e tutelare i consumatori finali, rafforzando la fiducia nel funzionamento del mercato elettrico.
4.5 Produzione di prossimità e comunità energetiche
L’integrazione della generazione distribuita è una priorità liberale per ridurre i carichi sulla rete di trasmissione e minimizzare le perdite energetiche. Sebbene il D.Lgs. 199/2021 e il Decreto CACER (n. 41/2024) abbiano avviato il percorso delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), occorre superare la logica del sussidio per approdare a una reale efficienza di mercato.
Proposte
1. Parità di trattamento tra autoconsumo collettivo e individuale: Allineando l’Italia ai modelli nord-europei, il Distributore (DSO) deve operare la sterilizzazione diretta in bolletta di oneri di sistema, costi di trasporto, accise e imposte regionali per i kWh condivisi localmente (sotto la medesima cabina primaria). Questa riforma dei meccanismi contabili riduce i tempi di ritorno dell’investimento senza gravare su incentivi a fondo perduto, trasformando il risparmio in valore di sistema anziché in rendita.
2. Ampliamento della partecipazione ai Distretti Produttivi: È necessario semplificare l’avvio delle CER includendo esplicitamente le aggregazioni produttive. L’integrazione dei distretti industriali permette di ottimizzare le curve di carico e garantire stabilità alla rete, ampliando la partecipazione dei soggetti energivori e aumentando la competitività della manifattura locale.
In conclusione, la nostra visione mira a trasformare le CER da strumenti di integrazione sociale a veri e propri modelli di business efficienti, dove la riduzione del carico sulla rete si traduce in un beneficio economico diretto per il cittadino e l’impresa, riducendo l’intermediazione statale e favorendo la libertà di iniziativa energetica.
5 IL RUOLO DEL NUCLEARE NEL MIX ITALIANO
Lo sviluppo di capacità nucleare programmabile consente di ridurre la necessità di una crescita eccessiva delle fonti non programmabili, contribuendo a un mix più equilibrato e meno dipendente da singole filiere tecnologiche. Le centrali nucleari sono a zero emissioni dirette di CO₂, sicure e affidabili: i reattori di terza generazione e terza generazione avanzata, oggi pienamente commercializzati, sono progettati per rispondere in modo passivo a guasti e anomalie, garantendo massimi standard di sicurezza7.
Il combustibile nucleare, l’uranio, può essere approvvigionato in modo stabile da una rete di Paesi democratici (Canada, Australia, UE, USA) e incide in misura minima sul prezzo finale dell’energia8: a differenza del gas, le variazioni del prezzo dell’uranio hanno un impatto trascurabile sul costo dell’energia prodotta.
Nel nucleare il valore si concentra nell’ingegneria, nella costruzione e nella gestione, non nell’approvvigionamento del combustibile.
Proposte
1. Istituzione di un centro di competenza nazionale sul nucleare
Riconoscere e riorganizzare ENEA come centro di competenza nazionale sul nucleare, oppure istituire un nuovo ente dedicato che assuma il ruolo di braccio tecnico-scientifico dello Stato, sul modello del CNEN.
Caratteristiche chiave
• mandato chiaro e pluriennale
• governance autonoma e responsabilità parlamentare
• funzioni di: ingegneria di sistema e valutazione tecnologica, supporto tecnico alle decisioni pubbliche e coordinamento della ricerca applicata
• netta separazione dal ruolo regolatorio (in capo all’ISIN)
Obiettivo: Ricostruire una capacità nazionale permanente di competenza, progettazione e valutazione tecnica nel settore nucleare, condizione necessaria per qualsiasi scelta industriale o regolatoria credibile.
2. Rafforzamento dell’autorità nazionale di sicurezza nucleare e radioprotezione (ISIN)
Rafforzare strutturalmente ISIN per adeguarne capacità, risorse e mandato a un possibile ritorno del nucleare civile in Italia.
Linee di intervento
• incremento stabile dell’organico tecnico-specialistico
• potenziamento delle competenze di licensing per nuovi impianti (III/III+, SMR)
• rafforzamento dell’autonomia finanziaria e operativa
• allineamento sistematico agli standard IAEA e UE
• cooperazione strutturata con autorità omologhe internazionali
ISIN resta autorità indipendente, distinta da qualsiasi soggetto promotore, progettuale o industriale.
Obiettivo
Garantire i massimi livelli di sicurezza, credibilità internazionale e fiducia pubblica, prerequisito essenziale per autorizzare e controllare qualsiasi attività nucleare.
3. Definizione di una roadmap nucleare nazionale progressiva e tecnologicamente neutra
Adottare una roadmap nazionale articolata per fasi successive, fondata su gradualità, neutralità tecnologica e riduzione del rischio industriale e finanziario.
La strategia dovrà prevedere:
• impiego prioritario, nel breve-medio termine, di reattori di III e III+ generazione già in esercizio in Paesi OCSE;
• sviluppo di Small Modular Reactors (SMR) per applicazioni industriali specifiche, teleriscaldamento e integrazione in reti isolate;
• partecipazione ai programmi internazionali di ricerca su IV generazione e fusione.
Struttura temporale indicativa
Fase iniziale – Decisione politica e quadro normativo (0–1 anno)
Approvazione di una legge-quadro che renda giuridicamente possibile il ritorno al nucleare civile, ne riconosca il carattere strategico e definisca il ruolo dello Stato come regolatore, garante della sicurezza e facilitatore finanziario, non come costruttore.
Fase istituzionale – Regole e capacità amministrative (1–4 anni)
Costruzione del sistema autorizzativo nazionale, rafforzamento delle autorità competenti, definizione delle procedure ambientali e completamento del quadro su rifiuti e smantellamento.
Fase economico-finanziaria – Attrazione degli investimenti (3–6 anni)
Introduzione di strumenti di stabilizzazione dei ricavi, garanzie pubbliche mirate e meccanismi di mercato per rendere i progetti bancabili e attrarre capitali privati.
Fase territoriale – Selezione dei siti e consultazioni (4–7 anni)
Individuazione dei criteri nazionali di localizzazione, consultazioni pubbliche trasparenti, valutazioni ambientali strategiche e selezione di uno o due siti prioritari.
Fase autorizzativa finale – Progetto e decisione d’investimento (7–10 anni)
Valutazione tecnica del reattore scelto, rilascio delle licenze e finalizzazione del pacchetto finanziario.
Fase realizzativa – Costruzione e avviamento (10–16 anni)
Costruzione dell’impianto, test e avvio commerciale.
In condizioni favorevoli e con continuità politica, il primo reattore potrebbe entrare in esercizio circa 15–16 anni dopo la decisione iniziale. Con una decisione nel 2026, l’entrata in esercizio potrebbe collocarsi nel periodo 2040–2042
Obiettivo
Reintrodurre capacità nucleare in modo graduale, sicuro e coerente con la maturità tecnologica, evitando accelerazioni non realistiche e minimizzando il rischio per cittadini e investitori.
4. Accelerazione della realizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi
Accelerare in modo irreversibile il processo di localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, integrandolo esplicitamente nella strategia energetica nazionale.
Principi
• pieno adempimento agli obblighi internazionali
• massima trasparenza e coinvolgimento territoriale
• riconoscimento del deposito come infrastruttura strategica di sicurezza nazionale
Obiettivo: Creare le condizioni legali, industriali e reputazionali indispensabili per qualsiasi programma nucleare, presente o futuro, rafforzando al contempo la gestione responsabile dei rifiuti esistenti.
5. Creazione di un quadro finanziario per la bancabilità dei progetti nucleari
Rendere i progetti nucleari bancabili attraverso un mix di strumenti pubblici e di mercato, allineati alle migliori pratiche internazionali.
Strumenti
• contratti per differenza (CfD) per la stabilizzazione dei ricavi
• Power Purchase Agreements (PPA) di lungo termine
• meccanismi di risk-sharing pubblico sul rischio regolatorio e di primo impianto
Lo Stato non è costruttore né operatore, ma garante della stabilità del quadro regolatorio e finanziario.
Obiettivo: attrarre capitali privati, ridurre il costo del capitale e rendere sostenibili investimenti ad alta intensità iniziale ma con benefici sistemici di lungo periodo.
6 TERRITORI, FIDUCIA E TRASPARENZA
La transizione fallisce senza consenso informato. La fiducia non nasce dall’imposizione, ma dalla conoscenza verificabile. La trasparenza deve riguardare anche l’origine delle tecnologie impiegate, le filiere di fornitura e i rischi di concentrazione industriale.
Negli ultimi anni, numerose opere energetiche in Italia hanno subito ritardi a causa di iter autorizzativi complessi, oneri amministrativi e opposizioni locali.
Le moderne tecnologie energetiche, dal nucleare alle rinnovabili, operano oggi sotto controlli ambientali e di sicurezza sempre più stringenti, nel quadro delle norme europee più avanzate in materia di tutela ambientale e trasparenza
Ricostruire la fiducia significa coinvolgere i cittadini nei processi decisionali, con il supporto di adeguata e approfondita informazione, evitando l’imposizione e contrastando fermamente fake e distorsioni della realtà tecnico-scientifica.
Proposte
1. Creare un portale nazionale integrato dei dati energetici, alimentato da ARERA, ISPRA, GSE, Terna e DSO.
Obiettivo: rendere accessibili informazioni affidabili su sicurezza, impatti e funzionamento degli impianti.
2. Avviare programmi nazionali di alfabetizzazione energetica affidati a università ed enti indipendenti.
Obiettivo: contrastare disinformazione e paure infondate.
3. Coinvolgere strutturalmente le comunità locali nei processi di pianificazione.
Obiettivo: ridurre conflitti e ritardi, aumentare consenso sociale.
4. Orientamento regolatorio verso il metering indipendente e la titolarità dei dati
Obiettivo: dare concreta attuazione al principio della proprietà primaria dei dati di consumo del cliente finale, garantendo la possibilità di affidare il servizio di misura a soggetti indipendenti, nel rispetto degli standard di sicurezza, interoperabilità e protezione dei dati.
5. Attivazione della flessibilità lato domanda tramite piani tariffari dinamici.
L’Italia dispone di oltre 30 milioni di contatori intelligenti, oggi utilizzati solo parzialmente.
Superare l’attuale schema tariffario rigido (mono/bi-orario), non più coerente con un sistema caratterizzato da elevata penetrazione delle fonti rinnovabili e da prezzi all’ingrosso con granularità quartoraria, attraverso l’introduzione di piani tariffari modulabili, dinamici e facilmente comprensibili, che consentano ai clienti finali di:
• spostare volontariamente i consumi verso le fasce a minor prezzo;
• ridurre la spesa energetica;
• contribuire alla stabilità e sicurezza della rete.
Obiettivo: trasformare la trasparenza in partecipazione attiva dei cittadini al sistema energetico, valorizzando il potenziale degli smart meter già installati.
7 INNOVAZIONE, RICERCA E FUTURO INDUSTRIALE
Senza ricerca e competenze la transizione diventa dipendenza tecnologica. L’Italia nel 2023 ha investito solo l’1,38% del PIL in ricerca e sviluppo, contro una media europea del 2,26%12. Eppure, nei progetti europei di punta (dalla fusione nucleare a Padova (RFX) alle reti intelligenti) il Paese conserva eccellenze scientifiche e industriali riconosciute. Innovare non significa inseguire una tecnologia o un modello: significa mettere scienza, impresa e istituzioni in condizione di collaborare, con regole chiare, capitali accessibili e percorsi formativi adeguati. La politica industriale per l’energia deve includere il recupero di capacità produttive e di integrazione di sistema nelle filiere critiche (fotovoltaico, inverter, elettronica di potenza, sistemi di accumulo), anche in cooperazione europea. L’innovazione energetica non è un atto tecnico: è un investimento sulla libertà e sull’indipendenza del Paese.
Proposte
1. Costruire un sistema nazionale integrato della ricerca energetica con ENEA, INFN13, università e imprese.
Obiettivo: trasformare l’Italia da importatore a produttore di tecnologia.
2. Incentivare capitale privato e venture capital con regole fiscali stabili.
Obiettivo: attrarre investimenti e trattenere competenze.
3. Rafforzare formazione tecnica, ITS e aggiornamento professionale.
Obiettivo: costruire le competenze necessarie alla nuova economia dell’energia.
8 INTEGRAZIONE NEL MERCATO UNICO EUROPEO
La sicurezza nazionale è indissolubile da quella europea. Il Partito Liberaldemocratico sostiene:
• Il potenziamento degli interconnector transfrontalieri per una gestione europea della flessibilità.
• La creazione di un’Unione dell’Energia che agisca come blocco unico nei negoziati internazionali per l’approvvigionamento di materie prime.
• Un mercato unico dei certificati e della capacità che premi la stabilità del sistema e non solo la produzione spot.
Dichiarazione di Intenti: Non perseguiamo l’isolazionismo, ma la libertà dai ricatti geopolitici. Un sistema energetico diversificato, tecnologicamente neutro e integrato in Europa è la garanzia che l’Italia rimanga una democrazia industriale forte e libera.
Proposte
1. Costruire un sistema nazionale integrato della ricerca energetica con ENEA, INFN13, università e imprese.
Obiettivo: trasformare l’Italia da importatore a produttore di tecnologia.
2. Incentivare capitale privato e venture capital con regole fiscali stabili.
Obiettivo: attrarre investimenti e trattenere competenze.
3. Rafforzare formazione tecnica, ITS e aggiornamento professionale.
Obiettivo: costruire le competenze necessarie alla nuova economia dell’energia.
9 CONCLUSIONI
La transizione energetica è una scelta strutturale di lungo periodo che richiede rigore scientifico, realismo economico e responsabilità politica. Le analisi sviluppate in questo policy paper evidenziano come il successo del percorso dipenda dalla solidità del sistema energetico e dalla sua capacità di sostenere crescita e autonomia decisionale.
Una politica energetica efficace rafforza la libertà economica e la qualità delle decisioni pubbliche.
Un assetto energetico affidabile e competitivo costituisce un presupposto essenziale per la tutela degli interessi strategici nazionali. In questa prospettiva, la sicurezza degli approvvigionamenti deve essere riconosciuta come un interesse pubblico primario, in coerenza con gli obiettivi climatici e con il funzionamento dei mercati.
La sicurezza energetica è una condizione di apertura, non di chiusura.
La strategia proposta dal Partito LiberalDemocratico si articola su sei pilastri: sicurezza energetica come priorità di interesse pubblico; neutralità tecnologica; mercati concorrenziali accompagnati da una regolazione forte e imparziale; responsabilità degli operatori rispetto agli effetti di sistema; trasparenza delle decisioni e coinvolgimento informato dei cittadini e diversificazione tecnologica e industriale: la transizione energetica deve ridurre le dipendenze dell’Italia, non sostituirle.
Mercati aperti, regole credibili e cittadini informati sono il fondamento di una transizione sostenibile.
Questo impianto consente di perseguire un percorso ambizioso e pragmatico, orientato all’interesse generale e fondato su un equilibrio durevole tra sicurezza energetica, competitività economica e sostenibilità ambientale.
La transizione riesce quando unisce libertà, responsabilità e fiducia nelle istituzioni.
RESPONSABILITÀ DIGITALE E CIBERNETICA
RESPONSABILITÀ DIGITALE E CIBERNETICA
Il Partito Liberal Democratico propone un sistema innovativo di identificazione digitale in background con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nello spazio online, rafforzare la fiducia degli utenti e allo stesso tempo tutelare la privacy. Oggi le piattaforme digitali rappresentano un punto di incontro fondamentale per milioni di persone, ma portano con sé rischi significativi: profili falsi, campagne di disinformazione, cyber-attacchi, abusi e l’esposizione dei minori a contenuti inappropriati. Il quadro attuale è frammentato, con cooperazioni lente e disomogenee. Da qui nasce l’esigenza di introdurre regole comuni e strumenti moderni.
Obiettivi della proposta
La proposta ha come finalità la tracciabilità degli autori di abusi online senza introdurre schedature di massa, migliorare la protezione dei minori e contrastare le campagne di disinformazione. Si punta a un sistema conforme al GDPR, applicabile sia alle piattaforme europee che extra-UE, in modo da ridurre drasticamente i falsi account e garantire tempi certi di risposta alle autorità.
Riconoscimento in background: come funziona
Il cuore della proposta è il meccanismo di riconoscimento in background. Ogni cittadino può ottenere un token digitale anonimo, certificato tramite eID, CIE o SPID, conforme al protocollo europeo eIDAS. Questo token, firmato digitalmente, permette di iscriversi a piattaforme online con nickname, dimostrando però di essere una persona reale. La piattaforma non riceve dati personali, ma solo la conferma che l’utente è autentico.
Un aspetto fondamentale è che il sistema adotta un modello di token ‘pairwise’: per ogni piattaforma viene rilasciato un token specifico, diverso dagli altri. Ciò garantisce che non vi sia tracciamento cross-piattaforma, proteggendo la privacy dell’utente e permettendo, se necessario, una revoca granulare senza compromettere l’accesso ad altri servizi.
| N. | SOGGETTO | A CHI | COSA |
| 1 | Utente | L’Utente vuole iscriversi a una piattaforma digitale (social media). | |
| 2 | Utente | Ente Certificatore | L’Utente effettua una richiesta di token anonimo ad un ente certificatore tramite CIE/eID(protocollo eIDAS).
La certificazione dovrebbe essere coordinata a livello europeo e armonizzata con Age Verification. Inoltre finché presente si può prevedere anche SPID integrato in eIDAS. |
| 3 | Ente Certificatore | Utente | L’Ente verifica che la persona sia reale, attesta inoltre la maggiore o minore età, e rilascia un token/codice anonimo firmato digitalmente.
Il token è legato all’account, ma non rivela l’identità alla piattaforma. |
| 4 | Utente | Piattaforma Digitale | L’Utente naviga online e sceglie una piattaforma a cui iscriversi. |
| 5 | Utente | Piattaforma Digitale | L’Utente può iscriversi con nickname, ma inserisce il token segnalando alla piattaforma che è un utente reale. |
| 6 | Piattaforma Digitale | La Piattaforma non acquisisce i dati dell’Utente reale, ma unicamente sa che si tratta di una persona reale. | |
| 7 | Autorità Giudiziaria | Ente Certificatore | Solo in caso di attività illecite l’Autorità Giudiziaria può chiedere a chi appartenga il token/codice. |
| 8 | Ente Certificatore | Il token/codice di accesso viene ricollegato alla persona dall’Ente Certificatore. |

Dal punto di vista dell’esperienza utente (UX) il processo rimane semplice e fluido. Durante la registrazione o l’accesso l’Utente seleziona l’opzione ‘Verifica che sono una persona reale’, si apre l’Identity Wallet (CIE/eIDAS/SPID) e viene generato un token anonimo. Il tutto avviene in pochi secondi e senza rivelare dati sensibili. Il token ha validità limitata (ad esempio un anno) e si rinnova automaticamente in background, senza interruzioni o pop-up continui. Solo in caso di utilizzo da un nuovo dispositivo si richiede una rapida conferma tramite wallet e passkey. In questo modo la sicurezza è garantita senza sacrificare la semplicità d’uso.
Benefici attesi
L’adozione del sistema comporterebbe benefici tangibili:
- Riduzione significativa di fake news, botnet e campagne di disinformazione;
- Maggiore protezione dei minori;
- Maggiore fiducia degli utenti nel digitale;
- Cooperazione più rapida e uniforme con le autorità;
- Applicazione delle regole anche ai colossi extra-UE con sanzioni per chi non collabora.
Analisi costi-benefici
L’investimento previsto per l’Italia è stimato in 60–100 milioni di euro con benefici complessivi annuali tra i 20 e i 25 miliardi. A livello europeo l’investimento si aggirerebbe sui 2–3 miliardi con benefici stimati in 200–250 miliardi all’anno. Il rapporto costi-benefici risulta quindi estremamente favorevole con un ritorno stimato di 1 a 200–300 per l’Italia e 1 a 80–100 per l’Europa.
“Eh ma basta una VPN o un IP estero e la proposta è da buttare”
In informatica non esistono sistemi “inespugnabili”: esiste la deterrenza. Pensare che basti “cammuffare l’IP” per diventare invisibili è una semplificazione fuorviante: IP ≠ identità ≠ non riconoscibilità. Le piattaforme moderne valutano molti segnali insieme, browser fingerprinting, ASN (il “tipo” di rete da cui ti colleghi, es. residenziale vs datacenter/VPN), lingua e fuso orario, oltre a meccanismi di risk scoring adattivo, per stimare l’affidabilità di una sessione anche quando l’IP cambia. Le VPN commerciali o alcuni tipi di Browser inoltre agiscono da IP noti. Il token di responsabilità opera a livello applicativo, non di rete: non serve a “bloccare tutto”, ma a introdurre attrito, alzare i costi e ridurre drasticamente la scalabilità industriale dell’abuso (più frizione, più costo, meno volume). È lo stesso principio dei sistemi antifrode efficaci: non l’illusione del controllo totale, ma una riduzione concreta e misurabile degli abusi.
Conclusione
Il sistema di riconoscimento in background rappresenta una proposta equilibrata: concilia la protezione della privacy con la necessità di responsabilità online. Ogni utente rimane libero di interagire in modo anonimo sulle piattaforme, ma in caso di abuso diventa possibile risalire all’identità reale tramite un Ente Certificatore. Grazie alla logica dei token pairwise e all’integrazione trasparente con strumenti di identità digitale già esistenti la proposta rafforza sicurezza, fiducia e sovranità digitale europea, mantenendo al centro l’esperienza dell’Utente.
FISCO
FISCO
Una spending review rigorosa serve non solo a realizzare avanzi primari più consistenti per la riduzione del debito, ma per liberare risorse attraverso la riduzione di spesa corrente improduttiva, destinandole invece a sanità, scuola, università e ricerca. Tutti settori in cui capitali e competenze dei privati vanno incentivati e coinvolti in forme moderne di partenariato pubblico-privato meglio capace di raggiungere gli obiettivi che lo Stato non riesce a conseguire efficientemente.
Il fisco va rivisto dalle fondamenta. Va reso più semplice, meno oppressivo per chi oggi paga troppo, deve costituire una leva per la crescita e non, com’è oggi, un distorto incentivo all’evasione, come avviene nell’IRPEF la cui base imponibile è stata scardinata grazie al proliferare di bonus a tempo la cui soglia fa scattare aliquote reali folli. Un Paese in cui solo sul 15% dei contribuenti grava oltre il 60% del gettito IRPEF uccide il ceto medio. L’Irap va abrogata per tutte le imprese. L’IRES deve prevedere consistenti abbattimenti di aliquota non solo per chi accresce investimenti, produttività e valore aggiunto, ma altresì per avviare una grande campagna di aggregazioni e fusioni d’impresa per l’accrescimento della loro dimensione e patrimonializzazione. NO ai ripetuti condoni e alle reiterate maxi rottamazioni.
Le politiche di assistenza sociale hanno fallito, malgrado una continua impennata della spesa, in volume, finanziata a carico della fiscalità generale. Serve un’anagrafe generale dell’assistenza sociale che oggi manca in Italia, un unico assegno universale per carichi familiari, spese d’istruzione, disabili e non autosufficienti, azzerando la giungla attuale di deduzioni e detrazioni IRPEF. E orientandolo in maniera prioritaria verso giovani e donne. Occorre liberare una quota di contribuzione obbligatoria a favore dei fondi complementari privati, per alleggerire i costi pubblici e liberare risorse a favore di investimenti produttivi da parte di fondi pensione che nel resto dell’Occidente sono soggetti finanziari primari della crescita e per i quali occorre rivederne la tassazione. E un grande potenziamento dei controlli ispettivi in quei settori del mercato del lavoro in cui INPS e Agenzia delle Entrate attestano da anni che si concentrano vasti fenomeni irregolarità contributiva, salari in nero e violazione dei diritti del lavoro.
Per un’identità liberaldemocratica e riformatrice sui temi fiscali
Quattro direttrici prioritarie:
1- Una “vera” riforma del fisco e della giustizia tributaria, puntando:
- sull’alleggerimento delle imposte (in particolare dell’Irpef, attraverso un graduale allargamento degli scaglioni, la revisione dei “gradini” della scala delle aliquote e lo scambio tra sfoltimento delle tax expenditures e riduzione delle aliquote a seguito di interventi di riduzione selettiva della spesa pubblica
- sul superamento dell’attuale dicotomia tra principi costituzionali (cd. equità orizzontale dell’onere fiscale sulla capacità contributiva effettiva e principio della tassatività della previsione di Legge delle prestazioni monetarie e burocratiche) e prassi operativa data dall’esondazione di normazione secondaria e regolamentare, sull’implementazione
- sull’implementazione di un nuovo calendario delle scadenze fiscali meno oneroso in termini burocratici e più efficiente in termini operativi. Ciò sia per i contribuenti e i professionisti del fisco, dal lato adempimenti e scadenze, che andrebbero semplificati, i primi, e accorpate, le seconde; e sia per l’Amministrazione Finanziaria, introducendo tre finestre temporali fisse per l’emissione di atti/richieste ai contribuenti, garantendo, da un lato, di non arrivare in prossimità del cambio di anno e riducendo così il rischio di decadenza per le pretese erariali, ma anche, dall’altro, di non sovrapporsi a periodi coincidenti con le ferie estive e/o le festività natalizie, riducendo il rischio di assenze e/o di mancate notifiche con conseguente decorso dei termini dato dall’inattuale procedura di iscrizione all’albo pretorio/comunale)
- sull’effettiva realizzazione di un sistema di giustizia fiscale efficiente e davvero indipendente dagli Enti impositori, il tutto anche attraverso specifiche correzioni del recente impianto di riforma;
2- Interventi sul settore finanziario, in termini di efficienza della fiscalità del risparmio e degli investimenti (anche alla luce delle evoluzioni del segmento fintech e dei cryptoasset, oltre che delle distorsioni di talune imposte specifiche come l’attuale versione della tobin tax e/o della tassazione della previdenza complementare), tenendo conto dell’impatto fiscale sia sulla competitività del sistema dei mercati finanziari e della rete degli intermediari finanziari e sia sul rapporto banca-impresa (anche alla luce dell’evoluzione delle regole del fondo centrale di garanzia, della gestione degli npe/npl rispetto alle regole del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza nonché degli effetti derivanti dal risiko bancario in atto); abolizione della distinzione tra redditi diversi e redditi da capitale per quanto concerne la tassazione del risparmio.
3- Revisione della fiscalità del settore immobiliare (dopo la drammatica stagione dei bonus edilizi e pre-transizione energetica comunitaria) sia in termini di impatto sul mercato delle transazioni immobiliari che sulla competitività delle imprese del comparto stesso;
4- Interventi sulla competitività fiscale, in termini di maggiore attrazione degli investimenti (domestici e internazionali), anche intervenendo sul miglioramento della regolamentazione degli scambi cross-border (in termini di tariffe doganali e di accordi multi/bi-laterali) e su una nuova (e necessaria) regolamentazione dei servizi digitali (anche in relazione alla soluzione delle questioni legate alla territorialità impositiva), nonché di revisione della cd. IRES premiale sulle società al 15%, favorendo maggiori investimenti, aumenti verificati della produttività e aggregazioni/fusioni fra imprese, abrogazione diretta dell’IRAP senza sua sostituzione con addizionali proporzionali (che danneggerebbero le imprese in crescita);
LE PROPOSTE
Le proposte di seguito indicate sono caratterizzate dalla loro attualità, nel dibattito mediatico politico e tecnico-fiscale, e dalla loro immediata attuabilità pratica, in termini di tempi e di piena sostenibilità finanziaria complessiva per l’Erario.
Queste sono:
1. Radicale riforma del sistema fiscale
Radicale riforma del sistema fiscale all’insegna di efficienza e semplicità: abolizione dell’Irap (e integrazione del suo gettito all’interno delle altre imposte), radicale semplificazione dell’Irpef e dell’Ires tramite uno scambio tra abolizione tax expenditures e riduzione delle aliquote, semplificazione strutturale delle aliquote Iva, riordino degli strumenti fiscali assegnando – in un’ottica di vero federalismo e di accountability – ad ogni livello di governo il suo strumento fiscale esclusivo, completamento del processo di avvicinamento tra bilancio civilistico e bilancio fiscale. Tra cinque anni dovrà essere possibile pagare le imposte col telefonino.
2. Authority fiscale terza di garanzia (AFG):
Nonostante la recente riforma fiscale in corso di attuazione, lo squilibrio del rapporto fra Stato e Cittadino appare tuttora evidente in ambito tributario, soprattutto nella fase endoprocedimentale (pur non esaustivamente: discrezionalità nella selezione e nell’attuazione dei controlli, inversioni dell’onere della prova, micro-accertamenti tesi ad ottenere acquiescenza per evitare eccessivi oneri di difesa, disapplicazione del principio di soccombenza e di refusione delle spese di lite in caso di vittoria del contribuente). Le frequenti previsioni legislative in spregio ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente; la non condivisibile scelta di subordinare l’inapplicabilità di sanzioni tributarie, apparentemente a favore del contribuente, all’adesione ai dettami delle circolari ministeriali scritte – senza contraddittorio e senza impugnabilità diretta, ampliandone di fatto la valenza – dallo stesso Ente che ne determina le modalità di accertamento; il sostanziale conflitto di interessi costituito dalla concentrazione di poteri del trinomio MEF/AdE/AdER, che legifera, norma in via regolamentare, interpreta, accerta, escute, media, transa e perfino gestisce il Garante del contribuente; il frequente mancato rispetto del dettato costituzionale sull’impossibilità di richiedere prestazioni patrimoniali e personali (i.e. adempimenti) se non in forza di una Legge (i.e. quindi non a seguito di normativa secondaria o, peggio, per via interpretativa); sono tutti elementi oggettivi che erodono il diritto alla difesa dei contribuenti.
Si propone, dunque, l’introduzione di un’Authority fiscale terza di garanzia (AFG), con poteri indipendenti di:
- Coordinamento della struttura del Garante del contribuente
- Sospensione eventuale dell’efficacia di interpelli e/o delle circolari interpretative emanate dall’AdE, chiedendone la revisione ove difformi ai principi dello Statuto dei diritti dei contribuenti
- Azione interdittiva (con sospensione dei termini), in caso di specifiche violazioni endoprocedimentali dei principi del medesimo Statuto nell’ambito delle procedure di controllo in capo ai singoli contribuenti
- Funzioni consultive (in materia di normazione tributaria, anche attraverso procedure di “bollinatura” del rispetto dei principi dello Statuto nella promulgazione di nuove Leggi tributarie) e consuntive (relazione annuale al parlamento).
Il tutto a costo sostanzialmente zero (sono funzioni già presenti oggi, vertice apicale a parte) e secondo il principio che per combattere seriamente l’evasione (che c’è), occorre prima tutelare i contribuenti onesti (che ci sono).
3. Revisione del sistema incentivante dell’AdE
La revisione del sistema incentivante dell’AdE, per la parte basata sul valore degli accertamenti emessi. Come detto, l’attuale percezione di sfiducia nella imposizione tributaria, sin dall’esercizio dei poteri di controllo e verifica, oggi ancora decisamente disequilibrati a favore dell’Erario e a svantaggio dei contribuenti (e degli investitori esteri), verrebbe sicuramente mitigata dall’abolizione dei “premi di produttività”, che di fatto inducono a volte in situazioni tali da confliggere con il principio costituzionale di capacità contributiva, inducendo a vere e proprie ricerche di gettito aggiuntivo nei confronti di contribuenti già sostanzialmente regolari, invece che indirizzarsi verso situazioni veramente evasive meno facilmente individuabili.
Proponiamo di conseguenza una energica revisione dei cosiddetti “bonus” erogati ai funzionari AdE quali “premi di produttività /performance”, le cui modalità/entità sono consultabili nella sezione “amministrazione trasparente” del sito dell’Agenzia Entrate [qui gli attuali i criteri di valutazione: 84df0748-f67d-1ec8-e6a1-57aff9c3697e / qui per l’ammontare dei premi erogati: L’Agenzia – Ammontare complessivo dei premi – Agenzia delle Entrate].
4. (Re) Introduzione della tassazione differenziata sugli investimenti di lungo periodo
Una tassazione agevolata in base alla durata dell’investimento incentiverebbe il risparmio a lungo termine, premiando chi investe in modo responsabile per il proprio futuro o per quello della propria famiglia, in modo da sostenere i fondamentali di lungo periodo delle imprese e la stabilità dei mercati finanziari, riducendone la volatilità. Si propone un’aliquota ridotta del 21% (invece dell’ordinario 26%, un livello analogo alla tassazione sugli affitti agevolati) sulle plusvalenze di natura finanziaria derivanti dalla detenzione continuativa di strumenti e/o prodotti finanziari per almeno 36 mesi. Ciò potrebbe essere inserito, peraltro, nella più generale revisione delle regole della tassazione delle rendite finanziarie prevista dalla legge delega di riforma fiscale in corso di attuazione.
Occorre abbattere l’anomalia italiana che tassa i fondi previdenziali complementari sul maturato annuale, invece che al momento finale dell’incasso dell’assegno previdenziale da parte del sottoscrittore: è un ostacolo sia alla crescita dei fondi, sempre più necessari per l’equilibrio del sistema, sia al ruolo dei fondi come primari attori finanziari degli investimenti produttivi, come invece avviene nei Paesi avanzati.
5. Concordato fiscale preventivo successorio
Le attuali esigenze “di cassa” dello Stato e la circostanza che il nostro Paese abbia una fiscalità molto più ridotta degli altri Paesi europei sull’imposta delle successioni, determinano la ricorrente discussione sull’introduzione di imposte patrimoniali e/o di innalzamento o di riduzione delle franchigie oggi applicabili. Una strada per ovviare a tali incertezze e, al contempo, per generare possibili nuove entrate per l’Erario ma con un vantaggio fiscale per i contribuenti, è introdurre un concordato fiscale preventivo successorio, cioè la possibilità di pagare anticipatamente in vita le future imposte sulle successioni alle aliquote e con le franchigie attuali, sterilizzando – fino all’ammontare del valore ad oggi – gli eventuali aggravi che in futuro potrebbero essere introdotti sulla successione.
6- Riduzione mirata della spesa pubblica e della pressione tributaria
Riduzione mirata della spesa pubblica e riduzione della pressione tributaria devono procedere di pari passo. Spagna, Portogallo e Grecia in questi anni hanno mostrato che intervenendo sulla spesa il debito pubblico può scendere in pochi anni di molti punti di PIL.
La diligenza del buon padre di famiglia impone di non lasciare un debito finanziario eccessivo alle future generazioni. Il denaro pubblico appartiene ai cittadini. Si propone l’introduzione normativa di un metodo tecnico-scientifico e strutturato per il monitoraggio di quanto una spesa sia effettivamente necessaria o meno, definendo ex-ante le metriche misurabili dei risultati attesi e imputando le riduzioni attuabili ad un fondo destinato automaticamente alla riduzione del carico tributario complessivo. Non, come accade oggi, al ripiano di nuova spesa pubblica in deficit.















