PUBBLICA SICUREZZA

Linee di indirizzo del Partito Liberaldemocratico (PLD) in materia di Pubblica Sicurezza

1.Premessa

Il Partito Liberaldemocratico (PLD) intende definire una progettualità politica organica in materia di pubblica sicurezza, coerente con i principi di libertà, responsabilità individuale, Stato di diritto ed efficienza dell’azione pubblica. La sicurezza è una condizione abilitante della libertà: senza tutela effettiva delle persone e delle comunità, i diritti restano formali e l’economia perde fiducia e capacità di investimento.

Il presente documento integra: (i) un quadro di contesto basato su fonti statistiche ufficiali (in particolare ISTAT e Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza); (ii) riferimenti essenziali al quadro normativo vigente (Normattiva e Gazzetta Ufficiale); (iii) una serie di proposte da attuare mediante iniziativa parlamentare (disegni di legge, mozioni, risoluzioni, interrogazioni e indirizzi al Governo), oltre a misure di “buona amministrazione” attuabili per via regolamentare o con direttive ministeriali. I capitoli sulla cooperazione pubblico–privato (capp. 7 e 8) riprendono, come base tecnica, linee guida elaborate da ASSIV (Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari), componente del sistema Confindustria rappresentativa delle imprese del settore.

1.1 Fonti e metodologia

Le principali fonti utilizzate e richiamate nel testo sono: (a) ISTAT, Percezione della sicurezza – Anni 2022/2023 (comunicato stampa e report); (b) Ministero dell’Interno – Ufficio centrale di statistica (SISTAN), Annuario delle statistiche del Ministero dell’Interno con dati riferiti al 2023; (c) Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, report tematici “Il crimine in Italia” (Servizio Analisi Criminale) ove pertinenti; (d) Normattiva e Gazzetta Ufficiale per la normativa nazionale, tra cui R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS, in particolare art. 134), R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di esecuzione, inclusi articoli su servizi sussidiari/complementari), D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, D.M. 1 dicembre 2010, n. 269 e D.M. 25 febbraio 2015, n. 56; D.L. 27 luglio 2005, n. 144 (conv. L. 31 luglio 2005, n. 155); D.L. 12 luglio 2011, n. 107 (conv. L. 2 agosto 2011, n. 130) per le misure antipirateria; L. 28 febbraio 1992, n. 217 e D.M. 29 gennaio 1999, n. 85 (sicurezza in ambito aeroportuale); (e) fonti UE pertinenti, tra cui il Regolamento (UE) 2024/982 (“Prüm II”) sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia. Il documento è concepito come testo programmatico dinamico: i riferimenti statistici devono essere aggiornati annualmente sulla base delle pubblicazioni ufficiali.


2. Quadro di contesto: criminalità, sicurezza percepita e fiducia nelle istituzioni

Andamento dei delitti denunciati. Le statistiche ufficiali mostrano un quadro articolato: alcune tipologie di reato risultano in riduzione strutturale nel lungo periodo, mentre dopo la fase anomala della pandemia (2020) diversi reati predatori e di strada hanno registrato una ripresa. Secondo l’Annuario delle statistiche del Ministero dell’Interno (dati riferiti al 2023), i delitti commessi sul territorio nazionale risultano pari a 2.341.574 nel 2023, rispetto a 2.255.777 nel 2022 (variazione +3,8%). Per la valutazione politica e per l’allocazione delle risorse, il PLD propone di utilizzare in modo sistematico indicatori omogenei e serie storiche, distinguendo tra: (i) reati denunciati; (ii) esiti investigativi e giudiziari; (iii) distribuzione territoriale; (iv) fenomeni emergenti (in particolare frodi e truffe, anche in ambito digitale).

Sicurezza percepita e fiducia. La dimensione soggettiva incide sui comportamenti quotidiani e sulla coesione sociale. Nell’indagine ISTAT “La percezione della sicurezza” (anni 2022-2023) aumenta la quota di cittadini che si sentono molto o abbastanza sicuri camminando da soli nella propria zona quando è buio (76%, dal 60,6% nel 2015-2016). Diminuiscono anche i comportamenti di evitamento: il 19,8% dichiara di evitare luoghi ritenuti a rischio (dal 28% nel 2015-2016) e il 12,6% preferisce non uscire per paura (dal 23%). Nella stessa indagine, il 76,8% dei cittadini valuta le Forze dell’ordine molto o abbastanza efficaci nel controllo della criminalità nella propria zona (dal 53,6% nel 2015-2016). Per il PLD questa evidenza conferma che: (i) la sicurezza reale va misurata e migliorata; (ii) la comunicazione pubblica deve essere trasparente e non allarmistica; (iii) le politiche devono rafforzare la fiducia senza alimentare polarizzazione.

2.1 Cruscotto di indicatori (4–5) per misurare sicurezza, efficienza e diritti

Indicatore Valore (ultimo dato citato) Fonte Lettura liberale-garantista
Delitti commessi/denunciati (totale) 2.341.574 (2023) vs 2.255.777 (2022) (+3,8%) Ministero dell’Interno – UCS (SISTAN), Annuario delle statistiche (dati 2023) Misurare fenomeni e priorità senza allarmismo; orientare risorse su prevenzione e indagini efficaci.
Sicurezza percepita e fiducia 76% si sente sicuro al buio nella zona; 76,8% valuta efficaci le Forze dell’ordine (anni 2022–2023) ISTAT, Percezione della sicurezza 2022/2023 Trasparenza e prossimità rafforzano fiducia; comunicazione pubblica basata su dati, non su paura.
Durata media della giustizia penale (disposition time) Italia (dati 2022): 355 gg 1° grado; 750 gg appello; 132 gg Cassazione CEPEJ, European judicial systems – Evaluation report 2024 (cycle 2022) Certezza del diritto e tutela delle vittime passano da processi rapidi; garanzie difensive compatibili con tempi ragionevoli (art. 111 Cost.).
Popolazione detenuta e capienza 63.997 detenuti; capienza regolamentare 51.259 (al 31/03/2026) Ministero della Giustizia – Statistiche, “Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari” (situazione al 31/03/2026) Affollamento compromette dignità e sicurezza interna; investire su misure alternative e esecuzione esterna (art. 27 Cost.; L. 354/1975).
Sovraffollamento (densità carceraria, confronto europeo) 118 detenuti ogni 100 posti (Italia, riferimento 31/01/2024) Consiglio d’Europa – SPACE I 2024 (riferimento 31/01/2024; pubblicazione 2025) Conformità a standard CEDU: ridurre affollamento con strumenti strutturali (non solo edilizia), prevenendo recidiva e contenzioso.

Nota operativa. Il PLD propone che questi indicatori siano aggiornati annualmente e utilizzati come “cruscotto” di monitoraggio parlamentare: ogni intervento normativo o amministrativo dovrebbe dichiarare l’indicatore (o gli indicatori) su cui intende incidere e prevedere una verifica ex post dei risultati.

2.2 Tabelle di dettaglio – fenomeni prioritari (predatori e digitali)

Fenomeno / indicatore Ultimo dato Pagina/Figura Fonte istituzionale Uso politico (PLD)
Criminalità predatoria: furti (in abitazione, con destrezza, su auto) Furti (anno 2024): dati da estrarre dal “Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria 2024” Rapporto 2024: p. 15 e p. 29 Ministero dell’Interno – Dip. Pubblica Sicurezza, Servizio Analisi Criminale, “Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria” (annuale) + open data Priorità a prevenzione territoriale, analisi dei pattern e indagini su serialità; valutare impatto su percezione e abitudini.
Rapine (totale e per tipologia) Rapine (anno 2024): dati da estrarre dal “Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria 2024” Rapporto 2024: p. 6 e p. 29 Ministero dell’Interno – Servizio Analisi Criminale (rapporti tematici) + Annuario UCS Tarare presenza sul territorio e investigazioni; rafforzare tempi di risposta e controlli su aree ad alta incidenza.
Truffe e frodi informatiche Truffe online: 18.714 casi trattati (2024) vs 16.325 (2023) (+15%) Ministero dell’Interno – Dip. Pubblica Sicurezza, Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, “Report fine anno 2024” (casi trattati) Specializzazione cyber, educazione preventiva, cooperazione pubblico-privato e strumenti investigativi compatibili con garanzie.
Truffe agli anziani (segnalazioni, denunce, campagne) Ultimo elaborato disponibile: “5^ campagna nazionale per la sicurezza degli anziani” (Roma, marzo 2023) – dati 2019–2022 Elaborato anziani (marzo 2023): p. 7–15 Ministero dell’Interno – Servizio Analisi Criminale (elaborati e vademecum dedicati) Politiche di prevenzione mirate; coordinamento con enti locali e terzo settore; comunicazione istituzionale non allarmistica.

Nota. La tabella 2.2 è concepita per essere aggiornata annualmente (o semestralmente) inserendo i valori dalle pubblicazioni del Ministero dell’Interno: “Annuario delle statistiche” (UCS/SISTAN) e report del Servizio Analisi Criminale (sezione “Altri report” / “Il crimine in Italia”), includendo le serie storiche e, ove disponibili, i dataset open data.

Chiarimento metodologico. I dati del “Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria 2024” sono elaborazioni su statistiche di pubblica sicurezza (SAC/DCPC – Ministero dell’Interno) e sono comparabili con le serie dei reati denunciati. I dati del “Report fine anno 2024” della Polizia Postale, invece, fanno riferimento ai casi trattati dall’organo specializzato e vanno interpretati come indicatore operativo del fenomeno e della capacità di contrasto (non come misura diretta delle denunce totali).

2.3 Tabelle di dettaglio – sistema penitenziario

Indicatore Valore Fonte
Detenuti presenti (stock) 63.997 (31/03/2026) Ministero della Giustizia – Statistiche (DAP), “Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari”
Capienza regolamentare 51.259 (31/03/2026) Ministero della Giustizia – Statistiche (DAP), come sopra
Tasso di affollamento su capienza regolamentare Circa 124,8% (63.997 / 51.259) Elaborazione PLD su dati Ministero della Giustizia (31/03/2026)
Sovraffollamento comparato (Europa) 118 detenuti ogni 100 posti (Italia, 31/01/2024) Consiglio d’Europa – SPACE I 2024 (riferimento 31/01/2024; pubblicazione 2025)

3. Principi e obiettivi strategici del PLD

  • Centralità dello Stato di diritto: certezza delle regole, garanzie e controlli, contrasto a ogni abuso.
  • Prossimità e prevenzione: presenza sul territorio, intelligence di quartiere, integrazione con politiche urbane e sociali.
  • Tutela e dignità del personale: benessere organizzativo, formazione, dotazioni, tutela legale e riconoscimento economico.
  • Efficienza dell’azione pubblica: riduzione delle duplicazioni, obiettivi misurabili, valutazione d’impatto delle politiche.
  • Sussidiarietà regolata: cooperazione pubblico–privato dove non è richiesto esercizio di pubbliche potestà, con standard, autorizzazioni e vigilanza pubblica.
  • Dimensione europea: cooperazione operativa e giudiziaria nello spazio UE, interoperabilità e rapidità negli scambi informativi.

4. Presenza sul territorio e comunicazione istituzionale

4.1 Percezione e sicurezza reale: il ruolo della prossimità. La sicurezza dei cittadini è composta da una dimensione oggettiva (andamento dei reati, capacità di prevenzione e repressione) e da una dimensione soggettiva (percezione del rischio e fiducia nello Stato). La storia recente ha mostrato l’utilità di modelli di pattugliamento di prossimità, come la figura del “Carabiniere/Poliziotto di quartiere”: servizio appiedato, riconoscibilità, contatto con residenti ed esercenti, ascolto dei bisogni locali, raccolta informativa e presidio dei micro-fenomeni di degrado. Pur non essendo formalmente abrogato, tale modello non è oggi applicato con la necessaria continuità e standardizzazione.

4.2 Indirizzo del PLD. Il PLD propone di rilanciare e rendere strutturale la presenza di prossimità, prevedendo un modello “quartiere/periferie” flessibile e misurabile: (i) assegnazione di aree omogenee e responsabilità chiare; (ii) continuità del presidio; (iii) integrazione con pattuglie automontate e presìdi mobili; (iv) raccordo con polizie locali nei rispettivi ambiti; (v) indicatori pubblici di attività (contatti con cittadini, segnalazioni qualificate, interventi su micro-criticità, esiti).

4.3 Comunicazione pubblica e trasparenza. In un contesto segnato da disinformazione e polarizzazione, la comunicazione istituzionale è parte integrante della politica di sicurezza. Il PLD sostiene un rafforzamento della comunicazione delle Forze di polizia e del Ministero dell’Interno, con pubblicazione periodica di dati e risultati, spiegazione delle strategie di prevenzione, e contrasto tempestivo di narrazioni manipolative. L’obiettivo non è “propaganda”, ma accountability: rendere comprensibile ai cittadini cosa funziona, cosa non funziona e quali sono le priorità.


5. Tutela del personale della sicurezza: benessere, tutela legale e strumenti operativi

Il capitale umano delle Forze di polizia e, più in generale, del comparto sicurezza è la risorsa primaria su cui poggia l’efficacia del sistema. Da tempo, tuttavia, una parte significativa del personale segnala pressione operativa, carichi di lavoro, difficoltà organizzative e percezione di scarsa considerazione istituzionale. In questo contesto assume particolare rilievo il tema del disagio psicologico e dei comportamenti autolesivi: i dati disponibili (con differenze tra fonti e con limiti di omogeneità) indicano un fenomeno che richiede attenzione strutturale e continuità di intervento. L’obiettivo del PLD è doppio: tutelare la dignità dell’operatore e accrescere qualità, sicurezza e serenità dell’azione sul campo.

5.1 Linee di intervento (benessere, tutela legale, dotazioni)

Nota sui dati. Il PLD propone che il Governo assicuri una reportistica annuale pubblica, con metodologia chiara e omogenea, sul benessere organizzativo e sui fenomeni di disagio nel comparto sicurezza (inclusi indicatori di rischio e misure di prevenzione), nel rispetto della riservatezza delle persone e delle famiglie.

  • Supporto psicologico strutturale e non stigmatizzante. Potenziare e riorganizzare i servizi di supporto psicologico interni alle Amministrazioni, garantendo accessibilità, riservatezza, capillarità territoriale e continuità. L’obiettivo è passare da un approccio emergenziale a un modello ordinario di prevenzione del disagio, senza stigma e con possibilità di accesso volontario.
  • Formazione della leadership e gestione delle risorse umane. Integrare nei percorsi di formazione e aggiornamento di comandanti e dirigenti moduli su leadership, gestione dei team, prevenzione del burnout e capacità di intercettare segnali di disagio organizzativo, anche attraverso strumenti di monitoraggio interno.
  • Coesione dei reparti e clima organizzativo. Incentivare attività strutturate di team-building e iniziative di coesione che rafforzino senso di appartenenza, collaborazione e resilienza operativa, con particolare attenzione ai contesti ad alta esposizione (turnazioni gravose, aree a elevata conflittualità).
  • Valutazione della leadership e qualità del comando. Introdurre meccanismi oggettivi di valutazione (quantitativa e qualitativa) della funzione di comando, prevedendo anche strumenti di feedback organizzativo, al fine di selezionare e valorizzare dirigenti competenti, autorevoli e dotati di effettiva capacità di leadership.
  • Tutela legale effettiva per fatti di servizio. Rafforzare il patrocinio a carico dell’Amministrazione per l’operatore coinvolto in procedimenti connessi a fatti di servizio, con previsione della rivalsa soltanto in caso di condanna definitiva per condotte dolose o comunque incompatibili con il servizio.
  • Regole operative e strumenti di intervento. Aggiornare linee guida operative e favorire la diffusione di strumenti non letali e dotazioni idonee a ridurre il ricorso a colluttazioni, aumentare la sicurezza dell’intervento e limitare i rischi per operatori e cittadini, nel rispetto della legalità e della proporzionalità.
  • Deterrenza e tutela dell’incolumità degli operatori. Rafforzare i presìdi di deterrenza e le misure di tutela contro condotte violente o intimidatorie nei confronti del personale della sicurezza, anche tramite monitoraggio statistico e valutazione d’impatto delle misure introdotte.

6. Organici, reclutamento e capacità operativa

Le riduzioni di organico intervenute negli anni, anche per effetto di vincoli di finanza pubblica, hanno inciso sulla capacità operativa e sulla continuità dei servizi, aumentando il carico di lavoro e riducendo la presenza sul territorio. Il PLD ritiene necessario riportare gli organici a un livello coerente con i fabbisogni reali e con i nuovi scenari (cybercrime, tutela di obiettivi sensibili, sicurezza urbana, gestione di grandi eventi), definendo un cronoprogramma credibile e verificabile.


7. Potenziamento del personale civile per funzioni amministrative e liberazione di personale di polizia per compiti istituzionali

7.1 Razionale. Una quota non trascurabile del personale in divisa è oggi impiegata in attività a prevalente contenuto amministrativo (gestione atti, protocolli, pratiche, rendicontazioni, logistica documentale), che non richiedono poteri di polizia né competenze operative sul territorio. Il PLD propone di recuperare capacità operativa destinando tali compiti, in modo strutturato e controllato, al personale civile delle amministrazioni competenti (Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia), così da riallocare personale di Polizia a funzioni istituzionali di prevenzione, controllo del territorio, investigazione e ordine pubblico.

7.2 Compiti amministrativi trasferibili (esempi) e principio di segregazione funzionale

  • protocollo, fascicolazione e gestione documentale (digitale e cartacea);
  • supporto alle procedure amministrative interne (convocazioni, minute, verbalizzazioni, notifiche interne, scadenzari);
  • gestione pratiche di personale non operative (assenze, turnazioni amministrative, rimborsi, missioni, dotazioni individuali, inventari);
  • attività di segreteria e front-office amministrativo presso gli uffici (non di polizia giudiziaria);
  • rendicontazione e adempimenti contabili/gestionali connessi a acquisti, manutenzioni e contratti (in coordinamento con MEF e strutture logistiche);
  • supporto amministrativo alle pratiche di contenzioso e patrocinio (raccolta atti, istruttoria documentale), senza interferenza con strategie difensive o attività di polizia.

Principio chiave: segregazione funzionale. Il trasferimento dei compiti deve avvenire senza alcuna interazione con i compiti istituzionali delle Forze di polizia: nessun accesso a banche dati investigative se non strettamente necessario e autorizzato; nessuna partecipazione ad attività di polizia giudiziaria; nessuna gestione di atti che implichino esercizio di poteri coercitivi o discrezionalità operativa. Il modello va impostato con segregazione di ruoli, profili di accesso informatico, tracciabilità e audit.

7.3 Modello operativo proposto

Il PLD propone l’istituzione di Unità di Supporto Amministrativo Civile (USAC) presso Questure, Comandi territoriali e direzioni centrali, composte da personale civile (interno o acquisito tramite mobilità/concorsi) con competenze amministrative, contabili e digitali. Le USAC operano su processi standardizzati, con tempi di lavorazione misurabili (SLA) e responsabilità chiare, con l’obiettivo di assorbire il carico amministrativo ripetitivo oggi svolto da personale in divisa.

Il modello richiede: (i) mappatura dei processi e catalogo delle attività trasferibili; (ii) formazione specifica su riservatezza, trattamento dati e procedure interne; (iii) profili di accesso informatico limitati al perimetro amministrativo, con tracciabilità; (iv) audit periodici e indicatori di qualità (errori, ritardi, reclami). Dove necessario, il PLD propone di rafforzare digitalizzazione e interoperabilità dei sistemi documentali per ridurre ulteriormente il tempo amministrativo complessivo.

Indicatori di successo proposti: (a) numero di FTE (unità equivalenti) in divisa riallocati a funzioni istituzionali; (b) riduzione dei tempi medi di evasione delle pratiche amministrative; (c) aumento ore/uomo disponibili per pattugliamento e attività investigative; (d) riduzione straordinari amministrativi. Le risorse recuperate devono essere destinate con priorità a controllo del territorio, prossimità, nuclei investigativi e specializzazioni (cyber, frodi, criminalità predatoria).

7.4 Strumenti di attuazione

L’attuazione può avvenire per fasi: (i) progetto pilota in alcune sedi; (ii) estensione graduale su base di risultati; (iii) consolidamento a regime. Gli strumenti includono: indirizzi organizzativi del Ministero dell’Interno; protocolli e convenzioni interministeriali (Interno–Difesa–MEF–Giustizia) per mobilità e condivisione di competenze amministrative; procedure di mobilità del personale civile e nuovi concorsi mirati; stanziamenti in legge di bilancio per coprire assunzioni e digitalizzazione; aggiornamento di regolamenti interni e mansionari, con definizione rigorosa dei perimetri e delle responsabilità.


8. Cooperazione pubblico–privato: vigilanza sussidiaria, presidio di siti non operativi e operatività all’estero

8.1 Razionale politico-amministrativo. In molte democrazie avanzate la cooperazione tra settore pubblico e sicurezza privata consente di concentrare le risorse statali sui compiti propri di tutela della pubblica sicurezza e della difesa. Nel contempo, la crescente complessità degli apparati e delle minacce richiede personale pubblico altamente formato e continuamente addestrato. Impiegare risorse qualificate in attività di sorveglianza fissa e non operativa può generare inefficienze: tempo sottratto ad addestramento, pattugliamento dinamico e funzioni investigative.

8.2 Siti non operativi e sicurezza sussidiaria: quadro normativo e proposta. L’ordinamento già consente, in specifici ambiti, l’affidamento a guardie particolari giurate e istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria: in particolare l’art. 18 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144 (convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155) consente l’affidamento di servizi di sicurezza sussidiaria in porti, stazioni ferroviarie e metropolitane e linee di trasporto urbano, per servizi che non richiedano l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia. La disciplina generale dell’attività di vigilanza privata è contenuta nel TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), in particolare nell’art. 134 (licenza del Prefetto), e nel relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, che introduce tra l’altro l’art. 256-bis (servizi e requisiti per la sicurezza complementare/sussidiaria). Ulteriori requisiti tecnici e organizzativi degli istituti e dei servizi sono disciplinati dal D.M. 1 dicembre 2010, n. 269 (come modificato dal D.M. 25 febbraio 2015, n. 56).

8.3 Indirizzo del PLD. Sulla base di tale cornice, il PLD propone di estendere e rendere sistematico—con criteri chiari e controlli rigorosi—l’impiego della vigilanza privata qualificata per la sorveglianza di strutture non operative della Pubblica Amministrazione e di installazioni che non richiedano poteri pubblici (depositi, uffici, aree logistiche), liberando risorse pubbliche per funzioni istituzionali e addestrative.

8.4 Operatività all’estero e tutela di asset italiani: esigenze, limiti e opportunità. La legislazione italiana non offre ancora una disciplina organica per l’impiego di operatori italiani di sicurezza privata all’estero a tutela di asset, infrastrutture e personale di imprese italiane. L’aporia emerge anche in relazione agli obblighi di tutela del datore di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e ai profili di responsabilità degli enti (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che all’art. 4 contempla la responsabilità per reati commessi all’estero alle condizioni previste). In assenza di un perimetro normativo nazionale chiaro, le imprese che operano in contesti a rischio tendono a rivolgersi a contractor esteri, con perdita di competenze, capacità industriale e potenziale gettito.

8.5 Indirizzo del PLD. Il PLD propone di riprendere e perfezionare iniziative legislative già presenti nel dibattito parlamentare, al fine di: (i) definire requisiti, autorizzazioni e controlli per l’operatività all’estero; (ii) prevedere standard di formazione, tracciabilità e responsabilità; (iii) promuovere, dove necessario, accordi bilaterali per il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni, salvaguardando il primato dello Stato nelle funzioni pubbliche e la reputazione internazionale del Paese.

8.6 Precedenti normativi: antipirateria. Un precedente significativo è rappresentato dalle misure antipirateria che consentono, in determinate condizioni, l’impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana in acque internazionali a rischio: si veda il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 130 (art. 5 e successive modifiche), che disciplina l’impiego di personale armato, richiamando requisiti e autorizzazioni connessi al TULPS. Il PLD ritiene che tale esperienza dimostri come sia possibile prevedere, in modo circoscritto e vigilato, forme di contributo privato alla sicurezza in scenari specifici, senza confondere ruoli e responsabilità.


9. Servizi di protezione alla persona (“close protection”): disciplina, limiti e controlli

9.1 Quadro vigente e precedenti settoriali. Il quadro italiano della sicurezza privata è storicamente orientato alla tutela di beni e patrimoni, con autorizzazione prefettizia ex art. 134 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e disciplina attuativa nel regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), come aggiornato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, nonché dai requisiti tecnici e organizzativi fissati dal D.M. 1° dicembre 2010, n. 269 e dal D.M. 25 febbraio 2015, n. 56. In parallelo, il legislatore ha già ammesso in ambiti specifici servizi di sicurezza svolti da soggetti privati autorizzati: ad esempio, la L. 28 febbraio 1992, n. 217 (e il D.M. 29 gennaio 1999, n. 85, con successive modifiche) consente l’affidamento in concessione di servizi di controllo in ambito aeroportuale, per attività che non richiedano l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia, a imprese in possesso di licenza ex art. 134 TULPS.

9.2 Criticità dell’assenza di una disciplina organica. Pur in presenza di tali precedenti, manca una regolamentazione organica dei servizi di protezione alla persona (“close protection” o “bodyguarding”) svolti da operatori privati. Ne deriva un rischio di mercato disomogeneo: una quota di servizi è svolta in modo improprio (ad es. formalmente come “tutela di beni” della persona protetta), mentre un’ampia parte può essere intercettata da soggetti privi di requisiti, formazione e controlli adeguati. In altri Paesi europei, invece, la close protection rientra stabilmente nei servizi offerti dalle società di sicurezza privata entro perimetri regolati.

9.3 Indirizzo del PLD: disciplina, limiti e controlli. Il PLD propone di introdurre una disciplina che consenta agli istituti di vigilanza privata—tramite personale decretato e con formazione specialistica certificata—di erogare servizi di protezione alla persona entro un perimetro rigorosamente definito, con: (i) requisiti di idoneità, selezione e addestramento; (ii) standard operativi e obblighi di tracciabilità; (iii) presidi di controllo e vigilanza da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza; (iv) delimitazione puntuale delle attività consentite, escludendo ogni esercizio di pubbliche funzioni e ogni compressione della libertà individuale.

Perimetro delle esclusioni. Resta ferma l’esclusività dello Stato per la tutela di figure istituzionali e per i casi connessi a minacce di criminalità organizzata o terrorismo, nonché per ogni scenario che richieda poteri autoritativi o strumenti propri delle Forze di polizia. La disciplina dovrà evitare sovrapposizioni con l’istituto della “scorta” e con i dispositivi di tutela pubblica, prevedendo criteri chiari di accesso e di valutazione del rischio.


10. Legalità ed educazione civica

Rafforzare l’educazione civica nei percorsi scolastici è una scelta di sistema: migliora la consapevolezza su istituzioni, diritti e doveri e contribuisce a costruire cittadinanza responsabile. In tale ambito, la promozione della legalità merita uno spazio specifico, anche per rendere evidenti i costi sociali ed economici dell’illegalità e i nessi tra rispetto delle regole, coesione sociale e sviluppo.

10.1 Indirizzo del PLD

Il PLD propone l’attivazione di un protocollo tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ministero dell’Interno per prevedere, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, moduli periodici sulla legalità e sul funzionamento delle istituzioni, tenuti da personale direttivo e dirigente delle Forze di polizia (e, ove utile, da personale specializzato su cybercrime e truffe digitali). Il programma dovrà essere impostato con finalità formative (non propagandistiche) e accompagnato da strumenti di valutazione dell’impatto (questionari pre/post, indicatori di partecipazione, monitoraggio di comportamenti di prevenzione e segnalazione).


11. Razionalizzare competenze tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza

Il contrasto all’evasione fiscale resta un obiettivo primario. Tuttavia, l’attuale ripartizione delle attività tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate può generare duplicazioni procedurali: a seguito delle verifiche, l’azione accertativa e la riscossione seguono comunque un percorso amministrativo in capo all’Agenzia. In parallelo, la crescente complessità della criminalità economico-finanziaria (riciclaggio, frodi complesse, evasione organizzata, infiltrazioni negli appalti e negli enti pubblici) rende strategico rafforzare le funzioni di polizia economico-finanziaria e di controllo di legalità negli snodi più vulnerabili dell’amministrazione.

11.1 Indirizzo del PLD

Il PLD propone, nell’ambito della programmazione annuale e pluriennale, di concentrare l’Agenzia delle Entrate sulle attività di accertamento e recupero dell’evasione, e di indirizzare maggiormente la Guardia di Finanza verso: (i) controlli di legalità e correttezza dell’azione amministrativa negli enti pubblici e nelle società partecipate; (ii) contrasto alla criminalità economico-finanziaria e ai patrimoni illeciti, rafforzandone specializzazione e capacità di analisi. Tale impostazione richiede coordinamento operativo, interoperabilità informativa e indicatori di risultato condivisi, evitando zone grigie e preservando la capacità repressiva sui grandi fenomeni evasivi organizzati.


12. Retribuzioni, specificità e potere d’acquisto nel comparto sicurezza

La sostenibilità del sistema sicurezza passa anche dal riconoscimento economico e professionale della “specificità” delle funzioni svolte. La dinamica inflattiva degli ultimi anni ha inciso sul potere d’acquisto, con effetti su reclutamento, permanenza in servizio, motivazione e attrattività del comparto. Il PLD ritiene necessario affrontare il tema con un approccio trasparente e pluriennale, distinguendo: (i) retribuzione fondamentale; (ii) indennità legate a rischio/turnazione/impiego operativo; (iii) strumenti di welfare e previdenza complementare, evitando interventi frammentari e una tantum.

12.1 Indirizzo del PLD

Il PLD propone di avviare un percorso pluriennale di adeguamento delle retribuzioni del comparto difesa e sicurezza (inclusi i Vigili del fuoco) alla media europea in termini di potere d’acquisto, adottando benchmark comparabili e indicatori pubblici. A tal fine vanno valorizzate le basi informative disponibili (ad es. dati e serie storiche pubblicati da ARAN e dalle fonti istituzionali competenti) e introdotta una logica di “clausola di salvaguardia” sul potere d’acquisto, per evitare che cicli inflattivi erodano strutturalmente la remunerazione reale delle funzioni di sicurezza. Per un confronto internazionale omogeneo, si veda la tabella 12.2 basata su stime Eurostat.

12.2 Tabella comparativa UE delle retribuzioni (stima Eurostat – profilo standardizzato)

Paese Stipendio mensile lordo (€, 2023) Nota
Italia 2.537 Stima per profilo standardizzato (Eurostat Salary Calculator).
Spagna 2.271 Stima per profilo standardizzato (Eurostat Salary Calculator).
Francia 3.395 Stima per profilo standardizzato (Eurostat Salary Calculator).
Germania ~4.200 Valore indicato “circa” nelle sintesi (Eurostat Salary Calculator).
Paesi Bassi 3.881 Stima per profilo standardizzato (Eurostat Salary Calculator).
Belgio ~4.200 Valore indicato “circa” nelle sintesi (Eurostat Salary Calculator).
Lussemburgo ~4.200 Valore indicato “circa” nelle sintesi (Eurostat Salary Calculator).
Irlanda 3.576 Stima per profilo standardizzato (Eurostat Salary Calculator).
Danimarca 5.761 Stima per profilo standardizzato (Eurostat Salary Calculator).

Nota metodologica. I valori riportati sono stime ottenute tramite Eurostat Salary Calculator e riprese in analisi di sintesi (Euronews Next, pubblicazione 23/12/2024; aggiornamento 30/03/2025). Il profilo di riferimento è standardizzato (35 anni, oltre 10 anni di esperienza, livello di istruzione terziaria inferiore, settimana di 36 ore). Le cifre sono quindi utili per confronti internazionali omogenei, ma non coincidono necessariamente con il trattamento economico contrattuale “tipico” nazionale (che può variare per indennità, straordinari, turnazioni e specifiche di carriera).


13. Dimensione europea della sicurezza e cooperazione operativa

Le principali minacce contemporanee (criminalità organizzata transnazionale, terrorismo, traffici illeciti, cybercrime, frodi digitali) attraversano confini e richiedono cooperazione tempestiva, standard comuni e interoperabilità tra sistemi informativi. L’Unione europea ha avviato un percorso di rafforzamento degli strumenti di cooperazione di polizia, anche tramite meccanismi di consultazione e scambio automatizzati di dati. In questo quadro rientra il Regolamento (UE) 2024/982 (“Prüm II”), che mira a migliorare e facilitare la consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia, nel rispetto delle garanzie e della protezione dei dati.

13.1 Indirizzo del PLD

Il PLD sostiene il rafforzamento della cooperazione europea come moltiplicatore di efficacia: velocizzare scambi informativi, ridurre ostacoli burocratici e aumentare capacità di lavorare su basi dati interoperabili è essenziale per indagini rapide e per la prevenzione. In parallelo, tali strumenti devono essere accompagnati da solide garanzie: tracciabilità degli accessi, rispetto della protezione dei dati, controlli indipendenti e chiarezza delle finalità d’uso, per evitare derive e per assicurare piena compatibilità con lo Stato di diritto. Un obiettivo da sempre perseguito dal PLD è la costruzione di una Difesa comune europea. Alla stessa maniera deve essere un obiettivo quello della costruzione di una Pubblica Sicurezza comune europea.


14. Giustizia penale: processo, pena ed esecuzione

Per un partito liberal-democratico, la sicurezza non è alternativa alle garanzie: è una loro conseguenza. Un sistema penale efficace è quello che (i) accerta i fatti in tempi ragionevoli; (ii) tutela la presunzione d’innocenza e il diritto di difesa; (iii) assicura pene proporzionate e finalizzate al reinserimento; (iv) riduce la recidiva. Il PLD colloca questa impostazione nel quadro costituzionale dell’art. 111 (ragionevole durata e giusto processo) e dell’art. 27 (finalità rieducativa della pena e divieto di trattamenti contrari al senso di umanità).

14.1 Ragionevole durata, qualità del giudizio e certezza del diritto

La tutela effettiva dei cittadini passa anche dalla capacità dello Stato di definire i procedimenti in tempi ragionevoli, evitando sia impunità di fatto sia “processi-punizione”. Nel Rapporto CEPEJ 2024 (cycle 2022) il disposition time del penale in Italia risulta sensibilmente superiore ai valori mediani europei, soprattutto in appello. Il PLD intende fare della riduzione dei tempi una priorità di politica pubblica, combinando interventi organizzativi (personale, digitalizzazione, gestione dei flussi) con interventi normativi mirati, senza comprimere le garanzie difensive. Strumenti utili di trasparenza e governo sono disponibili nelle banche dati e dashboard del Ministero della Giustizia (DG Statistica), da utilizzare come base per obiettivi annuali e rendicontazione al Parlamento.

14.2 Processo penale: efficienza, garanzie e giustizia riparativa

Il PLD si rivolge ai cittadini per voltare pagina rispetto alla legislazione arcigna e di emergenza, alla interpretazione d’occasione, alle ipoteche esterne sul processo, al declino delle garanzie e all’umanità della pena in schietta e rigorosa applicazione dei principi del diritto penale liberale sanciti precisamente e in ogni dettaglio dalla Costituzione che qui si ricordano:

  1. Principio di legalità secondo la Costituzione e l’art.1 del codice penale “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite
  2. Giusto processo, come da art.111 della Costituzione che tra l’altro stabilisce “ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo e imparziale”.
  3. Presunzione d’innocenza.

Va ricordato che la pubblicazione di stralci d’interrogatori, frasi di telefonate, magari inutili nel processo, anticipano un giudizio di colpevolezza o comunque ad una discussione fuori dalle aule di giustizia e su ciò la riforma Cartabia ha mosso passi significativi spesso contestati da singoli Magistrati addirittura in interviste.

La presunzione di non colpevolezza stabilita dall’art.27, 2° co. della Costituzione, va rivisitata nella sua applicazione alla luce dell’enorme sviluppo della comunicazione mediatica che tende ad utilizzare come alibi l’art.21 della stessa Costituzione per la pubblicazione di notizie, spesso false altre volte, magari verosimili ma non vere e da qualche tempo a celebrare via TV processi alternativi. In tal senso il D.Lgs 188/21[1] è comunque un primo passo verso una comunicazione degna di uno stato civile.

Dunque in tema di processo penale il PLD assume due criteri non negoziabili: le sopra descritte garanzie (presunzione d’innocenza, pieno diritto di difesa, terzietà del giudice) e l’efficienza (tempi ragionevoli, riduzione dell’arretrato, prevedibilità delle decisioni). In questa prospettiva, le scelte di riforma devono essere valutate non in chiave “pro o contro” la magistratura o la politica, ma rispetto alla loro capacità di produrre risultati misurabili senza compromettere i principi del giusto processo.

In tale quadro, il PLD valuta positivamente l’impostazione della riforma del processo penale attuata con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (attuazione della L. 27 settembre 2021, n. 134), nella misura in cui mira a coniugare efficienza e garanzie: digitalizzazione e semplificazioni procedurali, rafforzamento dei riti alternativi, criteri di selezione dell’azione processuale (ragionevole previsione di condanna) e strumenti volti a prevenire dilatazioni patologiche. Un capitolo qualificante è l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa (Titolo IV del D.Lgs. 150/2022), che, se ben attuata e finanziata, può contribuire a ricomposizione del conflitto, tutela della vittima e riduzione della recidiva, senza sostituirsi al processo ma integrandolo con percorsi volontari, garantiti e tracciabili.

È su questo crinale—migliorare l’efficienza e, al tempo stesso, rafforzare la fiducia nelle garanzie—che il Governo ha tentato di collocare anche la propria proposta di revisione costituzionale, poi sottoposta a referendum confermativo: il PLD ritiene utile leggerne criticamente gli esiti e le implicazioni, per comprendere quali interventi siano realisticamente perseguibili e con quale grado di consenso nel Paese.

14.2-bis Referendum confermativo 2026 sulla riforma costituzionale della giustizia: lettura critica

Il referendum costituzionale confermativo del 22–23 marzo 2026 relativo alla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” si è concluso con la prevalenza dei voti contrari: No 53,24% e Sì 46,76%, con un’affluenza pari al 55,69% (fonte: Ministero dell’Interno, Eligendo). L’esito non può essere letto in modo semplicistico come un rifiuto della “riforma della giustizia” in quanto tale: segnala piuttosto la difficoltà di costruire consenso popolare su riforme costituzionali complesse, soprattutto quando il confronto pubblico tende a polarizzarsi e a trasformare un tema ordinamentale in un referendum “pro o contro” un governo o una categoria mentre la propaganda è stata affidata ad una comunicazione falsa rispetto al testo.

Il tema della crisi della giustizia permane tuttavia in tutti i suoi aspetti essendo stato lo scontro sterile e dedicato ad altro con speculazioni e contrapposte speculazioni.

Il risultato suggerisce almeno tre indicazioni: (i) le riforme dell’assetto costituzionale della giurisdizione richiedono massima chiarezza sugli obiettivi (terzietà del giudice, efficienza, responsabilità, garanzie) e sui costi/benefici; (ii) è preferibile evitare “pacchetti” indivisibili che sommano più scelte (carriere, autogoverno, disciplina) e che, se respinti, bloccano anche gli aspetti potenzialmente condivisibili; (iii) la qualità del dibattito pubblico è parte della riforma: delegittimazione reciproca tra politica e magistratura indebolisce la fiducia dei cittadini e rende più difficile qualunque intervento, anche quello necessario per ridurre i tempi dei processi e tutelare le vittime.

14.2-ter Separazione tra giudicanti e requirenti: cosa è perseguibile con legge ordinaria

Nel dibattito pubblico è essenziale distinguere tra separazione delle funzioni (magistrato che passa da requirente a giudicante e viceversa) e separazione delle carriere (due percorsi stabilmente distinti, con regole autonome di progressione e, nelle proposte più radicali, organi di autogoverno separati). L’ordinamento vigente già prevede una forte limitazione dei passaggi di funzioni: l’art. 13 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 consente il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti solo entro limiti stringenti (territoriali e temporali) e, di regola, per una sola volta nell’arco della carriera.

Alla luce degli artt. 101, 104, 107 e 110 Cost. (assetto della magistratura e garanzie di indipendenza) e dell’art. 112 Cost. (obbligatorietà dell’azione penale), una separazione delle carriere “piena” che incida sull’autogoverno (ad es. istituendo due CSM) o che riscriva in modo strutturale il Titolo IV della Parte II richiede, in linea generale, una revisione costituzionale ex art. 138 Cost. Viceversa, una politica riformatrice può perseguire con legge ordinaria obiettivi di maggiore distinzione e terzietà intervenendo su profili compatibili con la Costituzione, tra cui: (i) ulteriore irrigidimento e razionalizzazione dei passaggi di funzioni (oggi disciplinati dal D.Lgs. 160/2006); (ii) percorsi formativi e di specializzazione maggiormente differenziati per giudicanti e requirenti, pur a valle di un concorso unico; (iii) criteri di organizzazione degli uffici e di valutazione della professionalità che riducano il rischio di “osmosi” culturale impropria e rafforzino la percezione di terzietà del giudice; (iv) misure organizzative sul processo penale (attuazione piena dell’art. 111 Cost.) per garantire tempi ragionevoli senza comprimere il diritto di difesa.

Il PLD ritiene che, dopo l’esito referendario, un approccio efficace sia graduale e verificabile: intervenire con strumenti ordinari e organizzativi su ciò che è immediatamente migliorabile (tempi, qualità della decisione, terzietà percepita), riservando le eventuali scelte di revisione costituzionale a un percorso più condiviso, tecnicamente chiaro e politicamente meno conflittuale. Le iniziative parlamentari coerenti con tali indirizzi sono consolidate nel cap. 15.

14.3 Pena ed esecuzione: ridurre recidiva, non moltiplicare detenzione

Il PLD ritiene che una politica penale moderna debba essere evidence-based: ridurre la recidiva è un obiettivo di sicurezza, non un tema “separato” dai diritti. La cornice normativa dell’esecuzione della pena è data dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), che disciplina—tra l’altro—le misure alternative alla detenzione (Capo VI, artt. 47 e ss.: affidamento in prova al servizio sociale; detenzione domiciliare; semilibertà; liberazione anticipata). Un uso coerente e responsabile di tali strumenti, accompagnato da controlli e da politiche attive (lavoro, formazione, supporto sociale), consente di concentrare la detenzione intramuraria sui casi realmente necessari, migliorare la sicurezza interna degli istituti e rafforzare la sicurezza esterna tramite reinserimento.

14.4 Sistema penitenziario: sovraffollamento, sicurezza interna e dignità

I dati ufficiali del Ministero della Giustizia indicano, al 31 marzo 2026, 63.997 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 51.259 posti, con un tasso di affollamento (su capienza regolamentare) pari a circa 124,8%. Sul piano comparato, le statistiche del Consiglio d’Europa (SPACE I 2024, riferimento 31 gennaio 2024) collocano l’Italia tra i Paesi con grave sovraffollamento, con 118 detenuti ogni 100 posti disponibili. Il PLD ritiene che la risposta debba essere strutturale e pluralistica: rafforzare l’esecuzione penale esterna e l’accesso responsabile alle misure alternative (L. 354/1975, artt. 47 e ss.) per i casi compatibili; potenziare lavoro e formazione; intervenire sull’organizzazione degli istituti e sulla sanità penitenziaria; programmare investimenti edilizi mirati, tenendo conto che l’estrema vetustà delle case circondariali, spesso decrepite, non consente la funzione primaria della rieducazione oltre che corsi di accrescimento culturale e professionale. Sappiamo bene che la costruzione di nuovi istituti di pena non è l’unica soluzione seppure il dato del sovraffollamento aggiunge drammatica sofferenza alle condizioni dei detenuti, del resto il record di suicidi in carcere negli ultimi trent’anni è un elemento aggiuntivo e gravissimo che allarma sotto ogni profilo, primo tra tutti quello della Costituzione, improntata a principi di umanità e, lo si ribadisce, finalismo rieducativo. Al di là di ogni perplessità in ordine all’esigenza di costruire nuove carceri basti quanto si apprende dal rapporto del Garante nazionale sulla condizione carceraria che pone come incidente un rapporto tra gli eventi tragici proprio nella saturazione degli istituti penitenziari. Naturalmente permangono le riserve dei liberali sul panpenalismo con l’introduzione di nuovi reati, spesso semplici “manifesti” e inasprimento delle pene.

Rinvio. Per coerenza deliberativa, le proposte normative e gli atti di indirizzo relativi ai temi di giustizia penale trattati nel presente capitolo sono consolidati nel cap. 15.

Nota deliberativa (importante). Le proposte da implementare tramite attività parlamentare sono riportate esclusivamente nel cap. 15, che costituisce la sezione deliberativa del presente documento.

[1] Disposizioni per il compiuto adeguato della normativa nazionali alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.3.2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”.


15. Pacchetto di proposte per l’azione parlamentare (testo deliberativo)

Ai fini dell’approvazione da parte degli Organi del Partito, il PLD propone che il presente documento sia assunto come piattaforma programmatica per l’iniziativa parlamentare in materia di sicurezza. Le azioni di seguito elencate costituiscono il pacchetto minimo di interventi da promuovere nel corso della legislatura, con priorità, tempistiche e responsabilità politiche da definire in sede di pianificazione interna.

15.1 Disegni di legge (DDL) prioritari

  1. DDL “Close protection regolata”. Introduzione, nell’ambito della disciplina TULPS e del regolamento di esecuzione, di una cornice normativa per i servizi di protezione alla persona erogati da operatori privati autorizzati, con requisiti, limiti, formazione, controlli e sanzioni (cfr. cap. 9).

Articoli da modificare (schema):

1) R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)art. 134 (e, se necessario, articoli del Titolo IV “Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza”): integrare per introdurre, tra i servizi autorizzabili, la “protezione alla persona” (close protection) entro un perimetro definito (requisiti, limiti, controlli).

2) R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS) – articoli sui servizi e sulle modalità di impiego delle GPG: integrare con standard operativi, tracciabilità e obblighi informativi verso l’Autorità di pubblica sicurezza (A.P.S.) per i servizi di close protection.

3) D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153: coordinare la disciplina dei servizi “complementari/sussidiari” con l’eventuale nuova categoria di close protection.

4) D.M. 1 dicembre 2010, n. 269 e D.M. 25 febbraio 2015, n. 56: modificare/integrare per definire requisiti minimi (formazione, addestramento periodico, equipaggiamenti, standard di qualità) specifici per close protection e relativo regime sanzionatorio/di vigilanza.

Esempio pratico (bozza):

  • Definizione: “Per servizi di protezione alla persona si intendono le attività di tutela e accompagnamento di un soggetto esposto a rischio, svolte senza esercizio di pubbliche potestà e senza limitazione della libertà altrui, nel rispetto delle prescrizioni dell’A.P.S.”
  • Perimetro e controlli: obbligo di piano di servizio (itinerari, numero operatori, mezzi, dotazioni) da conservare e rendere disponibile all’A.P.S.; divieto di impiego in sostituzione di dispositivi di tutela pubblica (scorte) e nei casi connessi a criminalità organizzata/terrorismo; requisito di formazione specialistica certificata e addestramento periodico per gli operatori.
  1. DDL “Cooperazione pubblico–privato in sicurezza”. Razionalizzazione e ampliamento controllato dei servizi sussidiari/complementari, con definizione degli ambiti di impiego su siti non operativi e standard di qualità e vigilanza pubblica (cfr. cap. 8).

Articoli da modificare (schema):

1) D.L. 27 luglio 2005, n. 144 (conv. L. 31 luglio 2005, n. 155) – art. 18: modificare/integrare per ampliare e rendere più chiari gli ambiti di “sicurezza sussidiaria” e i criteri di affidamento, distinguendo nettamente tra attività prive di pubbliche potestà e compiti riservati alle Forze di polizia.

2) TULPS (R.D. 773/1931) – Titolo IV (in particolare artt. 133–141 e art. 134): integrare con definizioni e perimetri dei servizi sussidiari/complementari, requisiti rafforzati e obblighi di coordinamento con l’Autorità di pubblica sicurezza (A.P.S.).

3) R.D. 635/1940 e D.P.R. 153/2008: modificare/integrare per aggiornare la disciplina dei “servizi di sicurezza complementare/sussidiaria” (anche in termini di classificazione dei servizi, controlli e reporting).

4) D.M. 269/2010 e D.M. 56/2015: integrare requisiti tecnici/organizzativi e standard di qualità per i servizi sussidiari svolti in siti non operativi della P.A. (tracciabilità, audit, standard minimi di addestramento e dotazioni).

Esempio pratico (bozza):

  • Elenco servizi ammessi (siti non operativi): vigilanza perimetrale, controllo accessi, videosorveglianza presidiata, ispezioni, gestione allarmi, con esclusione di perquisizioni/coercizione/fermi.
  • Standard contrattuali minimi: capitolato-tipo con livelli di servizio (SLA), requisiti GPG, obbligo di registrazione interventi, audit periodici e clausola di risoluzione in caso di violazioni.
  • Coordinamento: previsione di un referente A.P.S. per sito/area e flusso informativo standard (eventi rilevanti, incidenti, anomalie).
  1. DDL/Delega “Operatività all’estero”. Disciplina dell’operatività all’estero di operatori italiani autorizzati a tutela di asset e personale, con requisiti stringenti, autorizzazioni e meccanismi di controllo (cfr. cap. 8), coordinando anche i profili di responsabilità e compliance.

Articoli da modificare (schema):

1) TULPS (R.D. 773/1931) – art. 134 e Titolo IV: integrare prevedendo una base autorizzatoria specifica per servizi di sicurezza privata erogati all’estero da operatori italiani, definendo requisiti, controlli e tracciabilità.

2) D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231art. 4: coordinare la disciplina con obblighi di compliance e tracciabilità dei servizi di sicurezza all’estero (presidi 231 e verifica dei fornitori), prevedendo eventualmente obblighi informativi minimi per i contratti “high risk”.

3) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: integrare (se del caso) con indicazioni attuative per la gestione del rischio in missioni estere e “duty of care”, anche attraverso linee guida nazionali per imprese operanti in aree a rischio.

4) D.L. 12 luglio 2011, n. 107 (conv. L. 2 agosto 2011, n. 130) – art. 5: valutare integrazioni per estendere/armonizzare (ove compatibile) modelli autorizzatori e controlli già sperimentati in ambito antipirateria come precedente regolatorio.

Esempio pratico (bozza):

  • Registro autorizzazioni: previsione di un registro nazionale (presso Ministero/Prefetture) degli istituti autorizzati a operare all’estero, con Paesi/aree coperte e tipologie di servizio.
  • Obbligo di risk assessment: per servizi in “aree ad alto rischio”, obbligo di documento di valutazione rischi e di piano di evacuazione/contingenza; obbligo di due diligence sul committente/partner locale (coerenza con 231).
  • Clausole di tracciabilità: report periodico di attività, incidenti e uso di dotazioni, conservato e disponibile all’A.P.S. e alle autorità competenti.
  1. DDL “Tutela legale per fatti di servizio”. Patrocinio a carico dell’Amministrazione, con rivalsa solo in caso di condanna definitiva per condotte dolose, e misure di standardizzazione dei percorsi di assistenza (cfr. cap. 5).

Articoli da modificare (schema):

1) D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (conv. L. 23 maggio 1997, n. 135) – art. 18: modificare/integrare per rendere più automatico e tempestivo il patrocinio/anticipo delle spese legali per fatti di servizio per il comparto sicurezza, definendo termini, criteri di ammissibilità e tutela della riservatezza.

2) Normativa di settore e regolamenti interni delle Amministrazioni: coordinare per prevedere un modello uniforme (patrocinio nella fase iniziale; rivalsa solo in caso di condanna definitiva per dolo/condotte incompatibili con il servizio; clausole standard e procedure rapide).

Esempio pratico (bozza):

  • Termini: “L’Amministrazione delibera sull’istanza di patrocinio entro 30 giorni; in caso di urgenza può disporre anticipo immediato entro 10 giorni”.
  • Rivalsa: “La rivalsa è esercitabile esclusivamente in caso di condanna definitiva per dolo o per fatti estranei al servizio; è esclusa in caso di proscioglimento/archiviazione/assoluzione”.
  • Tutela della riservatezza: previsione di canali interni dedicati e trattamento dei dati giudiziari con accessi tracciati.
  1. DDL “Programmazione organici e specializzazioni”. Disposizioni per programmazione pluriennale e trasparente del reclutamento e della formazione, inclusi percorsi specialistici (cfr. cap. 6).

Articoli da modificare (schema):

1) Legge di bilancio (annuale) e relativi allegati: integrare autorizzazioni di spesa e dotazioni organiche per piani pluriennali di assunzione e formazione, collegandoli a indicatori di fabbisogno e copertura territoriale.

2) L. 31 dicembre 2009, n. 196 (contabilità e finanza pubblica): coordinare la programmazione pluriennale (monitoraggio e rendicontazione) delle politiche di personale.

3) Provvedimenti di riordino/carriere di ciascun Corpo (da coordinare con la normativa vigente): modificare/integrare per prevedere percorsi specialistici (cyber, investigazioni finanziarie, analisi dati) e per rafforzare la capacità formativa.

Esempio pratico (bozza):

  • Piano pluriennale: articolo in legge di bilancio che autorizza assunzioni per triennio, distinguendo ruoli e sedi, con “clausola di aggiornamento annuale” su base ISTAT/Interno (indicatori di carico).
  • Indicatori: obbligo di relazione annuale al Parlamento su: tasso di scopertura per provincia, tempi medi di reclutamento, ore di formazione erogate, quota personale impiegata in funzioni specialistiche (cyber/analisi dati).
  • Capacità formativa: stanziamento dedicato per aumentare posti nelle scuole e per docenze/tecnologie (simulatori, laboratori cyber).
  1. DDL “Ragionevole durata e governance dei tempi del penale”. Introduzione di obblighi di trasparenza e rendicontazione (relazione annuale al Parlamento su durate e pendenze), rafforzamento di strumenti organizzativi e digitali, e misure mirate a ridurre i colli di bottiglia, in coerenza con l’art. 111 Cost. e con gli obiettivi di efficientamento (cfr. cap. 14.1).

Articoli da modificare (schema):

1) Costituzioneart. 111: riferimento di principio (non modificabile con legge ordinaria), da attuare con norme organizzative e processuali coerenti.

2) D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (attuazione L. 27 settembre 2021, n. 134): integrare con misure ulteriori di gestione dei flussi, digitalizzazione e semplificazione, salvaguardando garanzie difensive.

3) D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. L. 6 agosto 2021, n. 113) – art. 11 (UPP, Ufficio per il processo): modificare/integrare per stabilizzare e rendere strutturali profili e funzioni dell’UPP, collegandoli a obiettivi di smaltimento arretrato e riduzione durata.

4) D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. L. 17 dicembre 2012, n. 221) – art. 16-octies: coordinare la disciplina dell’UPP con gli interventi successivi, chiarendo governance e monitoraggio.

Esempio pratico (bozza):

  • Obbligo di rendicontazione: articolo che impone relazione annuale al Parlamento su durata media per ufficio, arretrato, tassi di definizione, con pubblicazione open data.
  • Stabilizzazione UPP: previsione di profili a tempo indeterminato (o percorsi di stabilizzazione) legati a competenze digitali/analisi dati, con assegnazione ai distretti con maggior arretrato.
  • Gestione flussi: obbligo di “piano di smaltimento” per uffici sopra soglia, con target annuali e verifica da parte del Ministero/CSM.
  1. DDL “Esecuzione penale esterna, lavoro e riduzione della recidiva”. Rafforzamento dell’esecuzione penale esterna e dell’accesso responsabile alle misure alternative (L. 354/1975, artt. 47 e ss.), potenziamento di programmi di lavoro e formazione, standard minimi di monitoraggio della recidiva e valutazione d’impatto degli interventi (cfr. capp. 14.3–14.4).

Articoli da modificare (schema):

1) L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario): integrare/modificare il Capo VI “Misure alternative” (artt. 47 e ss.) per rafforzare criteri, controlli e accesso responsabile; potenziare l’assetto dell’UEPE (Uffici di esecuzione penale esterna) ex art. 72 e la capacità di presa in carico territoriale.

2) D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: integrare disposizioni attuative su lavoro, formazione, programmi trattamentali e coordinamento con servizi territoriali.

3) Legge di bilancio: integrare stanziamenti pluriennali per UEPE, lavoro/formazione e monitoraggio degli esiti (riduzione recidiva), con rendicontazione annuale.

Esempio pratico (bozza):

  • Prescrizioni e controlli: integrazione degli artt. 47 e ss. per prevedere che, nei casi a rischio, l’affidamento in prova includa obbligo di lavoro/formazione e controlli graduati (report UEPE, verifiche, eventuale uso di strumenti di controllo dove già previsti dall’ordinamento).
  • Standard UEPE: definizione di un “caseload massimo” (numero fascicoli per funzionario) e obbligo di presa in carico entro un termine (es. 30 giorni dall’ordinanza).
  • Esiti: obbligo di monitorare recidiva a 12/24/36 mesi per tipologia di misura, con pubblicazione annuale.
  1. DDL “Benessere organizzativo e tutela dell’operatore”. Disposizioni per rendere strutturali i servizi di supporto psicologico nel comparto sicurezza, standard minimi nazionali, reportistica annuale pubblica (con metodologia omogenea) sul disagio lavorativo e misure sulla formazione manageriale/di comando e valutazione della leadership, nel rispetto della riservatezza delle persone (cfr. cap. 5).

Articoli da modificare (schema):

1) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: integrare (per la parte applicabile al comparto) con protocolli attuativi su stress lavoro-correlato e rischio psicosociale nei contesti ad alta esposizione.

2) Legge di bilancio e atti di programmazione: integrare finanziamenti stabili per servizi di supporto psicologico, formazione della leadership e monitoraggio del benessere organizzativo.

3) D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (conv. L. 23 maggio 1997, n. 135) – art. 18: coordinare con la disciplina del patrocinio/assistenza legale, come presidio di tutela dell’operatore anche sul piano organizzativo.

Esempio pratico (bozza):

  • Report annuale: articolo che impone alle Amministrazioni del comparto un report pubblico annuale su benessere organizzativo (indicatori: assenze, infortuni, eventi critici, accessi al supporto, formazione) con dati anonimizzati.
  • Standard minimi: previsione di un numero minimo di ore/anno di supporto psicologico disponibile per reparto e di formazione obbligatoria per comandanti su gestione del personale e stress operativo.
  • Canale di accesso: procedura “one-stop” (sportello unico) con riservatezza e tempi certi di presa in carico.
  1. DDL “Dotazioni e strumenti non letali: standard, formazione e trasparenza”. Cornice normativa per l’adozione e l’impiego di strumenti non letali e dotazioni di protezione individuale, con standard minimi, formazione certificata, raccolta dati sugli impieghi e valutazione d’impatto su sicurezza di operatori e cittadini (cfr. cap. 5).

Articoli da modificare (schema):

1) D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (conv. L. 1° dicembre 2018, n. 132) – art. 19 (armi ad impulsi elettrici): modificare/integrare per chiarire perimetri di impiego, formazione obbligatoria, tracciabilità e raccolta dati sugli utilizzi (accountability).

2) Regolamenti e linee guida operative delle Amministrazioni competenti: integrare con standard minimi nazionali per l’impiego di strumenti non letali (formazione certificata, DPI, manutenzione, audit, trasparenza sugli esiti).

3) Legge di bilancio: integrare coperture pluriennali per acquisizione, formazione e monitoraggio delle dotazioni non letali.

Esempio pratico (bozza):

  • Formazione e certificazione: “L’operatore è abilitato all’impiego dello strumento non letale solo dopo corso certificato e retraining annuale; l’abilitazione è revocata in caso di mancato aggiornamento”.
  • Tracciabilità: obbligo di registrare ogni utilizzo (data/luogo/motivo/esito/eventuali lesioni) e trasmettere report trimestrale all’Amministrazione e, in forma aggregata, al Parlamento.
  • Valutazione d’impatto: previsione di relazione annuale su riduzione colluttazioni/infortuni e su eventuali criticità, con protocolli di revisione.
  1. DDL “Supporto amministrativo civile (USAC) e riallocazione del personale in divisa”. Disciplina quadro per trasferire compiti amministrativi ripetitivi a personale civile e riallocare personale di Polizia a funzioni istituzionali, con segregazione funzionale e controlli (cfr. cap. 7).

Articoli da modificare (schema):

1) Norme organizzative del Ministero dell’Interno (ordinamento degli uffici, organici e mansionari): integrare per istituire formalmente le USAC e definire il perimetro delle attività trasferibili e i profili di accesso informatico.

2) Legge di bilancio e allegati: integrare autorizzazioni di spesa per assunzioni/mobilità di personale civile, digitalizzazione documentale e formazione, con obiettivi misurabili di riallocazione di FTE in divisa.

3) L. 31 dicembre 2009, n. 196: coordinare la programmazione pluriennale e la rendicontazione dei risultati (indicatori e report annuale al Parlamento).

4) Regole interne su sicurezza delle informazioni: integrare con segregazione dei ruoli, tracciabilità degli accessi e audit, per garantire assenza di interferenza con compiti istituzionali.

Esempio pratico (bozza):

  • Catalogo attività trasferibili: allegato al DDL con elenco tassativo di processi amministrativi (protocollo, pratiche missioni, inventari, rendicontazione contratti), aggiornabile con decreto ministeriale.
  • Segregazione: previsione che il personale USAC operi su sistemi/documenti amministrativi con profili “read/write” limitati, e senza accesso alle banche dati operative/investigative; audit trimestrale sugli accessi.
  • Obiettivo misurabile: “Entro 24 mesi dall’entrata in vigore, riallocazione di almeno X% del personale oggi impiegato in compiti amministrativi a funzioni di controllo del territorio e investigazione”, con relazione annuale al Parlamento.

15.2 Mozioni e risoluzioni di indirizzo

Base istituzionale. Mozioni e risoluzioni sono strumenti di indirizzo politico-parlamentare che impegnano il Governo su priorità, criteri di attuazione e rendicontazione. In questo documento tali atti sono finalizzati a tradurre gli indirizzi del PLD in obiettivi misurabili, coerenti con la Costituzione (in particolare artt. 1, 97 e 111) e con il principio di legalità.

  1. Atto di indirizzo per rendere strutturali i modelli di prossimità “quartiere/periferie” e per definire standard minimi e indicatori di risultato (cfr. cap. 4).
  2. Atto di indirizzo per l’attuazione del modello USAC e la riallocazione di personale in divisa a funzioni istituzionali, con obiettivi misurabili e segregazione funzionale (cfr. cap. 7).
  3. Atto di indirizzo per l’implementazione del protocollo Istruzione–Interno sui moduli di legalità e cittadinanza (cfr. cap. 10).
  4. Atto di indirizzo per la reportistica annuale (con metodologia omogenea) su benessere organizzativo e disagio nel comparto sicurezza, e per l’adozione di standard minimi di supporto psicologico e formazione della leadership (cfr. cap. 5).
  5. Atto di indirizzo per la definizione di standard e priorità di acquisizione su dotazioni operative e strumenti non letali, con monitoraggio degli esiti (riduzione colluttazioni, infortuni e contenzioso) (cfr. cap. 5).
  6. Atto di indirizzo per la razionalizzazione delle programmazioni annuali tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza (cfr. cap. 11).
  7. Atto di indirizzo per un piano pluriennale di tutela del potere d’acquisto del comparto sicurezza e per la revisione trasparente di indennità e straordinari (cfr. cap. 12).
  8. Atto di indirizzo per l’attuazione efficace della cooperazione europea e per gli investimenti in interoperabilità e sicurezza informatica dei sistemi (cfr. cap. 13).

15.3 Interrogazioni, audizioni e indagini conoscitive

Base istituzionale. Interrogazioni, audizioni e indagini conoscitive servono a esercitare controllo e indirizzo sull’azione di Governo e amministrazioni, a migliorare qualità dei dati pubblici e a verificare l’efficacia delle politiche. Nel quadro liberale-garantista del PLD, tali strumenti sono essenziali per coniugare sicurezza, diritti e responsabilità istituzionale.

  1. Interrogazione al Ministro dell’Interno su organici effettivi, turnazioni e ore/uomo di presidio sul territorio per provincia/area urbana, con richiesta di pubblicazione annuale di un cruscotto di indicatori (cfr. cap. 2.1 e cap. 6).
  2. Interrogazione su criminalità predatoria e serie storiche (furti/rapine) e sull’adozione di reportistica standard del Servizio Analisi Criminale, con accesso a dati territoriali comparabili (cfr. cap. 2.2 e cap. 4).
  3. Interrogazione su truffe online e frodi digitali: risorse alla Polizia Postale, tempi medi di lavorazione dei casi, campagne di prevenzione e cooperazione con operatori finanziari/telefonici, con indicatori ex post (cfr. cap. 2.2).
  4. Audizioni (Commissioni competenti) su cooperazione pubblico–privato: Prefetture, Forze di polizia, ASSIV/associazioni di settore, sindacati e ANCI, per definire perimetri, standard e controlli dei servizi sussidiari/complementari (cfr. cap. 8 e cap. 15.1).
  5. Audizioni su benessere organizzativo nel comparto sicurezza (anche con rappresentanti di psicologia del lavoro e medicina del lavoro) per definire standard minimi e metodologia omogenea di reportistica annuale (cfr. cap. 5).
  6. Indagine conoscitiva su tempi del processo penale (durate, arretrato, colli di bottiglia organizzativi), con richieste di open data e valutazione delle misure attuative su UPP e digitalizzazione (cfr. cap. 14.1–14.2).
  7. Indagine conoscitiva su sovraffollamento penitenziario e sicurezza interna: capienza, organici di Polizia penitenziaria, sanità penitenziaria, accesso alle misure alternative e capacità UEPE, con focus su impatto su recidiva (cfr. cap. 14.3–14.4).
  8. Interrogazione su dotazioni e strumenti non letali: criteri di acquisizione, formazione, protocolli d’impiego e raccolta dati sugli utilizzi (lesioni, esiti, contenzioso), per rafforzare accountability (cfr. cap. 5).
  9. Audizioni/indagine conoscitiva su cooperazione europea e interoperabilità (attuazione Prüm II, sicurezza informatica, tracciabilità accessi e controlli indipendenti), con indicazioni su investimenti e garanzie (cfr. cap. 13).

15.4 Emendamenti e iniziative in legge di bilancio

Base istituzionale. Le proposte di finanziamento e gli emendamenti si collocano nel ciclo di bilancio disciplinato dalla L. 31 dicembre 2009, n. 196 (contabilità e finanza pubblica) e dalla legge di bilancio annuale. L’obiettivo del PLD è legare le risorse a programmi pluriennali, indicatori di risultato e rendicontazione pubblica, evitando misure una tantum prive di verifica.

  1. Finanziamento di un piano pluriennale di adeguamento retributivo e di revisione delle indennità operative (cap. 12).
  2. Risorse per rafforzare capacità formativa e reclutamento, con investimenti su specializzazioni (cap. 6).
  3. Risorse per assunzioni/mobilità di personale civile e per digitalizzazione documentale a supporto delle USAC, con obiettivi misurabili di riallocazione del personale in divisa a compiti istituzionali (cap. 7).
  4. Risorse per rafforzare la capacità del sistema giustizia di rispettare la ragionevole durata nel penale (personale amministrativo, Ufficio per il processo/UPP, digitalizzazione e infrastrutture), con obiettivi misurabili e rendicontazione annuale (cap. 14.1-14.2).
  5. Finanziamento di esecuzione penale esterna, programmi di lavoro e formazione per persone in esecuzione penale, e rafforzamento dei servizi territoriali di reinserimento, con monitoraggio di esiti e recidiva (cap. 14.3-14.4).
  6. Investimenti in infrastrutture IT, interoperabilità e cyber-sicurezza dei sistemi, coerenti con gli obiettivi di cooperazione europea (cap. 13).
  7. Fondi per servizi di supporto psicologico e benessere organizzativo nel comparto sicurezza (cap. 5).
  8. Fondi per l’acquisizione e la formazione su dotazioni operative e strumenti non letali, inclusa manutenzione, addestramento periodico e raccolta dati sugli impieghi (cap. 5).
  9. Risorse per programmi scuola–legalità e materiali didattici (cap. 10).

Fonti normative richiamate e principali articoli da modificare (selezione). Costituzione (artt. 27, 97, 111, 112, 138); TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Titolo IV e art. 134) e regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635); D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153; D.M. 1 dicembre 2010, n. 269 e D.M. 25 febbraio 2015, n. 56; D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 18 (conv. L. 31 luglio 2005, n. 155); D.L. 12 luglio 2011, n. 107 (conv. L. 2 agosto 2011, n. 130); D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 4); D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; D.L. 25 marzo 1997, n. 67, art. 18 (conv. L. 23 maggio 1997, n. 135); D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 19 (conv. L. 1 dicembre 2018, n. 132); D.L. 9 giugno 2021, n. 80, art. 11 (conv. L. 6 agosto 2021, n. 113); D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-octies (conv. L. 17 dicembre 2012, n. 221); D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (attuazione L. 27 settembre 2021, n. 134); L. 26 luglio 1975, n. 354 (artt. 47 e ss., UEPE) e D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230; L. 31 dicembre 2009, n. 196; L. 20 agosto 2019, n. 92; Regolamento (UE) 2024/982 (“Prüm II”); D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, art. 13 (passaggi di funzioni tra requirenti e giudicanti).


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