di Franco Cibin (Padova)
Referendum: strumento fondamentale, da riformare
L’8 e 9 giugno prossimi saremo chiamati ad esprimerci in 5 referendum (4 in materia di lavoro e 1 sulla cittadinanza). Si tratta di consultazioni su temi importanti ma che quasi sicuramente finiranno in un nulla di fatto per il mancato raggiungimento del quorum. Basti pensare che l’ultimo referendum abrogativo ad avere superato il quorum risale ormai al 2011.
Al di là del merito dei quesiti, si pone un problema serio: pressoché l’unico strumento di democrazia diretta previsto dalla nostra Costituzione è di fatto inutilizzabile a causa del quorum come oggi strutturato (art. 75, comma 5: “La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”).
L’origine del quorum
L’articolo 75 (come il resto della nostra Costituzione) è stato scritto nel biennio 1946-1948 dall’Assemblea costituente. In tale contesto, il referendum è stato introdotto come innesto di democrazia diretta in un impianto basato sulla democrazia rappresentativa: in altri termini, se i parlamentari (democrazia rappresentativa) votano una legge che i cittadini ritengono sbagliata, a certe condizioni, i cittadini stessi possono votare per abrogare quella specifica legge (democrazia diretta). Chiaramente, non si poteva (né si può ora) prevedere che una consultazione poco partecipata abroghi una norma voluta da chi (il Parlamento) rappresenta tutti i cittadini: ecco che allora si deve prevedere una partecipazione minima per la validità del referendum (il quorum, appunto).
La domanda è allora: posto che l’idea alla base della previsione di un quorum è sacrosanta, ha senso oggi tenere la “soglia” al livello del 1946? E calcolarla con le stesse meccaniche?
Contesto diverso?
Partiamo da un dato di contesto: alle elezioni del 1946 per eleggere l’assemblea costituente, l’affluenza fu del 89%, alle elezioni politiche del 1948 fu del 92 (e ancora nel 1992 era dell’87%).
Nel 1946-48 (quando fu scritto l’articolo 75 della Costituzione) prevedere che una consultazione cui prendesse parte meno di un italiano su due fosse invalida aveva una sua logica. Si poteva assumere che tutti i cittadini fossero interessati “di base” (vista anche l’affluenza sopra evidenziata), ergo se metà non andava a votare ad un referendum quel certo tema posto non era di interesse e, di conseguenza, non potevano quei “pochi” andati a votare stravolgere una norma votata dal Parlamento (che rappresentava tutti i cittadini- come oggi si intende, ma con quelle affluenze anche la rappresentatività del Parlamento aveva un peso diverso nella sostanza).
Oggi, la situazione è decisamente diversa. Alle ultime elezioni politiche (2022) l’affluenza è stata del 64%. Alle europee del 2024 siamo scesi addirittura sotto il 50%.
Posto che ovviamente il problema più importante è come portare tanti che non votano oggi a partecipare nuovamente, non si può non riconoscere che una parte di questa “disaffezione” è fisiologica in una democrazia matura (in Gran Bretagna, per fare un esempio, l’affluenza non supera l’80% dagli anni ’60 e dal 2000 ha superato il 70 solo in occasione del referendum sulla Brexit).
Oggi non si può più assumere che i cittadini siano “di base” tutti interessati (come si poteva fare con un’affluenza vicina al 90%) e quindi prevedere che un’affluenza sotto il 50% sia di per sé indice che il quesito posto sia di scarso interesse.
Regole strumentalizzabili
Un’affluenza di base bassa (vicina al 60% per le politiche), sommata alla meccanica del quorum attuale, porta anche a degli inevitabili comportamenti “strategici”: chi è contro il quesito posto, non ha alcun interesse ad andare a votare. Lo sappiamo tutti, ma l’aritmetica rende ancora più plastica l’idea: se so che un 35% dei cittadini non va a votare “a prescindere”, è sufficiente che “solo” il 15% sia contrario al quesito. Se questo 15% non si reca alle urne, il gioco è fatto: il 35% di non voto si somma al 15% di contrari e il quorum non si raggiunge. In altri termini, perché un quesito referendario passi serve che una maggioranza gigantesca (vicina all’80% con un po’ di calcoli) di chi partecipa alla vita politico-elettorale (partecipanti alle elezioni politiche) sia favorevole alla modifica proposta dal referendum.
Oltre al comportamento strategico degli elettori poi vi è anche quello dei comitati: chi è per il “No” non ha molto interesse a fare campagna referendaria, in quanto “rischia” di far conoscere il referendum anche a chi magari non ne sapeva nulla e non sarebbe quindi andato a votare. Il che crea situazioni paradossali per cui organizzare anche un semplice dibattito tra ragioni del Sì e del No a volte diventa impossibile per assenza “tattica” (ma perfettamente legittima) di uno degli schieramenti.
Chiariamoci: le regole sono queste, quindi chi non va a votare e chi non fa campagna per far fallire il quorum fa una scelta perfettamente legittima e sensata.
Come cambiare?
Stanti i problemi sopra evidenziati, se non vogliamo nei fatti azzerare l’unico strumento di democrazia diretta previsto dalla nostra Costituzione, l’articolo 75 della Costituzione va modificato.
Qui, si può recuperare la proposta di riforma del 2016 (cd “Riforma Renzi-Boschi”), che prevedeva di ri-scrivere il comma 5 dell’articolo 75 nel seguente modo: “La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”.
Altro elemento da modificare sarebbe la previsione che il quorum si misuri sul numero di “Sì” (voti favorevoli all’abrogazione) e non sull’affluenza totale, in modo da “liberare” finalmente le campagne referendarie: chi vuole votare “No” può andare a votare tranquillamente e chi vuole sostenere il “No” può fare campagna apertamente, in quanto la validità della consultazione non dipende dall’affluenza complessiva ma dal numero di “Sì”. Ovviamente, questo può comportare di rivedere le soglie (per esempio, prevedendo che i “Sì” debbano superare il 40% dei votanti delle ultime elezioni della Camera dei Deputati).
Conclusione
La nostra è e deve restare una democrazia di stampo rappresentativo. Pensare che tutti i cittadini abbiano il tempo, le energie e le competenze per dedicarsi in prima persona alle decisioni è irrealistico, e anzi rischia di diventare la strada per la dittatura di piccole minoranze organizzate.
Nonostante ciò, qualunque sistema di democrazia rappresentativa necessita di innesti di democrazia diretta. In Italia questi sono già particolarmente limitati: l’articolo 75 vieta il referendum su molte materie, le proposte di iniziative popolare non sono obbligatoriamente oggetto di discussione parlamentare, non esiste il referendum propositivo, ecc.
La democrazia di stampo liberale si basa sull’idea che chi vince le elezioni non ha un potere illimitato: uno dei pesi e contrappesi sono anche i referendum. A patto che siano utilizzabili.
Fonti:
- Affluenza Italia: https://elezionistorico.interno.gov.it/
- Affluenza UK: https://www.statista.com/statistics/1050929/voter-turnout-in-the-uk/
- Riforma 2016: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/04/15/16A03075/sg
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