Regolamento per la composizione del Primo Congresso e presentazione candidature a Segretario Nazionale.


Art.1. Oggetto del regolamento

  1. Ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto e, in applicazione degli articoli 8, 8 bis, 11 e 25 dello stesso Statuto, il presente regolamento disciplina le procedure per la composizione del primo Congresso nazionale (d’ ora in poi “congresso”) del Partito Liberaldemocratico (d’ora in poi “partito”) convocato per la data del 28 giugno 2025; la presentazione delle candidature alla carica di segretario nazionale (d’ ora in poi “segretario”) per il triennio 29 giugno 2025-30 giugno 2028.

Art.2. Istituzione del comitato di garanzia

  1. Per assicurare un corretto e imparziale svolgimento delle procedure indicate all’art. 1 che precede, il “nucleo ristretto regolamenti”, istituito con delibera del Comitato del congresso del 18 marzo 2025, dall’entrata in vigore del presente regolamento, assume le funzioni di “comitato di garanzia” ed è titolare dei poteri assegnati a esso dal regolamento stesso.
  2. Con atto distinto dal presente regolamento, i Presidenti delle quattro Associazioni Libdem Europei, Orizzonti liberali, Nos, Liberal Forum, conferiscono al comitato di garanzia le funzioni di presidenza del congresso.
  3. I componenti del comitato di garanzia, a pena di decadenza, non possono presentare la loro candidatura né per l’incarico di segretario nazionale né per l’elezione quali delegati del congresso. Essi, inoltre, non possono essere eletti nell’assemblea nazionale.
  4. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione della candidatura a segretario, il comitato di garanzia è integrato da un solo rappresentante per ciascun candidato. Resta ferma la possibilità per il candidato segretario di sostituire il proprio rappresentante nel comitato di garanzia, durante l’esercizio del mandato. Non è ammessa, tuttavia, la nomina di supplenti, né la delega, per una o più sedute, a persona diversa da quella indicata quale rappresentante.
  5. I rappresentanti dei candidati alla segreteria partecipano alle riunioni del comitato di garanzia, senza diritto di voto, a partire dal 30 maggio 2025, giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle candidature, come fissato dall’articolo 4, comma 1, che segue.

Art.3 Formazione dell’elettorato passivo e distribuzione dei delegati tra le regioni e le province autonome.

  1. Secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 1, dello Statuto, entro e non oltre le 24 ore successive alla scadenza del 20 maggio 2025, il comitato di garanzia:
    1. certifica l’elenco degli iscritti aventi elettorato passivo;
    2. redige l’elenco degli iscritti distinto per ciascuna regione e provincia autonoma e per il collegio estero;
    3. forma la sezione A dell’elenco degli iscritti aventi elettorato attivo, distinto per ciascuna regione e provincia autonoma e per il collegio estero;
    4. secondo i criteri indicati dagli articoli 8 bis, comma 3, lettere g e h, e 25, comma 5, dello Statuto, determina il numero dei delegati spettanti a ciascuna regione, a ciascuna provincia autonoma e al collegio estero e ne dà immediata comunicazione ai comitati transitori rispettivamente competenti;
    5. sentiti i relativi comitati transitori, convoca i congressi delle regioni, delle province autonome e del collegio estero, per l’elezione dei delegati al congresso nazionale in una data compresa tra l’11 giugno e il 20 giugno 2025;
    6. dispone modalità semplificate per lo svolgimento dei congressi delle regioni e delle province autonome nei quali il numero degli iscritti consente di eleggere un solo congressista.

Art. 4. Presentazione della candidatura a segretario.

  1. La candidatura a segretario deve essere presentata, tramite mail inviata al comitato di garanzia all’indirizzo congresso@partitoliberaldemocratico.com, nell’intervallo di tempo intercorrente tra il 21 e il 29 maggio.
  2. La candidatura deve essere accompagnata da:
    1. una mozione politica;
    2. la dichiarazione del candidato stesso di essere iscritto al partito;
    3. la lista di 150 iscritti, con l’indicazione dei relativi indirizzi e-mail e della regione di provenienza, che hanno dichiarato, tramite mail inviata al candidato segretario, il proprio sostegno alla candidatura stessa. A richiesta del comitato di garanzia, il candidato segretario dovrà inviare gli originali delle mail ricevute a sostegno della candidatura.
    4. la designazione del proprio rappresentante nel comitato di garanzia, ai sensi dell’art. 2, comma 3, che precede.
  3. Entro e non oltre le 24 ore successive alla scadenza prevista nel comma 1 che precede, il comitato di garanzia:
    1. verifica la regolarità della presentazione delle candidature;
    2. in caso di esito positivo della verifica di cui alla lettera a), dispone l’immediata pubblicazione sul sito della candidatura;
    3. consegna l’elenco degli iscritti con elettorato passivo, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b che precede, ai rappresentanti dei candidati segretari nel comitato di garanzia.
  4. Chiunque intenda presentare la propria candidatura a candidato segretario può, a partire dal 21 maggio, inviare mail al comitato di garanzia,
    all’indirizzo congresso@partitoliberaldemocratico.com, chiedendo di rendere nota la propria mozione politica a tutti gli iscritti tramite newsletter del partito che sarà prontamente inviata, unitamente alle istruzioni sulle modalità con cui ciascun iscritto/a potrà notificare il proprio supporto. Tali modalità dovranno includere l’invio di una mail diretta dell’iscritto/a al candidato/a segretario/a contestualmente ad eventuale altro strumento di notifica che potrà essere messo a punto e indicato nella newsletter. Le mail raccolte dall’aspirante candidato alla segreteria andranno a comporre la lista necessaria delle sottoscrizioni prevista dall’art. 4 co. 2 lett. c del presente regolamento.

Art. 5. Elenco degli iscritti aventi il diritto di elettorato attivo.

  1. Ai sensi dell’art. 25, comma 3, dello Statuto, entro e non oltre le 24 ore successive alla scadenza del 10 giugno 2025, il comitato di garanzia integrato con i rappresentanti dei candidati segretari:
    1. certifica l’elenco degli iscritti tra il 21 maggio e il 10 giugno;
    2. forma la sezione B dell’elenco degli iscritti aventi elettorato attivo, distinto per ciascuna regione e provincia autonoma e per il collegio estero;
    3. forma l’elenco definitivo degli iscritti aventi elettorato attivo e ne dà comunicazione ai rappresentanti dei candidati segretari nel comitato di garanzia, e, limitatamente agli iscritti nei relativi territori, ai comitati transitori delle regioni, delle province autonome e del collegio estero.

Art. 6. Congressi regionali e delle province autonome. Adempimenti preliminari.

  1. I congressi regionali, delle province autonome e quello del collegio estero si svolgono nelle date fissate ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e che precede e vengono convocati dalla Commissione di garanzia nazionale;
  2. I congressi di cui al comma 1 che precede, sono presieduti da appositi comitati di presidenza, dei quali fanno parte, rispettivamente, i componenti dei comitati transitori costituiti in ciascuna regione, in ciascuna provincia autonoma e nel collegio estero, e un rappresentante designato dal comitato di garanzia con funzione di presidente.
  3. Le liste regionali sono presentate, anche via e-mail all’indirizzo del partito regionale, ai comitati di presidenza dei congressi di cui al comma 2 che precede, fino a un’ora prima dell’ora fissata per l’inizio del congresso.
  4. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 8 bis, comma 4 dello Statuto, per presentare una lista di candidati congressisti sono necessari i seguenti requisiti:
    1. la dichiarazione di adesione alla mozione politica nazionale ed ai relativi indirizzi politici che, secondo i proponenti, dovrebbero informare l’azione del partito nel successivo triennio e un elenco di candidati per il Congresso non superiore a quello assegnato alla regione o alla provincia autonoma o al collegio estero;
    2. la dichiarazione di collegamento con un candidato segretario nazionale e la relativa accettazione da parte di questo ultimo;
    3. la composizione della lista deve assicurare la parità di genere; ove questo non sia possibile, deve comunque essere assicurata la presenza in ciascuna lista di almeno un terzo di candidati di ogni genere;
    4. la composizione della lista deve assicurare la presenza di almeno un quinto di iscritti di età inferiore ai 36 anni;
    5. possono far parte della lista solo quanti sono iscritti al partito entro il 20 maggio 2025;
  5. Il comitato di presidenza:
    1. riceve le liste presentate tempestivamente attenendosi alle istruzioni del comitato nazionale del congresso e redigendo il verbale di tutte le operazioni su moduli predisposti ed inviati dal comitato nazionale medesimo;
    2. verifica in via preliminare la sussistenza in capo a esse dei requisiti di cui al comma 4 che precede;
    3. se la verifica di cui alla lettera b) che precede ha un esito positivo, ammette la presentazione della lista stessa al congresso;
    4. decide circa le eventuali contestazioni riguardanti le decisioni adottate in merito all’ammissione della presentazione delle liste e qualora ve ne siano i presupposti concede termine entro il quale integrare il nominativo e/o nominativi non ammessi o eventuali difformità prima dell’inizio delle operazioni di voto;
    5. nomina una commissione elettorale, con il compito di sovrintendere a tutte le fasi dell’elezione dei delegati al congresso nazionale e garantirne uno svolgimento imparziale e trasparente. La commissione è composta da un numero di membri variabili tra i tre e i cinque, in ragione della complessità prevista degli adempimenti elettorali del congresso, ed è presieduta dal rappresentante designato dal comitato di garanzia;
    6. prepara le schede elettorali, secondo un format predisposto a livello nazionale;
    7. assicura la presenza nei locali del congresso o in quelli immediatamente limitrofi di un congruo numero di cabine elettorali, o, in subordine, organizza gli spazi a disposizione per lo svolgimento del congresso in modo da garantire la segretezza del voto di ciascun iscritto.

Art. 7. Congressi regionali, delle province autonome: la presentazione delle liste e la discussione.

  1. I congressi regionali e delle province autonome si svolgono in presenza, nel giorno fissato nell’atto di convocazione; hanno una durata compresa tra le quattro e le sei ore, nella fascia oraria stabilita dal comitato di garanzia all’atto di convocazione dei congressi, su proposta dei comitati regionali e delle province autonome. Le operazioni elettorali hanno una durata pari alla metà della durata complessiva del congresso e si svolgono, senza interruzioni, dall’inizio della seconda metà fino alla fine dei lavori congressuali.
  2. 1.bis) Per le province con almeno 20 iscritti, sarà possibile aprire presso la sede delle province stesse un seggio elettorale in concomitanza con lo svolgimento del congresso regionale, le cui modalità verranno concordate tra il comitato di garanzia ed i comitati provinciali e regionali. La presenza di tali seggi sarà indicata nella convocazione del congresso regionale.
  1. I congressi del comma 1 che precede iniziano con la presentazione delle liste collegate a ciascun candidato segretario, secondo un ordine che viene sorteggiato dal comitato di presidenza del congresso stesso, alla presenza dei rappresentanti di tutte le liste. Il comitato di presidenza stabilisce altresì la durata massima di ciascuna presentazione.
  2. Alla presentazione delle liste, segue la discussione da parte del congresso, con la possibilità accordata a ciascun iscritto di intervenire entro i limiti di tempo massimo indicati dal comitato di presidenza. Al termine della discussione, è consentito a un rappresentante di ciascuna lista di replicare, in un ordine inverso rispetto a quello iniziale, ed entro i limiti di tempo massimo indicati dal comitato di presidenza.

Art. 8. Elezione dei delegati al congresso nazionale

  1. Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, limitatamente al primo congresso, l’elettore può votare per la lista, ma non esprimere preferenze.
  2. 1.bis In via eccezionale, in caso di impossibilità a essere presente di persona al congresso regionale o della provincia autonoma convocato per l’elezione dei delegati al congresso nazionale, l’iscritto può delegare l’esercizio del diritto di voto a un altro iscritto. A tale fine, in sede di apertura dell’assemblea regionale, prima dell’apertura del dibattito, il delegato esibisce alla commissione elettorale la delega ricevuta; verificata la regolarità della delega, la commissione consegna al delegato due schede. Per essere valida, la delega deve contenere nome, cognome, numero di iscrizione, sottoscrizione e copia di un documento identità del delegante. Deve contenere altresì il nome e il cognome del delegato. Ciascun iscritto può ricevere solo una delega e non può, a sua volta, subdelegare ad altri l’esercizio della delega ricevuta.
  1. La commissione elettorale, di cui all’art.6, comma 5, lett. e, che precede, si riunisce immediatamente dopo la nomina per provvedere all’organizzazione dei propri lavori.
  2. Tra l’altro, la commissione elettorale:
    1. procede alla identificazione personale degli iscritti aventi il diritto di elettorato attivo nel congresso;
    2. all’orario stabilito per l’inizio delle votazioni, provvede alla consegna delle schede elettorali a ciascun iscritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis che precede, garantendo l’ordinato svolgimento del voto e il rispetto del principio della segretezza del voto;
    3. alla scadenza del termine assegnato per il voto, la commissione elettorale provvede allo spoglio delle schede. Lo spoglio avviene pubblicamente e alla presenza di rappresentanti delle liste, previamente comunicati al comitato di presidenza del congresso.
    4. durante lo spoglio, i rappresentanti delle liste hanno la facoltà di contestare le decisioni prese dalla commissione elettorale in ordine alla validità delle schede. La commissione elettorale decide immediatamente sulle contestazioni presentate;
    5. contro le decisioni della commissione elettorale in merito alle contestazioni presentate può essere fatto ricorso al comitato di presidenza del congresso, entro i 30 minuti successivi alla conclusione dello spoglio;
    6. il comitato di presidenza decide sui ricorsi presentati ai sensi della lettera e) che precede entro il termine massimo dei 30 minuti successivi alla loro presentazione e, in ogni caso, non oltre un’ora dopo la conclusione dello spoglio;
    7. completate le operazioni di spoglio e dopo che il comitato di presidenza abbia deciso le eventuali contestazioni, il presidente della commissione elettorale proclama i risultati del voto;
    8. il comitato di presidenza predispone i verbali del congresso, secondo un format predisposto a livello nazionale, e li trasmette immediatamente alla commissione di garanzia, per mezzo di posta elettronica all’indirizzo congresso@partitoliberaldemocratico.com

Art. 9. Il congresso del collegio estero.

  1. Lo svolgimento del congresso estero avviene in modalità on line. A esso si applicano gli articoli 6, 7 e 8 che precedono, in quanto compatibili con la suddetta modalità di svolgimento.

Art. 10. La proclamazione dei risultati dei congressi e la formazione dell’elenco dei congressisti.

  1. Sulla base dei verbali ricevuti dai comitati di presidenza dei congressi e delle relazioni dei suoi rappresentanti nei congressi stessi, il comitato di garanzia, verificata la correttezza delle operazioni elettorali, provvede a dichiarare eletti, per ciascuna regione, provincia autonoma e per il collegio estero, i delegati al congresso, in applicazione degli articoli 8 bis, comma 5, e 25, comma 5 dello Statuto. I candidati nelle liste presentate ai congressi regionali, delle province autonome e del collegio estero, collegate a un candidato segretario che non abbia raggiunto le soglie stabilite dall’art. 11, comma 3, dello Statuto, sono eletti quali delegati al congresso nazionale, solo se la lista nella quale hanno presentato la propria candidatura abbia raggiunto almeno l’8% dei voti validi nel relativo congresso regionale, della provincia autonoma e del collegio estero.
  2. Immediatamente dopo la dichiarazione degli eletti quali delegati al congresso, il comitato di garanzia accerta quali siano i candidati segretari che, ai sensi dell’art.11, comma 3, dello Statuto, avendo presentato liste nel 50% delle regioni e raggiunto in media almeno il 10% dei voti validi nell’intero territorio nazionale e nel collegio estero, hanno l’elettorato passivo nel congresso nazionale.

Art 11. Disposizioni finali

  1. Con successivo regolamento, sono dettate le disposizioni per lo svolgimento del congresso nazionale.
  2. Per quanto non regolato espressamente dallo Statuto e dal presente regolamento, provvede il comitato di garanzia.
  3. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal momento della pubblicazione sul sito del partito.

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