Schede sui referendum. 8 e 9 giugno 2025
Referendum sui contratti di lavoro a tutele crescenti.
Contenuti e scopi del referendum.
Il referendum intende abrogare nella sua interezza la disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti contenuta nel c.d. Jobs Act (d.lgs. n.23/2015). I proponenti lamentano, in primo luogo, che, a seguito della legge, nelle imprese con più di 15 dipendenti, i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 non possono essere reintegrati nel loro posto di lavoro dopo un licenziamento illegittimo; in secondo luogo, che la legge impedisce il reintegro anche nel caso in cui il giudice abbia dichiarata ingiusta e infondata l’interruzione del rapporto.
Perché votare No.
Perché il referendum propone di eliminare il contratto a tutele crescenti, senza considerare che la vittoria del “Si” non restituirebbe ai lavoratori le tutele dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori, bensì quelle ridotte, rispetto alle prime, della legge Fornero del 2012. Infatti, per i licenziamenti disciplinari o per quelli per motivi oggettivi, ma privi di giustificati motivi, il Jobs Act prevede una indennità fino a un massimo di 36 mesi, mentre la legge Fornero prevede un’indennità fino a un massimo di 24 mesi.
Perché esiste ancora la possibilità per il lavoratore di essere reintegrato nel suo posto di lavoro, nel caso di licenziamento illegittimo per gravi motivi.
Perché la Corte costituzionale ha già migliorato la norma in più punti. Infatti, essa ha statuito, per un verso, che la tutela reintegratoria attenuata deve essere applicata anche in caso di licenziamento disciplinare se i contratti collettivi prevedano una sanzione conservativa e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se la circostanza addotta dal datore di lavoro risulta insussistente; per un altro verso, che il giudice, nell’esercizio del margine di discrezionalità del quale dispone, deve tenere conto di diversi criteri per quantificare l’indennità risarcitoria, tra cui l’anzianità di servizio, il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’impresa, il comportamento e le condizioni delle parti.
Perché nessun aumento dei licenziamenti è stato registrato dopo le riforme. Anzi, dopo l’introduzione del Jobs Act, in Italia, il numero delle nuove assunzioni ha superato di gran lunga (circa un milione: da verificare) il numero dei licenziamenti.
Referendum sulle piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità.
Contenuti e scopi del referendum.
Il referendum intende abrogare parzialmente l’articolo 8 della legge n. 604/1966 che regola il calcolo delle indennità spettanti, in caso di licenziamento, ai lavoratori delle piccole imprese assunti prima del 7 marzo 2015. In particolare, il referendum ha il fine di eliminare il limite massimo di sei mensilità (e le sue maggiorazioni nei casi previsti dalla legge stessa), previsto per il calcolo delle indennità spettanti ai lavoratori.
Perché votare No.
Perché la prevalenza dei Si non garantisce che i giudici concedano importi superiori a quelli attualmente previsti.
Perché se prevalesse il Si, si produrrebbe l’effetto paradossale di avere un regime sanzionatorio del licenziamento per le piccole imprese più favorevole, a seconda dell’esito del referendum sul Jobs Act , o rispetto a quello previsto per le grandi imprese oppure rispetto a quello previsto per i nuovi assunti nelle piccole imprese. Per i lavoratori delle grandi imprese, infatti, il massimo di mensilità riconoscibili sarebbedi 24 (secondo la legge Fornero)). Per i lavoratori delle piccole imprese, invece, non ci sarebbe alcun tetto imposto dalla legge e spetterebbe al giudice, in caso di licenziamento, stabilire discrezionalmente la misura del risarcimento.
Perché, quindi, si creerebbe una disparità di trattamento tra i lavoratori delle piccole e quelli delle grandi imprese, che esporrebbe la norma risultante dal referendum a un possibile giudizio di incostituzionalità della Corte costituzionale.
Viceversa, in caso di conferma del Jobs Act, si creerebbe una disparità di trattamento tra il regime ad esaurimento dei vecchi assunti e la disciplina ordinaria dell’indennizzo per i nuovi assunti nelle piccole imprese, che continuerebbe ad essere ivi regolata da una norma sulla quale la Consulta ha già emesso una sentenza monito al legislatore affinchè corregga l’esiguità dell’indennizzo e il criterio occupazionale.
Referendum sull’abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi
Contenuti e scopi del referendum.
Il quesito referendario riguarda l’abrogazione di alcune previsioni del decreto legislativo numero 81 del 2015 che attualmente consentono la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato (e anche la loro proroga e/o il rinnovo) fino a un anno senza dover fornire alcuna giustificazione; e, per quelli di durata superiore, sulla base di una giustificazione individuata dalle parti, anche se non prevista né dalla legge, né dai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale.
Perché votare No.
Perché se prevalesse il Si, le imprese non avrebbero la possibilità di fare contratti a termine nemmeno di fronte a incrementi straordinari, imprevedibili e di produzione.
Perché se prevalesse il Si, le imprese potrebbero fare contratti a termine solo ed esclusivamente per la sostituzione dei lavoratori, differentemente persino da quanto avveniva sotto il regime di una legge molto più rigorosa sul contratto a termine, quella n.230/1962.
Perché l’argomento dei sostenitori del referendum circa il possibile intervento dei contratti collettivi non è risolutivo: non tutte le imprese sono coperte dai contratti collettivi; fino a quando il contratto collettivo non c’è, l’assunzione a termine non è possibile, nemmeno per incrementi temporanei eccezionali di attività.
Referendum sull’ esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione.
Contenuti e scopi del referendum.
Attualmente, l’art. 26, comma 4, del d.lgs. 81/2008 stabilisce, al primo periodo, la responsabilità solidale dell’imprenditore committente con l’appaltatore e con ciascuno dei subappaltatori «per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)». Viceversa, il secondo periodo della stessa disposizione prevede che l’imprenditore committente non risponda in solido per i «danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici». Il referendum abrogativo mira a eliminare la limitazione della responsabilità solidale, mediante la soppressione di questo secondo periodo, che tale limitazione ha disposto.
Perché votare No.
Perché colpisce il principio importante contenuto nella norma, quello che esclude la solidarietà tra committente e appaltatore quando si tratta di un appalto conferito a un appaltatore che ha una specifica professionalità.
Perché non avrebbe senso accollare al committente una solidarietà su una attività che è stata conferita specificamente a quell’appaltatore proprio in ragione della sua professionalità.
Perché l’abrogazione della norma eliminerebbe la distinzione tra appalti per così dire generali e appalti specifici.
Referendum sulla cittadinanza.
Contenuti e scopi del referendum.
Con il referendum si intende abrogare l’art.9, comma 1, lettera f, della legge n.91/1992. In base a questa norma, gli stranieri maggiorenni che risiedono in Italia e che rispettano una serie di requisiti (dalla conoscenza della lingua alle condizioni economiche sociali) devono dimostrare di aver vissuto in Italia per 10 anni consecutivi.
Il referendum propone di dimezzare da 10 a 5 anni il tempo di residenza legale necessario per potere presentare la domanda di cittadinanza, lasciando intatti tutti gli altri requisiti
Perché votare Si.
Perché l’abrogazione della norma del 1992 consente di facilitare l’integrazione in Italia di molti cittadini stranieri extra Ue (circa 2 milioni e mezzo secondo alcune stime) che vivono e lavorano in Italia da anni, contribuendo, in questo modo, alla crescita e allo sviluppo del Paese.
Perché, in particolare, consente loro di acquisire, in tempi più rapidi, diritti riconosciuti ai cittadini italiani: per esempio, quelli di partecipare a un concorso pubblico; votare ed essere eletti; fruire delle opportunità di studio all’estero; rappresentare l’Italia nelle competizioni sportive internazionali, ecc.
Perché consente ai cittadini stranieri di trasmettere automaticamente, in tempi più rapidi, la cittadinanza italiana ai figli minorenni.
Perché consente all’Italia di adeguarsi agli standard dei maggiori paesi europei.
Perché ripristina la disciplina già in vigore in Italia fino al 1992.
Grazie
Partito Liberaldemocratico

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